Sentenza 21 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/01/2004, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
Dott. MELONCELLI Achille - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZA FA vedova LODIGIANI, elettivamente domiciliata in ROMA CORSO FRANCIA 197, presso lo studio dell'avvocato FIAMMETTA LULY, che la difende unitamente all'avvocato GAETANO GALEONE, giusta delega procura in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 13806/01 della Corte Suprema di Cassazione di ROMA, depositata il 07/11/01;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 29/04/03 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
ai sensi della legge n. 89/01;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MA IZ, vedova NI, ha impugnato per revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c., la sentenza n. 13806/01 emessa dalla Quinta Sezione della Corte di Cassazione il 7.6.2001 su ricorso proposto dalla stessa IZ avverso una sentenza resa dalla Commissione Tributaria Centrale. La ricorrente ha dedotto che il giudice aveva rigettato il ricorso principale basandosi sulla negazione apodittica di un fatto, che essa assumeva essere stato ampiamente dimostrato. Hanno resistito il Ministero dell'economia e delle finanze nonché l'Agenzia delle entrate, che hanno sostenuto l'inammissibilità del ricorso perché la Cassazione, in ordine al fatto dedotto in ricorso, non avrebbe commesso ne' un errore di percezione ne' una svista materiale. Il P.G. ha chiesto che venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso in quanto l'elemento di fatto dedotto dalla IZ era risultato controverso nel precedente giudizio ed aveva formato oggetto di valutazione.
La ricorrente ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La IZ ha dedotto un errore di fatto nel quale sarebbe incorso il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, relativo alla situazione di decozione dell'impresa ICI. In particolare, mentre la Cassazione ha ritenuto che lo stato di insolvenza dell'ICI non sussisteva, tale stato di insolvenza, invece, ad avviso della ricorrente, era "effettivo, attuale e concreto all'atto di apertura della successione" ed era stato documentato da un verbale del consiglio di amministrazione del 12.4.1978, dalla relazione del 10.11.1988 del liquidatore della società, e dal ricorso presentato dalla contribuente alla Commissione tributaria di 2^ grado. Ha poi spiegato come questo dato di fatto influiva sulla deducibilità di un debito fideiussorio ai fini della determinazione dell'imposta di successione.
Ritiene la Corte che il ricorso è inammissibile poiché nella specie il fatto posto a base della revocazione ha costituito oggetto di valutazione nella sentenza impugnata. La questione fondamentale affrontata nella sentenza è stata quella di verificare se alla data di apertura della successione di LO NI vi fossero "debiti esistenti" deducibili dall'asse ereditario, in quanto comportanti un effettivo depauperamento dell'attivo.
La Cassazione, dopo alcune affermazioni di principio, ha formulato un esplicito riferimento ad una serie di elementi di fatto che l'hanno indotta a ritenere che non vi fosse un debito attuale in capo al de cuius, ed ha così esplicitato consapevolmente una valutazione sfavorevole sulla vicenda del preteso debito fideiussorio che la ricorrente voleva dedurre in considerazione del concordato preventivo sottoscritto dal debitore principale e garantito. Il giudice ha anche discusso degli effetti che l'omologazione del concordato preventivo produce sul fideiussore, ma ha evidenziato l'impossibilità di "individuare l'entità di un eventuale depauperamento a carico del successore mortis causa del garante".
In un tale contesto, allora, non sussistono i presupposti per la revocazione, avendo il giudice effettuato una valutazione sul fatto che la ricorrente vorrebbe fare valere in questa sede. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese liquidate in euro 2.500,00, di cui euro 100,00 per spese, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 29 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004