Sentenza 18 marzo 2009
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Il direttore del "punto vendita" di un esercizio commerciale è legittimato a proporre querela per il furto dei beni posti in vendita, in quanto, essendo responsabile della relativa custodia, è persona offesa dal reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/03/2009, n. 26220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26220 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 18/03/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 389
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 027321/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DZ SOSO N. IL 28/06/1974;
avverso ORDINANZA del 16/05/2008 TRIBUNALE di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARROZZA ARTURO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Mura Antonio che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.- Il Giudice del Tribunale di Firenze ha confermato l'arresto del DA perché fermato, dopo essersi dato alla fuga, da alcuni dipendenti dell'esercizio Bellanti che lo avevano osservato mentre sottraeva alcune videocamere dall'esercizio.
2.- Il DA propone ricorso per cassazione deducendo difetto di procedibilità in quanto la querela non sarebbe stata validamente proposta, essendo il proponente mero delegato e non anche legale rappresentante della società.
3.- A proposito della proponibilità della querela, questa Corte ha affermato il principio che il direttore ed il commesso di un centro commerciale sono legittimati a proporre querela per il furto, in quanto persone offese dal reato, essendo essi responsabili della custodia dei beni posti in vendita e quindi parti lese in seguito al reato (Cass., sez. 5^, 27 marzo 2003, n. 22860). Per cui, essendo stata la querela proposta dal direttore del punto vendita non vi è alcun difetto di procedibilità.
L' infondatezza del ricorso importa che lo stesso va rigettato e che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2009