Sentenza 26 marzo 2002
Massime • 1
In tema di danno prodotto da cose in custodia, l'esclusiva condotta colpevole del danneggiato è equiparabile al caso fortuito ed esclude, pertanto, la responsabilità del proprietario della cosa, da cui il danno deriva, agli effetti sia dell'art. 2051 che dell'art. 2043 cod. civ..
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- 1. Caduta in buca stradala: responsabilità P.A. ex art. 2051 c.c.http://www.studiolegalegiovannilongo.it/news-e-sentenze/ · 12 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/03/2002, n. 4308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4308 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - rel. Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
CA SA rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Cirillo e con lui elett. dom. in Roma via della Giustiniana n. 670 come da procura a margine del ricorso
- ricorrente -
contro
PROVINCIA RELIGIOSA DI S.PIETRO FATEBENEFRATELLI DELLIOSPEDALE DI S.PIETRO e IL DUOMO ASSICURAZIONI s.p.a. in persona dei rispettivi legali rappresentanti fratel Pietro dott. Cicinelli e sig. Leonardo Fassati, entrambi elett. dom. in Roma Lungotevere dei Mellini n. 51, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Baldi che li rapprese e difende in virtù di procure margine dei controricorsi
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 21320 in data 6.7. - 3.11.1999 del Tribunale di Roma (r.g. n. 2083/98). Udita nella pubblica udienza del 7 novembre 2001 la relazione del consigliere Dott. Francesco Sabatini.
È comparso per la ricorrente l'avv. Pasquale Cirillo che ha. chiesto l'accoglimento del ricorso
È comparso per i controricorrenti l'avv. Giuseppe Baldi che ha chiesto il rigetto del ricorso
Sentito il P.M. in persona del sost. procuratore generale Dott. Dario Cafiero, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 16 settembre 1993 il pulmino, di proprietà di OS
AT e condotto dal figlio OM NA nel dirigersi verso il parcheggio interno dell'ospedale San Pietro Fatebenefratelli, urtò con la parte superiore della fiancata destra contro il tetto sporgente di una costruzione.
Con sentenza del 14/17 novembre 1997 il Giudice di Pace di Roma respinse la domanda di risarcimento del danno il che la AT aveva conseguentemente proposta decisione che, appellata da costei e, in via incidentale, anche dalla convenuta Provincia Religiosa di San Pietro Fatebenefratelli, è stata confermata dal Tribunale con la pronuncia ora gravata.
Per quanto ancora interessa il Tribunale - rilevato che il fatto ebbe a verificarsi "in condizioni ambientali di sufficiente visibilità del viale interno all'ospedale Villa S. Pietro e del tetto sporgente di detta costruzione (posta in adiacenza a detto viale e adibita a deposito di attrezzi.....), e, per di più, mentre il conducente del predetto furgone procedeva a velocità molto ridotta"- ha escluso la responsabilità dell'ente proprietario della costruzione con il rilievo che il tetto non costituiva insidia o trabocchetto in difetto del requisito obiettivo della non visibilità e di quello soggettivo della imprevedibilità ed ha aggiunto che in tale situazione se il conducente del veicolo avesse usato l'ordinaria perizia e diligenza (che gli imponevano, in una strada a doppio senso di marcia, di sterzare a sinistra o, all'occorrenza, di arrestare la marcia), l'incidente non si sarebbe verificato.
In considerazione delle - predette condizioni ambientali il Tribunale ha ritenuto che la violazione del regolamento edilizio, commessa relativamente a detta sporgenza, e l'essere il paletto segnalatore di questa in posizione aderente allo spigolo della costruzione non avevano avuto incidenza causale sull'evento dannoso. Per la cassazione di tale decisione la AT ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui la Provincia Religiosa e la società assicuratrice Il DU resistono con distinti controricorsi La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso la ricorrente censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso che la sporgenza del tetto della costruzione, contro la quale urtò il proprio veicolo. costituisse insidia o trabocchetto, e deduce la contraddittorietà della motivazione ed il travisamento dei fatti:
richiamati in particolare la deposizione del teste NA lo stato dei luoghi e la documentazione fotografica prodotta, afferma che la presenza del paletto di segnalazione della sporgenza ed il suo errato posizionamento costituivano di per sè circostanze idonee a far ritenere che l'evento dannoso fu cagionato, con diretto nesso causale, dalla sporgenza suddetta, avente i caratteri di un pericolo insidioso in considerazione di detta errata segnalazione e della difficoltà di percepirlo a distanza anche a causa della presenza di una curva d'estrosa.
Con il secondo motivo la ricorrente afferma che il Tribunale ha applicato alla fattispecie le norme generali di cui agli artt. 2043 e 2054 c.c., non tenendo invece in alcun conto il disposto dell'art.2051 c.c., che pur ha ritenuto applicabile ed in forza del quale doveva essere dichiarata la responsabilità dell'ente convenuto in assenza della prova liberatoria, a carico dello stesso prevista dalla stessa norma.
I due motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
La sentenza impugnata, pur dopo aver richiamato per escluderle in' concreto le nozioni di insidia e trabocchetto - elaborate dalla giurisprudenza con riferimento alla responsabilità della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 2043 c.c. ha poi aggiunto, nell'esaminare il motivo di appello, l'incidentale concernente l'eccepita prescrizione, che esso era infondato giacché nella specie era ipotizzabile la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.. In effetti, le due, norme configurano due diversi tipi di responsabilità l'una soggettiva e l'altra oggettiva vedasi per quest'ultima Cass. n. 5031/98 e l'esame del secondo tipo come esattamente osserva la controricorrente era precluso nel giudizio di appello poiché il giudice di primo grado aveva ritenuto astrattamente configurabile la sola responsabilità di cui all'art.2043 c.c. senza che tale pronuncia avesse poi formato oggetto di gravame.
Peraltro, la sentenza impugnata ha ritenuto che per le condizioni di tempo e di luogo al momento del fatto (piena visibilità, strada interna ad un complesso di edifici, ridotta velocità del veicolo) l'evento dannoso si verificò per colpa esclusiva (imperizia negligenza) del conducente del mezzo escludendo che ad esso abbiano invece concorso la sporgenza del tetto sebbene in violazione del regolamento edilizio e il posizionamento della relativa segnaletica e tale accertamento rileva, per escluderle agli effetti della responsabilità dell'ente proprietario dell'edificio ai sensi sia dell'art. 2043 c.c. che del successivo art. 2051 poiché per costante giurisprudenza, la condotta colpevole ed esclusiva del danneggiato è equiparabile al caso fortuito di cui a quest'ultimà norma (da ultimo, in tal senso, Cass. n. 2331 del 2001). L'accertamento del nesso causale tra i vari antecedenti e l'evento dannoso nonché della colpa delle persone coinvolte sostanzia poi questioni di fatto come tali rimesse al giudice del merito la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici. Nella specie, pur avendo la sentenza impugnata fatto indiscriminato riferimento alle due norme anzidette - senza, peraltro, che da tale erronea premessa siano derivate, per quanto già osservato conseguenze giuridicamente rilevanti -, non sussistono i vizi motivazionali dedotti attraverso i quali in realtà la ricorrente mira ad una diversa e qui non consentita valutazione delle risultanze processuali.
Non senza rilevare che il travisamento dei fatti pure allegato 01 si risolve in un errore revocatorio (art. 395 n. 4 c.p.c. come tale inammissibile in questa sede Cass. nn. 1195 del 2000 e 2932 del 1999). Il ricorso è, pertanto infondato con le conseguenze di legge (art. 91 c.p.c.) quanto alle spese. Gli onorari possono essere liquidati in misura unica essendo i controricorrenti difesi dallo stesso legale.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in lire 142.000 uguale ad euro 73.34 ciascuno, oltre lire 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) di onorari in favore dei controricorrenti pari ad euro 774.69. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 7 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2002