CASS
Sentenza 7 settembre 2023
Sentenza 7 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/09/2023, n. 36957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36957 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR SA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
lette le conclusioni del Procuratore generale MARCO DALL'OLIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni dell'Avv. MASSIMO SPOTO, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 13 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato RE OR per furto pluriaggravato di energia elettrica, energia che serviva una scuola abbandonata dove l'imputato si era stabilito con il suo nucleo familiare. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia. Penale Sent. Sez. 5 Num. 36957 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 07/07/2023 2.1. Il primo motivo invoca il proscioglimento per mancanza di querela in quanto era stata ritenuta la circostanza aggravante dell'esposizione del bene alla pubblica fede, circostanza aggravante che, alla luce della riforma ex digs 150 del 2022, non comporta la perdurante procedibilità di ufficio del reato. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione e violazione di legge processuale. Secondo il ricorrente, le sue dichiarazioni rese ai verificatori EL non sarebbero utilizzabili, stante il divieto di cui all'art. 63 cod. proc. pen., perché rese dopo aver commesso un illecito. L'obbligo di osservare le disposizioni del codice di rito discenderebbe dal disposto di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. e sorgerebbe anche in presenza di meri indizi di reato. Si tratterebbe di inutilizzabilità patologica. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge processuale, in particolare degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. Sostiene il ricorrente che il capo di imputazione aveva indicato solo che l'allaccio serviva il "suo immobile" senza alcuna specificazione del /ocus commissi delicti, mentre si trattava di un immobile occupato abusivamente e solo con l'acquisizione agli atti della verifica degli accertatori EL si era appurato che esso era ubicato in via Luna. Non sarebbe condivisibile l'affermazione della Corte di appello secondo cui escluderebbe la violazione del diritto di difesa la circostanza che l'imputato aveva eletto domicilio proprio in via Luna, posto che l'elezione di domicilio può avvenire anche nella residenza o abitazione altrui. Poiché il fatto ritenuto è diverso da quello contestato, si sarebbe resa necessaria la trasmissione degli atti al pubblico ministero ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen., sicché la sentenza di primo grado sarebbe nulla ex art. 522 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è complessivamente infondato, sicché esso va respinto. 1. Il primo motivo di ricorso — con cui il ricorrente invoca il proscioglimento per mancanza di querela sul presupposto che, con il d.lgs 150 del 2022, il reato sia divenuto procedibile a querela di parte — è manifestamente infondato in quanto è stata contestata e riconosciuta la circostanza aggravante dell'avere agito su bene destinato a pubblico servizio, articolazione dell'aggravante ex art. 625, comma 1, n. 7) cod. pen. che ancora oggi determina la procedibilità di ufficio. 2. Quanto al secondo motivo — che lamenta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputato il ricorso è inammissibile. 2 L'argomento di censura verte sull'utilizzazione probatoria, quale elemento a carico, delle dichiarazioni rese dall'imputato al personale dell'EL che — si sostiene — avrebbe dovuto osservare le norme del codice di rito in tema di garanzie difensive in ragione della disposizione di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen.; ne conseguirebbe — si legge nel ricorso — l'inutilizzabilità delle dichiarazioni autoaccusatorie rese da OR quando già erano emersi indizi di reità a suo carico. Ebbene, il profilo di inammissibilità che immediatamente viene in rilievo è quello che concerne le modalità attraverso cui il vizio è stato denunziato, senza chiarire quale fosse la decisività dell'elemento di prova affetto dal vizio prospettato nell'economia della decisione avversata. A questo proposito, va, infatti, ricordato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416) secondo cui, «in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziati() già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (in termini, Sez. 6 , n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià e altri, Rv. 254108). Ciò è tanto più rilevante dal momento che, se è vero che la Corte di appello ha utilizzato anche, quale dato contra reum, la dichiarazione confessoria del prevenuto, è altrettanto innegabile che la prova della riconducibilità a lui del fatto è derivata anche dalla sua stessa presenza sul posto e dalla sottoscrizione del verbale quale soggetto che usufruiva, di fatto, dell'allaccio, nonché dalla circostanza che egli ha eletto domicilio proprio all'indirizzo ove si trova l'immobile servito dall'utenza abusiva. Ne consegue che, per sostenere la portata demolitoria della sua censura, la parte avrebbe dovuto chiarire come il venir meno della sua dichiarazione autoindiziante incidesse, in termini dirimenti, sul giudizio di penale responsabilità cui sono giunti i Giudici di merito. 3. Il terzo motivo di ricorso — con cui il ricorrente ribadisce la questione di nullità della sentenza di primo grado ex art. 522 cod. proc. pen. già posta alla Corte di appello — è infondato. 3.1. A questo riguardo, giova precisare che la lettura del combinato disposto degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. non può prescindere dall'esegesi che ne ha offerto questa Corte, anche a Sezioni Unite. Secondo il Supremo consesso, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi 3 elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619; in termini, cfr. Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun Hope, Rv. 281477; Sez. 2, n. 34969 del 10/05/2013, TE e altri, Rv. 257782; Sez. 5, n. 9347 del 30/01/2013, Baj e altro, Rv. 255230; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, dep. 2013, Domizi e altri, Rv. 254888; nonché le motivazioni di Sez. 5, n. 31680 del 22/05/2015, Cantoro, Rv. 264673). Volendo schematizzare al massimo il principio enunciato, ciò che rileva, dunque, non è il dato "secco" dell'assenza, nella contestazione, del segmento fattuale per cui è intervenuta condanna, ma la concreta verifica se, rispetto a questo novum, l'imputato abbia potuto esercitare le proprie prerogative difensive. 3.2. Ebbene, calati i principi suesposti nell'odierna regiudicanda, il Collegio deve osservare, in primo luogo, che non si coglie la diversità del fatto agitata dal ricorrente, considerato che l'immobile dove era stato effettuato l'allaccio abusivo per cui vi è stata condanna era quello dove l'imputato ha eletto domicilio e dove si trovava al momento del controllo, svolto nella data indicata nel capo di imputazione, il che non lascia alcun dubbio sull'intellegibilità di quanto contestato e sulla corrispondenza tra la contestazione elevata dal pubblico ministero e quanto ritenuto in sentenza. D'altronde, quand'anche si volesse reputare equivoca l'indicazione del capo di imputazione, è lo stesso ricorrente ad affermare che, nel corso del processo, era emerso, con la produzione del verbale di verifica, che l'immobile fornito dall'allaccio abusivo era quello di via Luna in relazione al quale vi è stata condanna, sicché se ne deve dedurre che il prevenuto sia stato posto nella condizione di difendersi. 4. Il ricorso va, quindi, rigettato, dal che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
4 rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7/7/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
lette le conclusioni del Procuratore generale MARCO DALL'OLIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni dell'Avv. MASSIMO SPOTO, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 13 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato RE OR per furto pluriaggravato di energia elettrica, energia che serviva una scuola abbandonata dove l'imputato si era stabilito con il suo nucleo familiare. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia. Penale Sent. Sez. 5 Num. 36957 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 07/07/2023 2.1. Il primo motivo invoca il proscioglimento per mancanza di querela in quanto era stata ritenuta la circostanza aggravante dell'esposizione del bene alla pubblica fede, circostanza aggravante che, alla luce della riforma ex digs 150 del 2022, non comporta la perdurante procedibilità di ufficio del reato. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione e violazione di legge processuale. Secondo il ricorrente, le sue dichiarazioni rese ai verificatori EL non sarebbero utilizzabili, stante il divieto di cui all'art. 63 cod. proc. pen., perché rese dopo aver commesso un illecito. L'obbligo di osservare le disposizioni del codice di rito discenderebbe dal disposto di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. e sorgerebbe anche in presenza di meri indizi di reato. Si tratterebbe di inutilizzabilità patologica. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge processuale, in particolare degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. Sostiene il ricorrente che il capo di imputazione aveva indicato solo che l'allaccio serviva il "suo immobile" senza alcuna specificazione del /ocus commissi delicti, mentre si trattava di un immobile occupato abusivamente e solo con l'acquisizione agli atti della verifica degli accertatori EL si era appurato che esso era ubicato in via Luna. Non sarebbe condivisibile l'affermazione della Corte di appello secondo cui escluderebbe la violazione del diritto di difesa la circostanza che l'imputato aveva eletto domicilio proprio in via Luna, posto che l'elezione di domicilio può avvenire anche nella residenza o abitazione altrui. Poiché il fatto ritenuto è diverso da quello contestato, si sarebbe resa necessaria la trasmissione degli atti al pubblico ministero ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen., sicché la sentenza di primo grado sarebbe nulla ex art. 522 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è complessivamente infondato, sicché esso va respinto. 1. Il primo motivo di ricorso — con cui il ricorrente invoca il proscioglimento per mancanza di querela sul presupposto che, con il d.lgs 150 del 2022, il reato sia divenuto procedibile a querela di parte — è manifestamente infondato in quanto è stata contestata e riconosciuta la circostanza aggravante dell'avere agito su bene destinato a pubblico servizio, articolazione dell'aggravante ex art. 625, comma 1, n. 7) cod. pen. che ancora oggi determina la procedibilità di ufficio. 2. Quanto al secondo motivo — che lamenta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputato il ricorso è inammissibile. 2 L'argomento di censura verte sull'utilizzazione probatoria, quale elemento a carico, delle dichiarazioni rese dall'imputato al personale dell'EL che — si sostiene — avrebbe dovuto osservare le norme del codice di rito in tema di garanzie difensive in ragione della disposizione di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen.; ne conseguirebbe — si legge nel ricorso — l'inutilizzabilità delle dichiarazioni autoaccusatorie rese da OR quando già erano emersi indizi di reità a suo carico. Ebbene, il profilo di inammissibilità che immediatamente viene in rilievo è quello che concerne le modalità attraverso cui il vizio è stato denunziato, senza chiarire quale fosse la decisività dell'elemento di prova affetto dal vizio prospettato nell'economia della decisione avversata. A questo proposito, va, infatti, ricordato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416) secondo cui, «in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziati() già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (in termini, Sez. 6 , n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià e altri, Rv. 254108). Ciò è tanto più rilevante dal momento che, se è vero che la Corte di appello ha utilizzato anche, quale dato contra reum, la dichiarazione confessoria del prevenuto, è altrettanto innegabile che la prova della riconducibilità a lui del fatto è derivata anche dalla sua stessa presenza sul posto e dalla sottoscrizione del verbale quale soggetto che usufruiva, di fatto, dell'allaccio, nonché dalla circostanza che egli ha eletto domicilio proprio all'indirizzo ove si trova l'immobile servito dall'utenza abusiva. Ne consegue che, per sostenere la portata demolitoria della sua censura, la parte avrebbe dovuto chiarire come il venir meno della sua dichiarazione autoindiziante incidesse, in termini dirimenti, sul giudizio di penale responsabilità cui sono giunti i Giudici di merito. 3. Il terzo motivo di ricorso — con cui il ricorrente ribadisce la questione di nullità della sentenza di primo grado ex art. 522 cod. proc. pen. già posta alla Corte di appello — è infondato. 3.1. A questo riguardo, giova precisare che la lettura del combinato disposto degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. non può prescindere dall'esegesi che ne ha offerto questa Corte, anche a Sezioni Unite. Secondo il Supremo consesso, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi 3 elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619; in termini, cfr. Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun Hope, Rv. 281477; Sez. 2, n. 34969 del 10/05/2013, TE e altri, Rv. 257782; Sez. 5, n. 9347 del 30/01/2013, Baj e altro, Rv. 255230; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, dep. 2013, Domizi e altri, Rv. 254888; nonché le motivazioni di Sez. 5, n. 31680 del 22/05/2015, Cantoro, Rv. 264673). Volendo schematizzare al massimo il principio enunciato, ciò che rileva, dunque, non è il dato "secco" dell'assenza, nella contestazione, del segmento fattuale per cui è intervenuta condanna, ma la concreta verifica se, rispetto a questo novum, l'imputato abbia potuto esercitare le proprie prerogative difensive. 3.2. Ebbene, calati i principi suesposti nell'odierna regiudicanda, il Collegio deve osservare, in primo luogo, che non si coglie la diversità del fatto agitata dal ricorrente, considerato che l'immobile dove era stato effettuato l'allaccio abusivo per cui vi è stata condanna era quello dove l'imputato ha eletto domicilio e dove si trovava al momento del controllo, svolto nella data indicata nel capo di imputazione, il che non lascia alcun dubbio sull'intellegibilità di quanto contestato e sulla corrispondenza tra la contestazione elevata dal pubblico ministero e quanto ritenuto in sentenza. D'altronde, quand'anche si volesse reputare equivoca l'indicazione del capo di imputazione, è lo stesso ricorrente ad affermare che, nel corso del processo, era emerso, con la produzione del verbale di verifica, che l'immobile fornito dall'allaccio abusivo era quello di via Luna in relazione al quale vi è stata condanna, sicché se ne deve dedurre che il prevenuto sia stato posto nella condizione di difendersi. 4. Il ricorso va, quindi, rigettato, dal che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
4 rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7/7/2023.