Sentenza 21 febbraio 2001
Massime • 1
Non integra il reato di evasione l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari del soggetto nei cui confronti sia già intervenuta sentenza di condanna a pena non detentiva, ancorché non sia ancora stato adottato un formale provvedimento di scarcerazione, stante la natura meramente dichiarativa di quest'ultimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/02/2001, n. 21211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21211 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE TROJANO - Presidente - del 21/02/2001
1. Dott. RAFFAELE LEONASI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - N. 292
3. Dott. GIOVANNI DE ROBERTO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LUCIANO DERIU - rel. Consigliere - N. 44109/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN GI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 21/6/2000 della Corte d'appello di CATANIA;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO DERIU;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. VINCENZO GERACI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il difensore, avv. DOMENICO LOMBARDO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza 21/6/2000 la Corte d'appello di Catania confermava la decisione 11/6/97 del Pretore della stessa città, che aveva condannato GI AN alla pena di mesi sei di reclusione (condizionalmente sospesa) per il resto di cui allo art. 385 C.P. (per essersi arbitrariamente allontanato dalla propria abitazione, ove trovarsi ristretto in quanto sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Accertato in Catania il 20/4/94, con l'aggravante della recidiva).
In motivazione, la Corte territoriale poneva in particolare evidenza:
come la condanna a pena non detentiva per il medesimo reato in relazione al quale erano stati disposti gli arresti domiciliari (PR era stato sottoposto a tale misura con provvedimento 7/4/94 era stato condannato a un periodo di libertà controllata;
il 20/4/94 era stato sorpreso fuori dalla propria abitazione) non potesse esser valutata "quale prova dell'insussistenza del delitto di evasione"; come, infatti, la mancata revoca degli arresti domiciliari importasse "la permanenza degli effetti del provvedimento applicativo della misura cautelare"; come la tesi difensiva (implicita perdita di efficacia della misura cautelare, quale conseguenza della materiale contraddizione tra la condanna alla libertà controllata con la permanenza degli effetti della misura coercitiva") contrastasse con il disposto dell'art. 300 C.P.P. (il cui dato letterale non lasciava spazio a interpretazione estensive e analogiche); come le risultanze processuali escludessero la buona fede del PR (datosi alla fuga proprio perché consapevole del proprio stato di "detenuto agli arresti domiciliari").
Proponeva ricorso per Cassazione GI AN, deducendo nell'ordine:
1) "Violazione dell'art. 606 C.P.P. per violazione di legge": dopo la sentenza di condanna a pena non detentiva, non potevano rimanere imposti gli arresti domiciliari;
per gli effetti immediatamente scaturienti dalla detta sentenza, la pretesa evasione avrebbe dovuto essere dichiarata insussistente;
2) "Questione di legittimità costituzionale": la casistica dell'art.300 C.P.P. comporterebbe un trattamento più duro per la persona agli arresti domiciliari rispetto al soggetto detenuto in istituto penitenziario;
3) "Violazione dell'art. 606 C.P.P. in relazione alla ipotesi di mancata motivazione": la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alle questioni proposte con l'impugnazione avverso la sentenza del Pretore.
All'odierna udienza, il Procuratore generale e il difensore hanno illustrato, rispettivamente, le tesi e le conclusioni sintetizzate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da GI AN è fondato. Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale di questa Sezione (Cass. 6^, sent. 784 del 16/6/99, Ponticelli;
Cass. 6^, sent. 5556 dell'11/5/2000, Bosco;
Cass. 6^, P.U. 13/2/01, Solla) nel delitto di evasione l'oggetto di tutela penale è il rispetto dovuto all'autorità delle decisioni giudiziarie, sul presupposto di un legittimo stato di arresto o di detenzione del soggetto attivo, che va rigorosamente provato (specie quando l'esistenza dello status detentionis sia contestata e ci si trovi in presenza di imputazione nei confronti di soggetto ristretto nella propria abitazione); ove detto presupposto (legittimo stato di arresto o detenzione) sia venuto a mancare l'allontanamento degli "arresti domiciliari" non vale a integrare il reato di evasione, non potendosi all'uopo riconoscere efficacia decisiva al fatto che non sia ancora intervenuto un formale provvedimento di scarcerazione, "avendo l'ordinanza di scarcerazione natura meramente dichiarativa". Non pare revocabile in dubbio che i condivisibili principi giurisprudenziali appena richiamati trovano puntuale e corretta applicazione nel caso di specie: a) perché l'allontanamento del PR dalla propria abitazione fu accertato il 20/4/94, e cioè in data posteriore a quella in cui il medesimo era stato "condannato a pena non detentiva" (proprio per il reato in relazione al quale la misura degli arresti domiciliari era stata disposta); b) perché il provvedimento di revoca degli arresti domiciliari "avrebbe dovuto essere logicamente e ragionevolmente adottato dal Pretore con la sentenza 11/4/94 di condanna alla libertà controllata" (secondo quanto opportunamente ed esattamente sottolineato, nel presente procedimento, della decisione di primo grado 11/6/97: v. a f. 1 della motivazione).
L'accoglimento del primo dei motivi di ricorso (nel quale devono ritenersi assorbite le ulteriori doglianze proposte dal PR) comporta l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, perché il fatto-reato ascritto all'imputato non sussiste.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2001