Sentenza 17 novembre 1998
Massime • 1
Il delitto di falso materiale in atto pubblico (art. 476 cod. pen.) è punito a titolo di dolo generico. Per la configurabilità dell'elemento soggettivo è sufficiente la sola coscienza e volontà dell'alterazione del vero, indipendentemente dallo scopo che l'agente si sia proposto, e anche se sia incorso nella falsità per ignoranza e per errore, cagionato da una prassi o per rimediare a un precedente errore, con la convinzione di non produrre alcun danno. (Nella fattispecie, relativa ad alterazione, compiuta dall'imputato, del foglio delle presenze in ufficio con l'apposizione di un orario accanto alla firma di un collega, la Corte ha specificato che tale intervento costituiva il reato sopra menzionato avendo modificato in senso giuridicamente rilevante il significato del documento, indipendentemente dal fatto che l'alterazione fosse avvenuta nel senso della verità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/11/1998, n. 2487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2487 |
| Data del deposito : | 17 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi sigg.: Udienza pubblica
Dott. Bruno FOSCARINI Presidente del 17/11/1998
Dott. Renato LU CALABRESE Consigliere SENTENZA
Dott. PierFrancesco MARINI " N.2037
Dott. Mario ROTELLA " REGISTRO GENERALE
Dott. Aniello NAPPI " N.15546/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
IN LU, n. a Rossano il 10 novembre 1956
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro depositata il 21 febbraio 1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aniello NAPPI Udite le conclusioni del P.M. Dr. C. Di Zenzo che ha chiesto l'a. s.r.
Udito il difensore avv. U. Del Balzo del foro di Roma.
Motivi della decisione
LU IN, dattilografo impiegato presso la Procura della Repubblica di Rossano, fu rinviato a giudizio per il delitto di falso materiale in atto pubblico, perché accusato di avere alterato il foglio delle presenze dei dipendenti dell'ufficio aggiungendo l'indicazione delle ore 8,50 alla firma di ingresso appostavi senza ulteriori specificazioni dalla collega Anna RA il 14 dicembre 1996.
Il pretore assolse IN per insussistenza del fatto, perché ritenne che mancasse la prova della falsità dell'indicazione oraria apposta dall'imputato sul foglio delle presenze, non essendo stato possibile accertare l'effettiva ora d'ingresso in ufficio di Anna RA il 14 dicembre 1996.
In seguito ad appello del pubblico ministero, però, i giudici di secondo grado dichiararono la colpevolezza di LU IN in ordine al delitto contestatogli, rilevando che l'imputato era stato chiamato a rispondere di una falsità materiale per alterazione, sicché non era rilevante accertare se fosse vera l'indicazione dell'ora di ingresso di Anna IO, bensì solo l'illecita aggiunta di quell'indicazione da parte di persona che non aveva titolo per apporvela.
Ricorre per cassazione LU IN, che propone due motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il foglio delle presenze non aveva la funzione di documentare anche l'orario d'ingresso del personale, sicché l'alterazione da lui commessa non modificava il significato dell'atto e non aveva alcuna rilevanza giuridica, anche perché l'atto da lui compiuto era giuridicamente inesistente per l'assoluta sua incompetenza a controllare l'orario d'ingresso dei colleghi.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce ancora violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dai giudici del merito, Anna IO era effettivamente entrata in ritardo il 14 dicembre 1996, sicché egli si era limitato a correggere nel senso della verità il foglio delle presenze e, quindi, non aveva agito con dolo.
Il ricorso è infondato.
Secondo la ricostruzione dei fatti incensurabilmente proposta dalla sentenza impugnata sulla base della deposizione del segretario capo della Procura della Repubblica di Rossano, invero, il foglio delle presenze veniva compilato con l'indicazione dell'ora d'ingresso e di uscita degli impiegati accanto alle loro firme, al fine di determinare l'entità degli eventuali recuperi sull'orario di lavoro. L'indicazione dell'orario veniva apposta dallo stesso dirigente ovvero, su sua richiesta, dal singolo impiegato di proprio pugno. Ne consegue che, quando il 14 dicembre 1996 LU IN inserì l'indicazione dell'orario d'ingresso accanto alla firma di Anna IO, modificò in modo giuridicamente rilevante il significato del documento, perché attribuì alla stessa IO o al dirigente dell'ufficio l'attestazione dell'ora d'ingresso della sua collega, con la conseguenza di imporle un obbligo di recupero sull'orario di lavoro.
Non pare possa dubitarsi, pertanto, che sussiste la falsità materiale per alterazione contestata al ricorrente. Nè ha rilevanza, ai fini della punibilità di tale condotta, il fatto che l'alterazione sia avvenuta nel senso della verità.
Secondo una parte della dottrina e la prevalente giurisprudenza, invero, l'alterazione di un documento scritto costituisce fatto punibile anche se ristabilisce "la verità effettuale" (Cass., sez.VI, 6 febbraio 1986, Perfetto, Cass., sez.V, 21 aprile 1983, Pozzan), in quanto comporta "una modificazione della verità documentale (che è ciò che la legge tutela), giacché l'atto viene ad esprimere, per effetto delle aggiunte, fatti diversi da quelli che rappresentava nel suo tenore originario" (Cass., sez.V, 28 gennaio 1980, Ranciaffi, Cass., sez. VI, 6 novembre 1997, Moschella). Altri ritiene punibile l'alterazione di una scrittura falsa soltanto se vi sia un soggetto che abbia diritto alla invariabilità della situazione documentale, mentre secondo la dottrina prevalente, l'alterazione che elimini una preesistente falsità non è mai punibile.
Occorre tuttavia considerare che l'alterazione nel senso della verità può anche riguardare atti o documenti che non siano falsi. Può accadere, cioè, che, dopo la formazione, il documento scritto venga integrato con l'aggiunta di ulteriori attestazioni veridiche. Ed è in questo ambito che certamente si colloca il caso in esame, perché la mancanza dell'indicazione dell'ora di ingresso di Anna IO accanto alla sua firma non assumeva alcun significato implicito, incombendo al dirigente accertare l'effettiva ora di ingresso e aggiungerne, anche successivamente, l'indicazione sul registro.
Ora non v'è dubbio che in questo caso sussiste la falsità, perché viene a determinarsi una falsa rappresentazione documentale dell'autore dell'annotazione: non ha rilevanza, cioè, il fatto che le dichiarazioni aggiunte fossero veridiche, perché la falsità non attiene a esse, bensì alla loro rappresentazione documentale. Quanto all'elemento psicologico del reato, punito a titolo di dolo generico, la giurisprudenza di questa Corte è prevalentemente orientata nel senso che ai fini del dolo generico nei reati di falso è sufficiente la sola "coscienza e volontà dell'alterazione del vero" (Cass., sez.V, 20 novembre 1984, Reggiani, Cass., sez.V, 28 novembre 1991, Galluzzo), "indipendentemente dallo scopo che l'agente si sia proposto" (Cass., sez. VI, 10 ottobre 1984, Sai, Cass., sez. VI, 7 dicembre 1994, Ventura) e anche se sia incorso nella falsità "per ignoranza o per errore, cagionato da una prassi o per rimediare ad un precedente errore" (Cass., sez. VI, 22 marzo 1985, Polla) ovvero "con la convinzione di non produrre alcun danno" (Cass., sez. V, 14 novembre 1989, Scarcelli, Cass., sez. V, 21 maggio 1992, Chirico). E non pare discutibile che nel caso in esame LU IN era consapevole di alterare un documento pubblico, tanto che scelse questo comportamento illecito e clandestino, piuttosto che denunciare apertamente al capo del suo ufficio presunto ritardo della collega.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 1999