Cass. pen., sez. V, sentenza 10/01/2011, n. 16857
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Sentenza 10 gennaio 2011

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Il medico specializzando riveste la qualità di pubblico ufficiale ed ha, per conseguenza, natura di atto pubblico il cosiddetto foglio di obiettività facente parte della cartella clinica, da questi compilato, considerato che egli gode di un'autonomia vincolata nell'esercizio delle attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici, svolgendo la sua attività sotto la guida e le direttive di un tutore, sicché l'atto medico da esso compiuto e il documento amministrativo che lo attesta devono considerarsi come il portato di una partecipazione congiunta del medico in formazione e del "tutor", che attribuisce al documento il carattere dell'atto pubblico. Ne consegue che la sottrazione del predetto foglio di obiettività dalla cartella clinica e la sua sostituzione con altro recante data falsa e annotazioni in parte diverse da quelle originariamente apposte, integrano i reati di falsità materiale e ideologica in atto pubblico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 10/01/2011, n. 16857
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16857
    Data del deposito : 10 gennaio 2011

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