Cass. pen., sez. III, sentenza 11/12/2019, n. 10086
CASS
Sentenza 11 dicembre 2019

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro risponde penalmente della violazione dell'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi alle specifiche disposizioni legislative, mentre non sono previste sanzioni penali a carico del noleggiatore o del concedente in uso delle stesse, nei cui confronti l'art. 87, comma 7, d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, prevede la sola irrogazione della sanzione amministrativa nel caso di omessa attestazione della conformità delle attrezzature locate, richiesta dall'art.72, d.lgs.9 aprile 2008, n.81. (Fattispecie relativa alla messa a disposizione di attrezzature di lavoro presenti all'interno di un locale concesso in locazione).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/12/2019, n. 10086
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10086
    Data del deposito : 11 dicembre 2019

    Testo completo