Sentenza 16 luglio 2009
Massime • 1
Il reato di occultamento di atti pubblici è integrato anche da una sottrazione temporanea della disponibilità dell'atto all'avente diritto. (Fattispecie di rimozione, dall'apposita bacheca, ove erano già stati esposti per più giorni, di avvisi relativi a fissazione di vendite immobiliari nell'ambito di procedure esecutive o fallimentari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/07/2009, n. 38356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38356 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 16/07/2009
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 1542
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 014031/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CO NC N. IL 08/09/1950;
avverso SENTENZA del 24/11/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALLA STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salzano che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Fanti U..
MOTIVI DELLA DECISIONE
ES CO ricorre avverso la sentenza 24.11.08 della Corte di appello di Firenze che ha confermato quella emessa, in data 21.5.07, dal Tribunale di Prato con la quale è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 490 c.p., per aver cioè occultato avvisi relativi a fissazione di vendite immobiliari rientranti in procedure esecutive o fallimentari affissi nell'apposita bacheca del Tribunale di Prato, così impedendo loro di svolgere la funzione di pubblicità per la quale erano stati formati. Deduce il ricorrente, nel chiedere l'annullamento dell'impugnata sentenza, con il primo motivo violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in quanto non era stata perpetrata alcuna lesione del bene giuridico protetto dalla norma, poiché il ES non aveva impedito lo svolgimento della funzione di pubblicità per cui gli atti erano stati formati, dal momento che i 13 avvisi erano stati sequestrati presso la residenza dell'imputato e di essi sette facevano riferimento a vendite che si erano già tenute e i rimanenti sei a vendite che si sarebbero tenute dopo uno o due giorni dal sequestro, avvenuto il 14.5.02, per cui, alla luce del disposto di cui all'art. 490 c.p.c., secondo cui l'avviso deve essere affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo, e dell'art. 173 disp. att. c.p.c., il quale precisa che dell'istanza di assegnazione o di vendita deve essere data pubblica notizia dal cancelliere almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per pronunciare sull'istanza stessa, non era configurabile il reato contestato perché, rispetto alla data di affissione degli avvisi, i termini suindicati erano stati osservati.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per manifesta illogicità della motivazione,
avendo i giudici di secondo grado affermato - riguardo all'elemento materiale del reato - che bisognava fare riferimento alla data in cui gli avvisi erano stati sottratti e non a quella del loro rinvenimento, illogicamente però sostenendo, quanto all'epoca della sottrazione, che "sicuramente al momento della sottrazione la funzione probatoria degli avvisi era in corso, dato che, altrimenti non avrebbe avuto alcun senso farli sparire", laddove invece i testi esaminati avevano affermato che la tenuta dell'albo era affidata ad una bacheca su cui si appuntavano gli avvisi, i quali a volte erano in terra, ragion per cui avendoli l'imputato rinvenuti fuori dell'albo li aveva presi per uno studio attento e minuzioso, ben potendo peraltro averli considerati res nullius dal momento che, finiti in terra o sotto gli elenchi telefonici presenti sul posto, avevano perduto i caratteri di atto pubblico agli occhi del ritrovatore.
Con il terzo motivo si deduce ancora violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dal momento che avendo l'imputato dichiarato di aver sottratto gli avvisi due o tre giorni prima del sequestro, mancava l'elemento soggettivo del reato, cioè la consapevolezza di creare una situazione di pericolo, con riferimento alle vendite fissate in date precedenti al 14.5.02, mentre per quelle fissate in date successive vi era stato comunque un congruo termine di pubblicità.
Con il quarto ed ultimo motivo, si lamenta l'eccessiva commisurazione della pena non avendo i giudici territoriali considerato, ai fini dell'art. 81 cpv. c.p. solo gli avvisi per i quali, rispetto alla data del sequestro, non era stato rispettato il dettato di cui all'art. 490 c.p.c., comma 1, ovvero quelli per i quali non si era ancora tenuta la vendita.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il reato di cui all'art. 490 c.p., per l'ipotesi dell'occultamento di atti pubblici, si realizza anche con la sottrazione di atti giuridicamente rilevanti per un tempo minimo, essendo sufficiente a concretare l'occultamento una condotta che tolga, anche se solo temporaneamente, la disponibilità dell'atto all'avente diritto, per cui il reato de quo, che è un reato di pericolo, si consuma anche con il temporaneo occultamento (Cass., sez. 6^, 21 aprile 1995, n. 7955, in C.E.D. Cass., n. 202574) di un atto pubblico, pur nell'ipotesi in cui tale atto venga custodito in modo tale da renderlo, sia pure temporaneamente, irreperibile (Cass., sez. 5^, 9 febbraio 2006, n. 9611, in C.E.D. Cass., n. 234230). Ed allora, nella specie, la Corte fiorentina, evidenziato come l'odierno ricorrente fosse un esperto di procedure fallimentari ed esecuzioni immobiliari, per cui aveva interesse a rendere le vendite meno pubblicizzate possibile per avere il minor numero di concorrenti in quelle che potevano costituire un affare, correttamente ha ritenuto in corso, al momento in cui è avvenuta la sottrazione, la funzione probatoria degli avvisi, essendo contrario al buon senso e alla logica, per un "esperto", occultare atti che tale funzione avevano esaurito, considerato inoltre - osserva questa Corte - che molti di tali atti si riferivano a vendite ancora da eseguirsi e che, realizzandosi il reato anche con la sottrazione degli atti per un tempo minimo, è irrilevante la considerazione del ricorrente - svolta nel primo e nel terzo motivo di gravame - circa il mancato impedimento in concreto della funzione di pubblicità relativamente a tutti gli avvisi stante il congruo numero di giorni in cui tale pubblicità vi sarebbe stata per essere gli avvisi de quibus, secondo quanto affermato dall'imputato, stati sottratti solo due-tre giorni prima del loro sequestro, avvenuto il 14.5.02 e senza che - quanto al secondo motivo di ricorso - possano avere rilievo le modalità di tenuta della bacheca in cui gli avvisi erano affissi, perspicuamente avendo sul punto osservato i giudici fiorentini come anche se finiti in terra non per questo gli avvisi potevano considerarsi - tanto meno per un "esperto" come il TE - res nullius, dovendo gli stessi essere comunque ricollocati al loro posto, ma non certo portati casa dall'imputato in sì cospicuo numero, dove poi sono stati rinvenuti, avendo invece con tale consapevole comportamento il TE frustrato la funzione probatoria degli atti occultati.
Il quarto motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio, è anch'esso manifestamente infondato, in quanto, per le ragioni fin qui esposte, non vi era ragione per cui il giudice di merito dovesse considerare, ai fini della continuazione, soltanto gli avvisi relativi alle vendite non ancora tenutesi al momento dell'avvenuto sequestro e, quanto alla irrogazione della pena, con motivazione del tutto congrua e frutto del legittimo esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice di merito dall'art. 133 c.p., i giudici territoriali, nel ritenere corretta la sanzione di un anno di reclusione, hanno evidenziato l'assoluta mancanza di resipiscenza da parte dell'imputato, nonché la gravità e la reiterazione dei fatti di reato ascritti al TE.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in Euro 1.500,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2009