Sentenza 18 ottobre 2012
Massime • 1
In tema di reati sessuali, è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa e l'eventuale giudizio di inattendibilità, riferito ad alcune circostanze, non inficia la credibilità delle altre parti del racconto, sempre che non esista un'interferenza fattuale e logica tra gli aspetti del narrato per i quali non si ritiene raggiunta la prova della veridicità e quelli che siano intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrati. (Nella specie è stata ritenuta legittima la sentenza di merito che, pur condannando gli imputati per il reato previsto dall'art. 609 bis cod. pen. per effetto delle dichiarazioni della vittima, ha escluso la sussistenza della violenza sessuale di gruppo sul presupposto che alcune di tali dichiarazioni non fossero verosimili).
Commentari • 3
- 1. dichiarazioni di parte lesa minorennehttps://www.osservatoriofamiglia.it/
- 2. Rapina impropria aggravata: condanna per violenza post-sottrazione con arma impropria (Collegio - Di Petti presidente)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 3. Diritto al rapporto sessuale? No, reato (Cass. 23913/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 dicembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/10/2012, n. 3256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3256 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - rel. Presidente - del 18/10/2012
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 2481
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 18993/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) C.R. N. IL (omesso) parte civile;
2) B.M. N. IL (omesso) C/;
3) D.C.K. N. IL (omesso) C/;
4) N.M. N. IL (omesso) C/;
5) R.M. N. IL (omesso) C/;
avverso la sentenza n. 904/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 28/09/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Delehaye Enrico che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.
Udito per la parte civile l'avv.to Giancarlo Campopiani, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso della C. ;
Avv.to Gabirele Zanobini, per l'imputato non ricorrente T.M. , il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso della parte civile;
avv.to Antonio Voce, per tutti gli imputati ricorrenti, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso della parte civile e l'accoglimento dei ricorsi degli imputati. RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 28.9.2011, in parziale riforma della sentenza 15.7.2008 del Tribunale di Siena, appellata dagli imputati e dal P.M.:
A) ribadiva l'affermazione della responsabilità penale:
- di B.M. , D.C.K. , N.M. e R.M.
in ordine al delitto di cui:
- agli artt. 81 cpv. e 609 bis cod. pen. per avere con violenza costretto la quindicenne R..C. , che lavorava con loro in un ristorante, a subire atti sessuali consistiti in toccamenti del sedere e del seno - in (omesso) ;
- di D.C.K. anche in ordine al delitto di cui:
- all'art. 609 bis cod. pen., attenuato ai sensi del comma 3, per avere con violenza costretto la C. a subire atti sessuali, premendo una grossa pepiera di legno contro le parti intime di lei - in (omesso) ;
B) e - con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, essendo stati unificati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen. i reati ascritti al D.C. - determinava la pena principale, per lo stesso De Chiara, in anni due, mesi sei di reclusione e, per ciascuno degli altri imputati, in anni due, mesi due di reclusione, confermando le pene accessorie;
C) confermava la statuizione di risarcimento dei danni subiti dalla C. in conseguenza dei fatti-reato accertati, da liquidarsi in sede civile, con assegnazione di una somma liquidata a titolo di provvisionale;
D) assolveva invece tutti gli imputati anzidetti, nonché T.M. (gestore del ristorante), per insussistenza del fatto, da un'ulteriore contestazione riferita al delitto di cui all'art. 609 octies cod. pen. che sarebbe stato perpetrato per avere essi costretto con violenza la C. a subire un atto sessuale, consumato sul pavimento della cucina del locale di ristorazione, attraverso un tentativo di penetrazione posto in essere dal D.C. nei confronti della ragazza, che veniva trattenuta dal R. e dal B. , con l'incitamento del N. e la partecipazione del T. .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il patrono della parte civile - limitatamente alla pronuncia di assoluzione per il delitto di cui all'art. 609 octies cod. pen. - ed ha eccepito vizio della motivazione e travisamento delle deposizioni testimoniali acquisite. Ha proposto, altresì, separati ricorsi il difensore comune degli imputati B. , D.C. , N. e R. , il quale - con riferimento alle peculiari condotte illecite a ciascuno di essi attribuite e sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione -ha eccepito con doglianze comuni:
- la incongruità di una pronuncia di responsabilità fondata su "integrazioni a rate" delle dichiarazioni accusatorie della C. ;
- il travisamento della testimonianza della signora L..C. e la formulazione di mere congetture, da parte dei giudici del merito, su circostanze da lei riferite con molta imprecisione, pure a fronte delle contrarie deposizioni dei testimoni introdotti dalla difesa (le colleghe di lavoro L. e B. ed il cuoco giapponese S.
);
- il contrasto logico, giuridico e probatorio della sentenza nel suo contesto unitario, anche arbitraria a fronte delle risultanze della scienza medica, in quanto sarebbe stato incongruamente affermato che i (pur accertati) disturbi della personalità della C. "non sono tali da escludere il giudizio sull'attendibilità della teste e sulla sua capacità a deporre".
Per il D.C. il difensore ha altresì eccepito:
- la incongrua configurazione quale reato di violenza sessuale della condotta posta in essere premendo una grossa pepiera di legno contro le parti intime di R..C. , trattandosi di fatto percepito come "uno scherzo" dalla stessa ragazza e non potendosi comunque configurare il dolo richiesto dalla norma incriminatrice. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso della parte civile deve essere rigettato, perché infondato.
La Corte di merito ha escluso la sussistenza del delitto di cui all'art. 609 octies cod. pen., ritenendo insufficiente e contraddittorì o il quadro probatorio ad esso relativo. Ha tenuto conto, anzitutto, che la C. aveva arricchito di volta in volta la sua ricostruzione accusatoria, inizialmente riferita (nella querela) ai soli D.C. e R. e poi estesa, in due momenti successivi, prima al B. ed al T. ed infine anche al N. .
Ha quindi rilevato che le modalità ricostruttive dell'evento indicate dalla ragazza "si scontrano per un verso con alcune considerazioni di logica elementare, riconducibili essenzialmente alla conformazione dello stato dei luoghi ed all'orario in cui si sarebbe verificato l'episodio incriminato, per altro verso vengono smentite dai testimoni che la stessa parte civile ha indicato come presenti al fatto".
In particolare:
- la violenza di gruppo si sarebbe consumata in uno spazio assai ridotto della cucina del ristorante (rappresentato fotograficamente), poco compatibile con la contemporanea presenza di quattro uomini ed una ragazza, disposti secondo le posizioni da questa indicate;
-- il fatto si sarebbe verificato tra le ore 12, 30 e 13,00, in un momento, cioè, in cui nella sala ristorante affluiscono i clienti per il pranzo: se realmente la C. avesse reagito urlando "con tutto il fiato che aveva in corpo", il fatto sarebbe stato percepito almeno da qualcuno dei clienti, stante la contiguità della cucina alla sala da pranzo, e non avrebbe mancato di suscitare reazioni degli avventori;
-- secondo la narrazione della ragazza, nel momento in cui si sarebbe consumata la violenza, erano presenti K..L. e A.M.L. , intente a prendere un caffè in un luogo attiguo alla cucina (l'ufficio in cui operava il R. ) e non separato da una porta;
quando ella inoltre, dopo avere subito lo stupro, si era rialzata da terra aveva potuto constatare la presenza anche del cuoco S. e di V..B. . Tutte le persone anzidetto, però, hanno negato in radice che il fatto di violenza sessuale si sia verificato. Nel gravame proposto dalla parte civile si prospetta la contraddittorietà delle anzidette argomentazioni stante il contrasto con l'affermazione di responsabilità degli imputati per gli episodi di toccamenti che pure sarebbero stati consumati "nello stesso ambiente", nonché la omessa valutazione della testimonianza resa da L..C. , che ha riferito di avere appreso da K..L. e dalla C. di un episodio in cui il T. "si mise a sedere sopra la C. per bloccarla".
Trattasi - a giudizio del Collegio - di confutazioni non rilevanti, allorché si consideri che i "toccamenti" per i quali è intervenuta condanna sono stati posti in essere con modalità ben diverse da quelle che caratterizzano la consumazione di una violenza sessuale di gruppo, in più luoghi della medesima cucina del ristorante, e che quelle condotte non sono impedite ma anzi favorite dalla ristrettezza dei luoghi.
Tutt'altro che risolutiva è poi la deposizione della teste C. L., avendo la stessa riferito in modo generico e confuso l'episodio della violenza alla quale avrebbe partecipato il T. , dimostrando di non sapere distinguere tra i fatti appresi dalla L. e quelli narratile invece dalla C. .
2. Infondati sono anche i ricorsi degli imputati.
2.1 Quanto alle valutazioni sulle condizioni psicofì siche della C. , la Corte territoriale ha proceduto all'esame della psicologa dottoressa B.B. , per acquisire chiarimenti sulla consulenza psicodiagnostica redatta il 17.1.2001, ed in esito ad esso ha ribadito le conclusioni già formulate dal primo giudice, secondo le quali "la patologia riscontrata dai consulenti tecnici del P.M. (crisi di ansia e depressione) è chiaramente compatibile, essendone una conseguenza, con gli episodi di violenza sessuale e di sopruso subiti nell'ambiente di lavoro", "non è emerso, infatti, che prima di essere assunta dal ristorante la giovane avesse manifestato problemi di salute psichica". La stessa Corte di merito ha altresì soggiunto che "i disturbi della personalità cui fa cenno anche la dottoressa B.B. , che devono essere ricondotti anche al vissuto della giovane, in particolare all'ambiente nel quale è cresciuta, non sono tali da escludere il giudizio sull'attendibilità della teste e sulla sua capacità di deporre, sia pure con i necessari distinguo, anche perché l'esito delle consulenze non porta a negare la sua capacità di ricordare e narrare fatti, inserendoli in un preciso contesto".
Rileva al riguardo la difesa che già nella consulenza psicodiagnostica della dottoressa B.B. era stato evidenziato che nella C. "le idee assumono carattere ipocondriaco profondamente depresso ... polarizzazioni pessimistiche del pensiero, elevata quota di ansia espressa in forme somatiche ..., si rivelano segni di acting out: il soggetto tende ad essere impulsivo senza essere in grado di valutare realisticamente le conseguenze dei comportamenti .. può essere presente una proiezione e una interpretazione del reale che potrebbe causare una ideazione delirante. A livello comportamentale possono svilupparsi sentimenti persecutori, ... è presente uno stato ansioso probabilmente determinato dalla frustrazione di bisogni affettivi, frustrazione dei confronti della quale l'individuo può non avere costruito sufficienti difese".
Da ciò fa discendere una compromissione di "elementi strutturali della personalità" preesistente alle vicende oggetto del giudizio, alla quale riconnette effetti inficianti della stessa capacità di ricordare e narrare i fatti nelle loro effettive modalità di accadimento.
I giudici del merito però - con valutazioni logiche e tenuto anche conto che il medico di famiglia (dottore R. ) aveva attestato il repentino mutamento delle condizioni della giovane dopo l'inizio dell'esperienza lavorativa - hanno rilevato che la narrazione della C. , per quanto riguarda la ricostruzione delle vicende per le quali è stata pronunciata condanna, lungi dall'integrare "fabulazione, cioè una pseudo realtà legata ad un malessere psicologico", si riferisce ad episodi inquadragli in un ambiente che è risultato caratterizzato indubbiamente da volgarità e dal continuo ricorso a gesti allusivi ed a riferimenti sessuali, tanto da richiedere l'intervento dello stesso T. , che aveva invitato i suoi dipendenti a non trascendere nei comportamenti tenuti nei confronti di quella ragazza che veniva "presa di mira" dai colleghi di lavoro proprio perché appariva apprensiva ed indifesa.
2.2 L'assoluzione pronunciata per il reato di cui all'art. 609 octies cod. pen. non si connette ad una valutazione negativa della capacità
di testimoniare della C. e non è comunque emerso che il suo stato psicologico esistente al momento dell'assunzione al lavoro abbia portato alla raffigurazione di fatti non veri di vessazione sessuale.
Deve pure ribadirsi, al riguardo, la giurisprudenza costante di questa Corte secondo la quale le testimonianze, se non veritiere in una parte, non possono per ciò solo essere disattese nella loro interezza, essendo compito del giudice di merito procedere alla verifica ed alla individuazione delle parti che trovano riscontro, non necessariamente oggettivo, ed espungere invece quelle altre parti che appaiono prive di conforto, dando motivata spiegazione delle scelte differenziate.
Sul punto, nello specifico tema dei reati sessuali, questa III Sezione (con sentenza 6.12.2006, n. 40170 ) ha già affermato la legittimità di una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa, rilevando che l'eventuale giudizio di inattendibilità, riferito al alcune circostanze, non inficia la credibilità delle altre parti del racconto, sempre che non esista un'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato per le quali non si ritiene raggiunta la prova della veridicità e le altre parti che siano intrinsecamente attendibili, tenendo conto che tale interferenza si verifica solo quando tra una parte e le altre esiste un rapporto di causalità necessaria o quando l'ima sia imprescindibile antecedente logico dell'altra e sempre che l'inattendibilità di alcune delle parti della narrazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere per intero la stessa credibilità del dichiarante.
Alla stregua di tale principio la Corte di merito - nella vicenda che ci occupa - ha dato conto, con adeguata motivazione, delle ragioni che la hanno indotto a ritenere sicuramente veritiera una parte del racconto accusatorio della C. , chiarendo anche i motivi per i quali la diversa valutazione operata non si risolve in un complessivo contrasto logico-giuridico della prova. L'attendibilità complessiva della ragazza non è stata fatta discendere automaticamente dalla totale attendibilità delle sue dichiarazioni, sicché dalla non perfetta riscontrabilità di una parte di esse (per la mancanza di un approdo di certezza) legittimamente non è stata desunta la inaffidabilità complessiva della dichiarante.
Deve concludersi, pertanto, che la Corte territoriale - previo adeguato raffronto con le obiezioni mosse dalla difesa degli elementi di responsabilità acquisiti a carico degli imputati - è razionalmente pervenuta, attraverso una ricostruzione coerente dei fatti, ad un'affermazione di colpevolezza sulla base di un apparato argomentativo della cui logicità non è dato dubitare.
3. Quanto al delitto perpetrato dal solo D.C. premendo con forza una pepiera di legno tra le cosce della C. , osserva la difesa che la stessa ragazza ha riferito di avere percepito il fatto come uno scherzo e che, in ogni caso, non sarebbe configurabile l'elemento soggettivo del reato, non avendo l'imputato avuto l'intenzione di ledere in alcun modo la libertà di autodeterminazione sessuale di quella.
La doglianza è infondata.
La condotta vietata dall'art. 609 bis cod. pen. ricomprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo tra soggetto attivo e soggetto passivo, ancorché fugace ed estemporaneo, o comunque coinvolgendo la corporeità sessuale di quest'ultimo, sia finalizzato e normalmente idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale.
Le finalità dell'agente e l'eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale non assumono un rilievo decisivo ai fini del perfezionamento del reato, che è caratterizzato dal dolo generico e richiede semplicemente la coscienza e volontà di compiere atti pervasivi della sfera sessuale altrui (vedi Cass., Sez. 3^, 10.4.2000, n. 4402 , Rinaldi): una pervasi vita siffatta non può disconoscersi all'azione posta in essere dal D.C. , anche in una valutazione complessiva di tutta la vicenda sottoposta a giudizio e della dinamica intersoggettiva, per le evidenti significazioni di una condotta, consapevolmente tenuta in danno di soggetto non consenziente, rivolta a rappresentare un atto di penetrazione sessuale in una situazione connotata dalla presenza di fattori coartanti.
4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2013