Sentenza 12 novembre 2014
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice dichiari la propria incompetenza per territorio e contestualmente rigetti l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa celebrazione dell'udienza preliminare, in quanto gli atti assunti dal giudice incompetente conservano la loro efficacia solo se validamente compiuti e presentano l'attitudine a produrre effetti, ben potendo l'interessato riproporre l'eccezione di nullità al giudice competente che ha il dovere di esaminarla.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/11/2014, n. 11486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11486 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 12/11/2014
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 3415
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 15580/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER UI, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza del 06/02/2014 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Letta la memoria presentata nell'interesse del ricorrente dall'Avvocatura Generale dello Stato.
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da ER UD avverso la sentenza emessa in data 22 settembre 2010 dal Tribunale della medesima città e con la quale il Tribunale partenopeo, in composizione monocratica, aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio, ai sensi degli artt. 11 e 23 cod. proc. pen. disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Roma.
2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza, ricorre ER UD, per mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, affidando il gravame a due motivi coltivati anche con la produzione di una successiva memoria.
2.1. Con il primo complesso motivo deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 23, 28 e ss. e 591 cod. proc. pen. nonché degli artt. 24, 25 e 111 Cost. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). Assume che la Corte territoriale ha dichiarato l'inammissibilità del gravame sull'erroneo presupposto che il ricorrente avesse appellato la sentenza dichiarativa dell'incompetenza (peraltro ritualmente eccepita dal ricorrente stesso), laddove era stato impugnato, per abnormità, il provvedimento contestualmente emesso dal tribunale che, dopo essersi dichiarato incompetente ed avendo perciò perso ogni potestas iudicandi, si era comunque pronunciato sulle eccezioni di nullità sollevate dal ricorrente nei confronti del decreto di citazione.
Non avendo colto la natura ed il senso della proposta impugnazione, la Corte di appello avrebbe del tutto travisato il motivo d'impugnazione pervenendo all'erroneo convincimento censurato con il ricorso.
Peraltro, sotto diverso profilo, erronea e contraddittoria sarebbe, secondo il ricorrente, la statuizione della Corte napoletana laddove ha ritenuto che la declaratoria del tribunale partenopeo sulle eccezioni di nullità del decreto di citazione a giudizio non pregiudicasse in alcun modo i diritti del ricorrente innanzi al giudice ritenuto competente, sul rilievo che la pronuncia fosse sprovvista in parte qua degli effetti derivanti dal giudicato e sottraendosi perciò al regime delle preclusioni.
Obietta il ricorrente che anche i provvedimenti abnormi, se non impugnati, possono produrre effetti ed essere le relative statuizioni coperte dal giudicato, con la conseguenza che, riconosciuto l'interesse all'impugnativa per la necessità di impedire il pregiudizio derivante dal giudicato, ne discenderebbe, a fortiori, anche l'ammissibilità del gravame, erroneamente negata. Infine, erronea sarebbe la statuizione della Corte di appello laddove ha affermato che il tribunale si sarebbe pronunciato solo incidenter tantum sulla proposta eccezione di nullità del decreto di citazione, così che la declaratoria non avrebbe potuto estendersi (ex art. 185 cod. proc. pen.) al proprio provvedimento declinatorio della competenza, con la conseguenza che la statuizione sul punto, assumendo la portata sostanziale dell'ordinanza, fosse da ritenersi assoggettata alla disposizione di cui all'art. 586 cod. proc. pen. il quale prevede la impugnabilità delle ordinanze non in via autonoma, ma solo unitamente alla sentenza e pertanto alle condizioni di impugnabilità previste per quest'ultima, per l'appunto inoppugnabile.
Replica il ricorrente che, a monte ossia riconosciuta la propria incompetenza, il tribunale avrebbe dovuto astenersi dal giudizio sulle eccezioni di nullità proposte dalla difesa e, se anche la statuizione in parte qua fosse sussumibile nella fattispecie dell'ordinanza, tale provvedimento è stato comunque congiuntamente impugnato alla sentenza di incompetenza per abnormità.
2.2. Con il secondo motivo di gravame, lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 591, 129 e 127 cod. proc. pen. in relazione all'art. 179 c.p.p., comma 1, per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) sul rilievo che, in base alle argomentazioni espresse, l'ordinanza impugnata non poteva essere adottata de plano ma previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, con la conseguenza che, in assenza della necessaria celebrazione della udienza camerale di cui all'art. 127 c.p.p., comma 1, il provvedimento impugnato sarebbe affetto da nullità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Quanto al primo motivo, il ricorrente aveva sottoposto al giudice due domande, chiedendo dichiararsi l'incompetenza del tribunale adito, per essere la posizione dell'imputato connessa a quella di un magistrato che svolgeva le funzioni nel distretto giudiziario investito della regiudicanda, e la nullità del decreto di citazione a giudizio sul presupposto che, a suo dire, la vocatio in ius non poteva prescindere dalla celebrazione dell'udienza preliminare che era stata, nel caso di specie, illegittimamente omessa producendo la nullità della vocatio in ius (ossia dell'atto che avrebbe investito il giudice anche dell'eccezione di incompetenza).
Il tribunale si è pronunciato, con il medesimo provvedimento, su entrambe le domande, accogliendo l'eccezione di incompetenza e rigettando quella di nullità del decreto di citazione a giudizio. Il ricorrente assume che tale ultima statuizione sarebbe abnorme ma non collega affatto tale asserzione con le categorie che contraddistinguono l'abnormità dell'atto che, solo in quanto avulso dal sistema processuale o produttivo di anomala e perdurante stasi del processo, scardina il principio di tassatività delle impugnazioni, come ha correttamente spiegato la Corte territoriale. Sostiene il ricorrente che, riconosciuta la propria incompetenza, il tribunale non doveva pronunziarsi sull'eccezione di nullità, avendo perso la potestas iudicandi, e tale pronunzia renderebbe, per ciò solo, l'atto fuori dal sistema, perciò abnorme, con la conseguenza che la sua rimozione, con l'impugnazione della sentenza di incompetenza che lo contiene, sarebbe necessaria per evitare il consolidamento in parte qua della pronuncia per effetto del giudicato formatosi su di essa.
La tesi non è condivisibile.
Se anche il tribunale non si fosse pronunziato sull'eccezione di nullità, il rigetto, come mostra di ritenere lo stesso ricorrente, sarebbe stato implicito e, in ogni caso, la statuizione espressa non produce il nocumento che il ricorrente paventa per la risolutiva ragione che gli atti assunti dal giudice incompetente conservano la loro efficacia, solo se validamente compiuti e all'ulteriore condizione che permanga la loro attitudine a produrre effetti, sicché non residua per l'interessato alcuna situazione deteriore e irreparabile;
infatti le eccezioni sono deducibili e vanno esaminate nel giudizio dinnanzi al giudice competente e d'altro canto l'eventuale utilizzo di un atto affetto da nullità pregiudicherebbe la decisione in detto giudizio (Sez. 6, n. 4146 del 30/11/1994, dep. 19/04/1995, Rv. 201250) in quanto l'incompetenza non funge da sanatoria dei vizi che possono aver afflitto l'attività pregressa. Perciò, se necessaria l'udienza preliminare allorquando l'azione penale è stata esercitata innanzi al giudice incompetente, allo stesso modo, sarà necessaria l'udienza preliminare presso il giudice ritenuto competente al quale potrà essere sollevata la medesima eccezione, qualora dovesse essere ripetuto lo stesso iter procedimentale innanzi al nuovo giudice, al quale spetterà pieno iure di accoglierla o rigettarla.
Ed infatti, essendo stati gli atti del procedimento trasmessi all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente, l'attività inerente all'esercizio dell'azione penale dovrà essere ripetuta presso quel Giudice, avendo quella precedente perduto qualsiasi effetto, con la conseguenza che le eccezioni relative alle forme di promovimento dell'azione potranno essere avanzate senza che sia opponibile alcuna preclusione di sorta ed essendo la precedente pronuncia sul punto inidonea a produrre effetti preclusivi.
Le doglianze mosse nei confronti dell'impugnata ordinanza sono dunque manifestamente infondate sia perché l'impugnazione è stata diretta nei confronti di un provvedimento pacificamente non impugnabile e sia per difetto di interesse all'impugnazione non scaturendo alcun pregiudizio ai diritti della difesa dalla precedente statuizione. Correttamente, quindi, la Corte di appello ha stimato l'impugnazione inammissibile, decidendola de plano, conseguendo da ciò la manifesta infondatezza sia del primo che del secondo motivo di gravame. È, infatti, legittima la declaratoria di inammissibilità dell'appello, pronunciata "de plano", senza che debbano essere osservati gli adempimenti per il procedimento camerale prescritti dall'art. 127 cod. proc. pen., il quale non è richiamato dalla norma generale di cui all'art. 591 c.p.p., comma 2, che si limita a disporre che il giudice adotta la pronuncia anche d'ufficio (Sez. 5, n. 7448 del 03/10/2013, dep. 17/02/2014, Melana, Rv. 259031).
3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2015