Sentenza 1 marzo 1999
Massime • 1
La trasformazione della rendita INAIL in somma capitale, prevista dall'art. 75 del T. U. n. 1124 del 1965, non rappresenta un effetto "automatico" del semplice trascorrere del tempo (che costituisce solo uno degli elementi della fattispecie, insieme con il requisito del grado dell'inabilità - tra il 10 per cento e il 16 per cento - e con la definitiva determinazione dello stesso) ma è, per sua natura, l'effetto di un procedimento tassativo e complesso, sia pure a carattere ricognitivo d'ufficio. Ne consegue che qualora prima che tale procedimento giunga alla sua conclusione, con la liquidazione in capitale, intervenga una denuncia amministrativa di una malattia professionale comportante una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 10 per cento si deve fare applicazione dell'art. 80 del T. U. n. 1124 del 1965 - che detta il principio dell'unificazione delle rendite e la regola per la determinazione complessiva di una rendita unitaria nel caso di una pluralità di infortuni successivi (policroni) con conseguenti lesioni sia sinergiche sia indipendenti - ancorché i due eventi incidano su organi e/o funzioni diversi.
Commentario • 1
- 1. Il trattamento assicurativo delle lesioni policronePasquale Santoro · https://www.filodiritto.com/ · 1 maggio 2013
Premessa Nella decisione in esame la S.C. evita di addentrarsi nelle problematiche di merito legate al rapporto di causalità che lega tra loro una serie di infortuni, subiti nel corso di una stessa stagione agonistica da un atleta, e alla misurazione delle conseguenze invalidanti, e si riporta alle conclusioni cui erano giunti i giudici di merito sulla scorta della relazione medico legale del consulente tecnico. Invero, la Corte non evidenzia vizi logici o giuridici interni alle argomentazioni addotte a sostegno della decisione dei giudici di merito, conferma la decisione di secondo grado e glissa un argomento ove regna sovrana la confusione della prassi assicurativa degli uffici di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/03/1999, n. 1725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1725 |
| Data del deposito : | 1 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dai sigg. Magistrati:
Presidente: dott. Sergio Lanni
consigliere: dott. Alberto Spanò
consigliere: dott. Pietro Cuoco
consigliere: dott. Giuseppe Cellerino rel.
consigliere: dott. Camillo Filadoro
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, INAIL, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in Roma, via 4 novembre 144 presso gli avvocati Pasquale Varone, Nicola D'Angelo e Rita Raspanti da cui è rappresentato e difeso per procura not. C. F. Tuccari del 3 novembre 1995, rep.41942 (RICORRENTE)
contro
UC ER, elettivamente domiciliato in Roma, via Alberico II, 33, presso l'avv. Paolo Boer, da cui è rappresentato e difeso per procura a margine del controricorso. (INTIMATO)
avverso la sentenza 543/95 del Tribunale di Reggio Emilia 27-30 giugno 1995 (R.G. n. 1182/94) Udita la relazione del cons. Cellerino all'udienza del 6 ottobre 1998.
Uditi gli avv. Raspanti e Giuseppe Li Marzi per delega dell'avv. Boer Udito il s. Procuratore generale dott. Antonio Buonajuto, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
ER UC adiva il Pretore giudice del lavoro di Reggio Emilia per ottenere la condanna dell'Inail a corrispondergli le prestazioni di legge a causa di malattia professionale (ipoacusia da rumore) derivatagli dalla sua attività di muratore.
L'Inail, oltre a escludere l'indennizzabilità della malattia, contestava la domanda negando che potessero essere ricompresi, ai fini della liquidazione, anche i postumi, ormai consolidati, di un precedente infortunio subito dall'assicurato, per i quali era stata liquidata in capitale la rendita ex art. 75 del d.P.R. n. 1124 del 1965. Il Pretore, esaurita l'istruttoria anche mediante ctu, accoglieva la domanda condannando l'Ente a corrispondere al UC una rendita commisurata ad una riduzione della capacità lavorativa del 3 %, oltre interessi legali e rivalutazione, ritenendo di dover applicare, nonostante la avvenuta liquidazione della prima rendita in valore capitale, il principio, posto dall'art. 80, 2^ co., T.U. n. 1124/1965, di cumulabilità delle rendite nel caso in cui il secondo infortunio determini un'inabilità permanente inferiore al 10 %. Contro questa sentenza interponeva gravame l'Istituto denunciando l'omessa valutazione dell'art. 79 T.U cit., per aver trascurato di considerare che il grado di riduzione dell'attitudine lavorativa da infortunio, aggravato da preesistente inabilità, dev'essere rapportato alla ridotta attitudine lavorativa e non a quella normale (c.d. formula Gabrielli), e del-l'art. 75 T.U. cit., essendo la liquidazione in capitale della rendita per il primo infortunio eseguita "ad estinzione di ogni diritto"
Nel ricostituito contraddittorio il Tribunale respingeva l'appello con sentenza 27-30 giugnò95, sostenendo che l'art. 79 cit. "disciplina soltanto il criterio per quantificare il grado di riduzione dell'attitudine lavorativa conseguente ad infortunio sul lavoro..", ulteriore rispetto a una preesistente invalidità, dovuta anche ad infortuni sul lavoro liquidati in capitale, "ma non esclude ex professo, con riguardo a questa seconda ipotesi, che nel grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro non possa tenersi conto anche di quella derivante dal primo infortunio," aggiungendo che, comunque, essendo la denuncia del nuovo infortunio avvenuta quand'ancora il precedente infortunio era indennizzato con rendita rateale e non capitalizzata, non s'era verificata "l'estinzione di ogni diritto" di cui all'art. 75 cit..
Avverso la sentenza del Tribunale l'Inail promuove ricorso per cassazione notificato il 23 novembre 1995, affidato a un complesso motivo di censura.
Resiste la parte intimata con controricorso, peraltro tardivamente notificato (23 aprile 1997).
Motivi della decisione
Contro la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che ha rigettato l'appello proposto dall'Inail diretto ad escludere l'indennizzabilità, accertata nella misura del 3 %, della tecnopatia (ipoacusia da rumore) di cui è risultato affetto ER UC, muratore, essendogli stato il precedente infortunio (perdita anatomica del pollice sx) indennizzato in somma capitale ai sensi dell'art. 79 T.U. 1124/65, l'Istituto denuncia:
1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100 e 113 cod. proc. civ., avendo, il Tribunale, accolto una azione di mero accertamento, diretta alla declaratoria di una percentuale di invalidità non indennizzabile, inammissibile per carenza d'interesse ad agire.
2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 79 e 80 d.P.R. 1124/65, in quanto la fattispecie dedotta (postumi da infortunio liquidato in capitale e successiva malattia professionale comportante una riduzione della capacità lavorativa del 3 %) è retta dall'art. 79 T.U. cit., implicante il rigetto della domanda, posto che in caso di danno già liquidato in capitale, questo ha rilievo "solo nell'ipotesi in cui fra esso e quello prodotto dal nuovo infortunio sussista concorso e non semplice coesistenza", come denoterebbe il termine "aggravato usato dal legislatore per qualificare il rapporto e l'influenza fra i diversi eventi e i loro postumi permanenti", avendo il primo infortunio comportato la perdita del pollice sx e il secondo concernendo ipoacusia, con evidente separazione di organi e funzioni, osservando, quanto all'art. 75 cit., che a nulla rileva che la liquidazione del capitale, peraltro "corrisposta ad estinzione di ogni diritto" sia intervenuta successivamente alla denuncia del secondo infortunio, trattandosi d'un procedimento automatico di liquidazione al compimento del decennio.
Sostiene infine, come ultimo motivo la violazione e falsa applicazione dei principi generali della assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il tutto con vizio di motivazione in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. Premesso che al controricorso tardivamente notificato consegue la sanzione della improcedibilità, (SS.UU. n. 4859/81), sicché di esso non può tenersi conto se non ai fini della costituzione in giudizio e della partecipazione alla discussione orale (v. Cass. n. 10441/96), puntualmente avvenuta, il primo motivo di ricorso (concernente, come riferito, l'inammissibilità di sentenze di mero accertamento in favore di chi abbia subito un infortunio da cui sia derivata una riduzione dell'attitudine lavorativa inferiore al 10%) non appare convincente in quanto le sentenze di merito hanno statuito, conformemente, d'altronde, alla pretesa fatta valere in giudizio, la condanna dell'Ente rivolta a far conseguire alla controparte un concreto, specifico "bene della vita", altro discorso concernendo il rigetto della domanda per mancanza del requisito legale di indennizzabilità ex art.74 T.U.cit..
Non appare pertanto pertinente il richiamo alle SS. UU. n. 6468 del 1988 in tema di sentenza di "mero accertamento, con efficacia di giudicato, dell'indennità stessa in vista di eventuali futuri aggravamenti ......"
Quanto al secondo motivo di ricorso, ritenuto inammissibile il terzo per l'estrema genericità di una contestazione che investe i "principi generali dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", per la sua valutazione occorre prendere le mosse dalle disposizioni contenute negli artt. 75, 79 e 89 del Testo unico.
Il primo articolo prevede che, scaduto un decennio dalla costituzione di una rendita, ove il grado di inabilità permanente "risulti determinato in maniera definitiva" fra il 10 e il 16 %, sia "corrisposta ad estinzione di ogni diritto...." una somma capitale. Questa disposizione, anche in "combinato disposto" (v. Corte cost. n. 93/81) con le altre due, resiste ancor'oggi al pur sintetico giudizio di costituzionalità a suo tempo espresso, rispondendo, si dice lapidariamente nella sentenza citata, a "una scelta di finanza assicurativa".
Nè, in questa sede e per questa specifica fattispecie, si rinvengono motivi, che giustifichino, sotto il profilo della rilevanza, la riproposizione del dubbio, tenuto conto, come si vedrà, del tempo della capitalizzazione della prima rendita, rispetto alla denuncia ulteriore.
D'altra parte, l'art. 79 disciplina, adottando il c.d. metodo Gabrielli, come misurare il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causata da infortunio (o anche da malattia professionale, come da per scontato la stessa difesa ricorrente), "quando risulti aggravato da inabilità preesistenti derivanti da ... infortuni . . .liquidati in capitale ai sensi dell'art. 75 ......" Infine l'art. 80 detta il principio dell'unificazione delle rendite e la regola per la determinazione complessiva di una rendita unitaria, nel caso di una pluralità di infortuni successivi (policroni), "con conseguenti lesioni sia sinergiche, sia indipendenti (non distinguendo la norma il caso di infortuni incidenti su una medesima funzione degli organi, con conseguente maggior danno per il lavoratore, dal caso d'infortuni policroni incidenti su funzioni diverse)": così in motivazione Cass. n. 4904/82. In particolare il comma I del cit. art. 80 individua il caso di due infortuni che diano entrambi luogo a rendita;
il comma II ipotizza che dopo la costituzione di una rendita intervenga un nuovo infortunio con inabilità permanente inferiore al 10%; infine, il III comma, prevede il caso di precedenti infortuni non indennizzabili perché l'inabilità permanente non supera il 10%, cui segua altro infortunio che, unito ai primi, innalzi oltre quel tetto l'inabilità. (v. anche art. 132 T.U. in tema di malattie professionali congiunte a infortunio).
Orbene censurando il richiamo delle sentenze di merito all'art. 80, perché la fattispecie "è disciplinata espressamente dall'art.79" l'Inail sottolinea che, comunque, l'applicazione di questa norma non consente di accogliere la domanda dell'assicurato perché, nel caso in esame , non vi sarebbe concorso di inabilità, postulata dall'art. 79, "come conduce inevitabilmente l'aggettivo aggravato usato dal legislatore per qualificare il rapporto e l'influenza fra i diversi eventi e i loro postumi permanenti", ma semplice coesistenza, trattandosi di "organi diversi e di diversi sistemi organo- funzionali" interessati dai due infortuni: perdita anatomica del pollice sx nel primo caso, ipoacusia nel secondo. (v. ad es. Cass. n. 7655/86 in motivazione). A differenza però della fattispecie decisa dalla sentenza testè richiamata in cui, a seguito di successivi infortuni concorrenti, il grado di riduzione della attitudine al lavoro agli effetti assicurativi era regolato, dal punto di vista previdenziale, dalla formula Gabrielli, è appena il caso di notare che è assolutamente pacifico in causa che all'atto della domanda amministrativa non v'era ancora stata la liquidazione in capitale "ad estinzione di ogni diritto" della rendita precedente.
Ciò non solo è affermato con decisione dalla sentenza del Tribunale ("essendo provato che alla data della denuncia di malattia professionale -12.2.1988-, il lavoratore fruiva ancora della rendita riconosciutagli per il precedente evento infortunistico, la cui liquidazione in valore capitale avvenne soltanto a far tempo dal 1^ maggio del medesimo anno"), ma è soprattutto ammesso correttamente dall'Inail che, però, deduce l'automaticità della liquidazione in capitale, decorso il decennio, per inferire la irrilevanza della intervenuta denuncia amministrativa della malattia professionale in costanza di erogazione della rendita, e invocare l'inapplicabilità dell'art. 80, II comma, T.U..
Se peraltro si considera che la trasformazione della rendita in somma capitale non rappresenta affatto un effetto "automatico" del semplice trascorrere del tempo (che costituisce uno degli elementi della fattispecie, insieme al requisito di valore dell'inabilità "10/16%" e alla sua definitiva determinazione), ma è, per sua natura, effetto di un procedimento tassativo complesso, sia pure a carattere ricognitivo d'ufficio, è evidente che l'Inail, che non poteva non essere al corrente della nuova evenienza, doveva procedere a valutarne l'incidenza prima di provvedere alla capitalizzazione della rendita.
Che d'altra parte la capitalizzazione non sia stata un semplice effetto automatico legato al trascorrere del tempo lo dimostra la gran distanza di tempo (oltre un anno e mezzo) del provvedimento di capitalizzazione rispetto al compimento del decennio del precedente infortunio, dovendosi escludere, in virtù dei principi di buon governo e imparzialità della P.A. di cui l'Ente va fiera, che detto intervento di capitalizzazione possa essere stato l'effetto della denuncia della malattia professionale intervenuta qualche mese prima. Si vuol dire, cioè, che la denuncia del febbraio 1988 ha cristallizzato nel tempo, in considerazione del principio generale riassunto nella regola tempus regit actum, il momento al quale occorreva (e occorre) fare corretto riferimento per la valutazione complessiva della menomata attitudine lavorativa del UC, sicché, non avendo formato oggetto di contestazione il valore percentuale di inabilità riferita all'anteriore malattia professionale (ipoacusia), correttamente è stato adottato dai giudici di merito il disposto dell'art. 80, II comma cit., con l'ovvia conseguenza che l'Istituto deve imputare a sè stesso l'omissione di siffatta integrazione, provvedendo, quindi, alla contabilizzazione di questa rendita supplementare al valore capitale a suo tempo intempestivamente corrisposto.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Soccorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese processuali di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese fra le parti. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 1998
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 1999