Cass. pen., sez. V, sentenza 17/11/1998, n. 2487
CASS
Sentenza 17 novembre 1998

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Il delitto di falso materiale in atto pubblico (art. 476 cod. pen.) è punito a titolo di dolo generico. Per la configurabilità dell'elemento soggettivo è sufficiente la sola coscienza e volontà dell'alterazione del vero, indipendentemente dallo scopo che l'agente si sia proposto, e anche se sia incorso nella falsità per ignoranza e per errore, cagionato da una prassi o per rimediare a un precedente errore, con la convinzione di non produrre alcun danno. (Nella fattispecie, relativa ad alterazione, compiuta dall'imputato, del foglio delle presenze in ufficio con l'apposizione di un orario accanto alla firma di un collega, la Corte ha specificato che tale intervento costituiva il reato sopra menzionato avendo modificato in senso giuridicamente rilevante il significato del documento, indipendentemente dal fatto che l'alterazione fosse avvenuta nel senso della verità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 17/11/1998, n. 2487
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2487
    Data del deposito : 17 novembre 1998

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