Sentenza 9 febbraio 2006
Massime • 1
Integra gli estremi del delitto di cui all'art. 490 cod. pen. (soppressione, distruzione e occultamento di atti veri) la condotta del pubblico ufficiale che custodisca un atto giuridicamente rilevante in modo tale da renderlo, sia pure temporaneamente, irreperibile. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 490 cod. pen. nella condotta del Sindaco che, ricevuta, in tale qualità, una missiva che gli comunicava l'esistenza di una dichiarazione di fallimento a suo carico, la protocollava personalmente, impedendo all'impiegato addetto al protocollo ed al segretario comunale di prenderne visione, per poi consegnarla solo successivamente a quest'ultimo in modo da rendere nota la causa di ineleggibilità, conseguente a detta sentenza di fallimento, quando essa non poteva essere più dichiarata, essendo decorso il termine quinquennale, ex art. 1 L. n. 15 del 1992).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/02/2006, n. 9611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9611 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 09/02/2006
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 260
Dott. DIDONE NI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 016010/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR ON, N. IL 03/07/1957;
avverso SENTENZA del 04/03/2004 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE ON;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALASSO Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AR NI è stato tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Campobasso per rispondere dei seguenti reati:
1) - del delitto p. e p. dall'art. 323 c.p. perché, avendo ricevuto, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Torella del Sannio, la missiva in data 16/01/1996 a firma del Direttore di Cancelleria del Tribunale di Campobasso - con cui si comunicava ufficialmente l'esistenza di una dichiarazione di fallimento (pronunciata il 19/02/1991 dal Tribunale di Campobasso) a carico di esso imputato - provvedeva egli stesso a protocollarla (in difformità dalla prassi costantemente seguita) e, quindi, la occultava, impedendo, in tal modo, sia all'impiegato addetto all'ufficio protocollo che al segretario comunale di prenderne visione;
per poi consegnarla al segretario comunale solo in data 14 giugno 96; così da rendere nota la causa di ineleggibilità che scaturiva dalla predetta sentenza di fallimento soltanto dopo il decorso dei cinque anni dal suo pronunciamento, quando tale causa di ineleggibilità non poteva più essere dichiarata a sensi della L. n. 15 del 1992, art. 1, lett. a), con ciò violando precise disposizioni di legge e procurandosi intenzionalmente l'ingiusto, vantaggio patrimoniale consistito negli emolumenti mensili spettanti al sindaco per un ammontare lordo di L. 800.000 mensili. In Torella del Sannio il 17/01/1996 sino al 14/06/1996;
2) - del delitto p. e p. dagli artt. 476 e 490 c.p. - perché, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Torella del Sannio, avendo ricevuto la missiva a firma del Direttore di Cancelleria del Tribunale di Campobasso di cui al capo a), la occultava, dopo averla personalmente protocollata, sino al 14/06/1996, al fine di procurarsi un vantaggio, consistente nel beneficiare del decorso del termine quinquennale entro il quale una causa di ineleggibilità, che lo riguardava e di cui con la detta missiva si dava comunicazione ufficiale, avrebbe potuto essere di chiarata, con ciò rendendosi responsabile del reato di occultamento di atto pubblico vero. In Torella del Sannio dal 17/01/1996 al 14/06/1996.
Con sentenza del 28 febbraio 2001 il Tribunale di Campobasso ha condannato il AR alla pena di giustizia per il reato di occultamento di atto pubblico vero, ritenendo in esso assorbito il reato di abuso.
A seguito di appello proposto dall'imputato, la Corte di appello di Campobasso ha confermato la decisione del tribunale con sentenza del 4 marzo 2004 contro la quale il AR ha proposto ricorso per Cassazione denunciando violazione dell'art. 490 c.p. e relativo vizio di motivazione. La missiva non era stata nascosta ma regolarmente protocollata "personalmente" dall'imputato. Mancherebbero i presupposti per l'applicazione dell'art. 490 c.p.. Nessuna norma obbligava il sindaco a rendere edotto del contenuto della missiva l'impiegato addetto, al quale aveva dettato il numero di protocollo, la data e la provenienza. Secondo il ricorrente, poi, mancherebbe il dolo, anche perché la sentenza dichiarativa di fallimento non era divenuta irrevocabile. La L. n. 15 del 1992 non era applicabile al suo caso non essendo retroattiva.
Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati.
Invero, quanto alla violazione di legge, va rilevato che la i giudici di merito hanno correttamente applicato il principio per il quale in tema di soppressione ed occultamento di atti veri si realizza l'ipotesi dell'occultamento, non solo quando lo scritto sia stato nascosto, ma anche ogniqualvolta esso sia stato custodito in modo tale da renderlo, anche temporaneamente, irreperibile" (Sez. 5, sent. n. 2907 del 1999, in una fattispecie nella quale sono stati riconosciuti gli estremi della norma incriminatrice di cui all'art. 490 cod. pen. nel comportamento del sindaco che aveva consentito che l'originale di un esposto, recante segnalazioni di presunti favoritismi in campo edilizio, fosse conservato, con modalità tali da non renderlo temporaneamente rintracciabile, all'occorrenza). Invero, il reato di occultamento di atti veri, di cui all'art. 490 cod. pen., si realizza anche con la sottrazione, di atti giuridicamente rilevanti, per un tempo minimo e strettamente necessario all'esecuzione di un controllo o di un'ispezione da parte dell'organo a ciò preposto, senza che abbiano rilevanza giuridica sulla sussistenza del reato il proposito di restituire gli atti occultati e l'effettiva restituzione di essi dopo un certo tempo (Sez. 6, Sentenza n. 14525 del 1989. Conf. Sez. 6^, sent. n. 7955 del 1995). In ordine al profilo del dolo, poi, va innanzitutto ricordato che in base al D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223, art. 2, comma 1, lett. a), come modificato dalla L. 16 gennaio 1992 n. 15, ai fini della cancellazione dalle liste elettorali dell'elettore dichiarato fallito, non è necessario che la pronunzia dichiarativa del fallimento sia passata in giudicato, poiché la perdita del diritto di voto è collegata allo "stato di fallimento", che è determinato dalla sentenza dichiarativa dello stesso ed ha inizio dalla data di essa (Sez. 1, Sentenza n. 10177 del 1992), mentre, po'i, la sentenza impugnata ha fornito adeguata motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato.
Quanto al vizio di motivazione, il motivo è inammissibile. Nella concreta fattispecie, invero, le censure esorbitano dai limiti della critica al governo dei canoni di valutazione della prova, per tradursi nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta argomentatamente propria dal giudice del merito e nell'offerta di una diversa (e per il ricorrente più favorevole) valutazione delle emergenze processuali e del materiale probatorio (cfr. in argomento Sez. 5^, 19 maggio 2005, Rossi). Per contro, "l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza la possibilità di verificarne la rispondenza alle acquisizioni processuali. È da aggiungere che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi" (Sez. un., 24 novembre 1999, Spina, in Cass. pen., 2000, p. 862; Sez. un., 24 settembre 2003 n. 47289, RV 226074). Ciò posto, nessun vizio del genere è riscontrabile nella parte della sentenza impugnata che è pervenuta all'accertamento degli elementi del reato in questione attraverso la considerazione delle varie prove acquisite e la corretta indicazione del significato dimostrativo loro attribuito dal giudice. In particolare la corte territoriale ha evidenziato:
"1.- che non è affatto vero che, contrariamente all'assunto difensivo dell'appellante, non vi era ragione di occultare la missiva della Cancelleria Fallimentare del Tribunale, sia perché il contenuto di essa non era minimamente favorevole al prevenuto (la Commissione Elettorale era stata infatti interessata perché assumesse le determinazioni conseguenti all'intervenuta declaratoria di fallimento e considerasse anche in quali termini la non ancora acquisita irrevocabilità della relativa sentenza potesse influire sulla decisione del caso), sia perché l'asserita conoscenza che in altre sedi si potesse avere avuto dell'anzidetta declaratoria era palesemente indifferente per quanto concerneva l'ineleggibilità, che poteva conseguire soltanto all'esito dell'esame della vicenda da parte della Commissione Elettorale;
2.- che l'avere il AR dichiarato, durante la seduta del Consiglio Comunale del 3 giugno 1996, che non vi erano pronunce giudiziali che potessero comportare la sua ineleggibilità costituisce la chiara conferma che la missiva succitata era stata tenuta nascosta proprio per evitare un effetto del genere, dovendosi tenere presente che l'ipotizzato personale convincimento che la sentenza dichiarativa di fallimento non potesse determinare, prima del passaggio in cosa giudicata, la cancellazione dalle liste elettorali e la decadenza dalla carica di sindaco non legittimava il prevenuto a negare che sussistessero a suo carico motivi per l'adozione di provvedimenti in tal senso;
3.- che la riprova che l'imputato fosse invece del tutto consapevole che l'anzidetta sentenza potesse comportare simili effetti e che fosse pertanto importante per lui che la comunicazione della sua emissione, contenuta nella menzionata missiva pervenuta fin dal 17 gennaio 1996, non fosse conosciuta dal personale che operava nell'ambito degli uffici comunali e, in particolare modo, dalla Commissione Elettorale è stata offerta dal sintomatico comportamento del medesimo imputato, il quale, divenuta ormai di dominio pubblico la notizia dell'emissione della sentenza di fallimento a suo carico, al trascorrere di qualche giorno (era il 14 giugno 1996), si era visto praticamente costretto a rimettere in circolazione la missiva, adducendo, quanto alla mancata consegna di essa al proprio ufficio nei tempi dovuti, una giustificazione a dir poco fantasiosa (l'asserito ritrovamento tra le "carte di risulta"), dal momento che appare impossibile (e di tanto si era accorto anche il segretario comunale Lazzaro, pretendendo una dichiarazione scritta dal AR e la consegna della missiva in presenza di testimoni) che un documento così importante per le sorti politiche di colui che l'aveva presso di sè (dopo averla peraltro prelevata in un'atmosfera di totale riservatezza, tanto da non farla visionare nemmeno dall'addetto alla protocollazione della corrispondenza in arrivo) fosse stato letteralmente abbandonato in un armadio tra altro carteggio privo di valore (tali non potendo che essere le indicate "carte di risulta") e, a quanto pare, senza l'adozione di alcuna cautela a difesa di quella riservatezza iniziale.
4) l'assunto difensivo sul carattere normale della dettatura degli estremi della missiva al Fusaro si è rivelato estremamente inconsistente (dal momento che non soltanto non erano stati in effetti dettati all'applicato i dati completi e più determinanti della stessa missiva, ma non era neanche compito del sindaco seguire l'impiegato addetto alla protocollazione nelle relative operazioni, visto che tale compito non spettava nemmeno al segretario comunale, che il prevenuto, a suo dire, sarebbe stato costretto, per la sua assenza, a sostituire in quel frangente) e che non sono assolutamente ravvisabili, nel caso in esame, gli estremi del reato impossibile, in quanto la circostanza che il AR potesse essere dichiarato decaduto dalla carica di sindaco su istanza di chiunque e senza limiti di tempo per assumere una simile iniziativa (cosa che era, per affermazione dello stesso AR, successivamente avvenuta) non vale per certo a far venire meno l'illiceità della condotta dell'imputato attraverso il doloso occultamento di un documento che, se esaminato dal competente organo collegiale, avrebbe sì comportato i medesimi effetti successivamente verificatisi nell'ambito di una distinta controversia di natura elettorale, ma tali effetti si sarebbero realizzati (ed è ciò che porta ad escludere il prospettato reato impossibile) con notevole anticipo rispetto alla pronuncia resa a conclusione di quella controversia".
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2006