Sentenza 23 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/04/2001, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2001 |
Testo completo
1 65 / 0 1 /S.U. L L E D L • L E D ! I T S N N E E S S E I A REPUBBLICA ITALIANA R.G.n° 99/12699 Cron. 12926 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. SEZIONI UNITE CIVILI Ud: 29.09.00 composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati Dott. Aldo VESSIA - Primo Presidente Aggiunto - Vincenzo CARBONE - Presidente di sezione - 66 Antonino ELEFANTE - consigliere - 66 Francesco SABATINI -> NR ALTIERI -> 66 OR TO -> 66 IO Rosario MORELLI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -> UFFICIO COPIE * IU AD Richiesta copia studio A dal Sig. 524 GI SALME' rel. -> per diritti L. 3000 ha pronunciato la seguente 24.04.01 il IL CANCELLIERE SENTENZA sul ricorso proposto LIRE 1500 da CANCELLERIA CONSORZIO CONACO, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Roma, via degli Avignonesi 5, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Cordua, IO Piscitelli e Andrea Abbamonte per 0424681 CORTE SUPREMA CASSAZIONE procura speciale a margine del ricorso, 0424682 UFFICIO COPE Rilasciata copla legale al Sig. ABBAPUNTE per diritti cons. GI Salmè 14 MAG. 2001 1 949 IL CANCELISH: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al Sig. AW. Ger STAT per diritt - 1 GIU, 2001... ricorrente IL CANCELLIERS
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, FUNZIONARIO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DELEGATO DEL C.I.P.E., COMMISSARIO STRAORDINARIO di cui al UFFICIO COPIE d.p.r. del 7 agosto 1997, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso Richiesta copia esecutiva dal Sig. COMUNE DI l'Avvocatura generale dello Stato che li rappresenta e difende per legge, NAGU per diritti L. controricorrenti IL CANCELLIERE nonché COMUNE DI NAPOLI, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via A. Catalani 26, presso l'avv. NR D'Annibale. rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Barone per procura speciale in calce al controricorso, controricorrente IN NO, intimato avverso la sentenza della giunta speciale per le espropriazioni presso la corte d'appello di Napoli del 16 aprile 1999. Sentita la relazione della causa svolta dal cons. GI Salmè alla pubblica udienza del 28 settembre 2000; sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. dott. Alberto Cinque, che ha concluso chiedendo che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto nei cons. GI Salmè 2 confronti della presidenza del consiglio dei ministri e del commissario straordinario e per il rigetto. Svolgimento del processo Con atto di citazione del 7 e 9 dicembre 1998 ST CA ha convenuto in giudizio davanti alla giunta speciale per le espropriazioni presso la corte d'appello di Napoli il consorzio Conaco e il comune di Napoli chiedendo la condanna dei convenuti al pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di espropriazione e di indennità di occupazione di un immobile di sua proprietà, censito al NCT di Napoli al foglio 88, particella 28/b, di mq 216, occupata dal predetto consorzio per l'esecuzione delle opere previste dalla legge n. 219 del 1981. Il consorzio ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attore e di legittimazione passiva di esso convenuto, l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda e la prescrizione dell'indennità di occupazione. Anche il comune di Napoli ha eccepito, tra l'altro, il proprio difetto di legittimazione passi va. Per quanto ancora rileva in questa sede, la giunta per le espropriazioni ha, innanzi tutto, affermato che il consorzio era legittimato passivo, in via esclusiva, di fronte alle domande dell'attore, osservando che, ai sensi degli articoli 80, 81 e 84 della legge n. 219 del 1981, al concessionario, è demandato il compimento di tutte le operazioni materiali, tecniche e giuridiche necessarie per la realizzazione dei programma edilizio, anche se comportanti l'esercizio di poteri pubblicistici, cons. GI Salmè 3 quali l'espletamento delle procedure di espropriazione, l'offerta e il pagamento o il deposito delle indennità. Ha, inoltre, ritenuto provata la proprietà esclusiva dei beni di cui è causa da parte dell'attore, con analitica argomentazione che ha preso in considerazione le vicende giuridiche e catastali alle quali il bene era stato oggetto. Ha, infine, determinato l'indennità di espropriazione e quella di occupazione temporanea, tenendo conto anche del valore di un edificio costruito nel 1965 senza licenza edilizia, rilevando che era stata presentata istanza di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi della legge n. 47 del 1985 e che era trascorso il biennio per il perfezionamento del silenzio assenso. Il consorzio è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali. Avverso la sentenza della giunta per le espropriazioni il consorzio ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati con memoria. Resistono e con controricorso il comune e la presidenza del consiglio dei ministri. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 111 cost., degli articoli 80, 81 e 84 della legge n. 219 del 1981 e dell'ordinanza commissariale n. 45 del 1981; violazione dell'art. 22 comma 9 bis del d.l. n. 244 del 1995, convertito in legge n. 341 del 1995, anche in relazione all'art. 42, terzo comma della legge n. 144 del 1999; vizio di omessa e insufficiente motivazione. cons. GI SAt Il ricorrente sostiene che la giunta per le espropriazioni avrebbe errato: a) nell'escludere, quanto meno, la responsabilità solidale dell'ente concedente, perché l'assunzione da parte del concessionario dell'obbligo di anticipazione delle somme da erogare a titolo di indennità ai privati non comporterebbe il trasferimento dei poteri e dei doveri inerenti la procedura espropriativa;
b) nel rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del consorzio, in quanto obbligato a ristorare il privato delle perdite subite a causa dell'occupazione o dell'espropriazione dei suoi beni sarebbe l'ente beneficiario ultimo delle opere e, quindi, nella specie, il comune di Napoli, quale ente subentrante al funzionario delegato del CIPE;
c) nell'aver omesso di considerare che, ai sensi dell'art. 22 del d.l. n. 244 del 1995, convertito in legge n. 341 del 1995, come, sostanzialmente, interpretato dall'art. 42, terzo comma della legge n. 144 del 1999, unico responsabile degli oneri del contenzioso relativo agli interventi di cui al titolo ottavo della legge n. 219 del 1981 sarebbe lo Stato, che agisce in difesa degli enti proprietari e, quindi, nella specie del comune di Napoli. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 111 cost. e il vizio di omessa e contraddittoria motivazione, affermando che la giunta per le espropriazioni non avrebbe esaminato, o avrebbe disatteso con motivazione insufficiente, le contestazioni (generica individuazione del bene, bene già espropriato e indennizzato a favore di altri soggetti, adesione dell'attore alla procedura espropriativa "ridotta") mosse riguardo alla mancata prova, da parte dell'attore, della esclusiva titolarità del bene e, perfino, della esistenza del bene, cons. GI Salmè 5 contestazioni risultanti dalla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di merito e integralmente riportata nel ricorso. Osserva il ricorrente che tale prova sarebbe stata tratta dalla giunta non dalla documentazione prodotta dall'attore, ma da quella contenuta nel fascicolo del comune, che è stato poi estromesso dal giudizio. Altri vizi di motivazione vengono inoltre dedotti con il terzo motivo con il quale il consorzio lamenta l'eccessività della valutazione dei beni di cui è causa, osservando che non sarebbe corretto il riferimento alla formazione del silenzio - assenso sull'istanza di condono dell'edificio abusivo, in presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta contenuto nella legge n. 413 del 1985 e che le indagini di mercato effettuate dai componenti tecnici della giunta sarebbero generiche. Afferma anche che la giunta avrebbe violato la legge liquidando l'indennità di occupazione perché la legge n. 219 del 1981 non prevede tale indennità. Infine, con il quarto motivo, il consorzio deduce la violazione dell'art. 91 c.p.c., sostenendo che, in considerazione dell'eccepita carenza di legittimazione passiva, non doveva essere condannato al pagamento delle spese processuali o, quanto meno, in via subordinata, avrebbe dovuto essere affermata la responsabilità solidale del comune.
2. Deve essere innanzi tutto dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti della presidenza del consiglio dei ministri funzionario delegato del CIPE e del commissario straordinario di cui al d.p.r. 7 agosto 1987, che non ha assunto la qualità di parte nel giudizio di merito. Né a diverse conclusioni può cons. GI Salmè 6 pervenirsi alla stregua delle osservazioni formulate con il terzo profilo del primo motivo, secondo cui l'amministrazione statale avrebbe dovuto essere parte necessaria del giudizio, perché, a parte l'infondatezza della tesi del ricorrente, resta insuperabile la necessità dell'identità delle parti del giudizio di merito e di quello di cassazione, potendo le eventuali violazioni dell'integrità del contraddittorio rilevare solo ai fini della validità della pronuncia impugnata e quindi del contenuto della sentenza di questa Corte.
3. Prima di esaminare i motivi di ricorso deve richiamarsi il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui il ricorso alle sezioni unite avverso le decisioni della giunta speciale per le espropriazioni presso la corte d'appello di Napoli è ammesso per incompetenza, eccesso di potere (giurisdizionale) e violazione di legge, restandone escluse le doglianze relative a valutazioni tecniche o ai presupposti di fatto su cui esse si fondano, o comunque a vizi di motivazione, salvo che tali vizi si traducano in mancanza di motivazione, il che si verifica nei casi di assoluta carenza o di inidoneità dell'esposizione ad evidenziare le ragioni della decisione. Alla stregua di tale principio non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità tutte le censure formulate con il secondo motivo e parte di quelle che formano oggetto del terzo motivo. Infatti, la giunta per le espropriazioni ha dato ampia e analitica motivazione dell'accertamento della legittimazione attiva del ricorrente e della valutazione dei beni di cui è causa, mentre nessuna delle critiche rivolte dal ricorrente alla sentenza di merito, al di là della formale cons. GI SA enunciazione contenuta nella rubrica dei motivi, prospetta un vizio di mancanza di motivazione, in senso formale o sostanziale. Ciò vale anche per il profilo del terzo motivo con il quale si deduce l'erroneità della valutazione dell'edificio abusivo, successivamente condonato, in relazione a un non meglio specificato vincolo d'inedificabilità nel quale tale edificio sarebbe ricaduto. Sono invece infondate le censure di cui al primo motivo e all'ultima parte del terzo, con il quale si afferma che la legge n. 219 del 1981 escluderebbe il diritto del privato all'indennità di occupazione. Quanto alla legittimazione passiva nei confronti delle domande dei privati conseguenti all'attuazione degli interventi previsti dalla legge n. 219 del 1981 è costante orientamento di queste sezioni unite (sentenze nn. 388 e 299/2000, 104/1999, 4821 e 2645/1998) che, ai sensi degli art. 80, 81, 84 della stessa legge quando le opere sono state oggetto di concessione c.d. traslativa, con conseguente attribuzione all'ente concessionario di poteri pubblicistici, ivi compresi quelli occorrenti per l'espletamento delle procedure ablatorie, il concessionario medesimo, quale soggetto attivo del rapporto espropriativo, diviene altresì unico titolare del lato passivo di tutte le obbligazioni indennitarie che a quel rapporto si collegano. Né, al fine di identificare il soggetto passivamente legittimato di fronte alle domande dei privati diretta a ottenere gli indennizzi di cui si tratta, a parte ogni questione relativa all'applicabilità ratione temporis alla presente controversia, rilevano le norme invocate dal ricorrente (art. 22 del d.l. n. 244 del 1995 e art. 42 della legge n. 144 del 1999) che cons. Gulseppe Salmè 8 riguardano il diverso problema della determinazione del soggetto che deve sopportare l'onere finanziario degli interventi pubblici, e, pertanto, incide sul rapporto tra ente concedente e concessionario ma non su quello tra concessionario e privato inciso dall'attività ablatoria. In ordine alla spettanza dell'indennità di occupazione, contestata con l'ultimo profilo del terzo motivo, è costante orientamento di questa Corte che il principio secondo cui ogni occupazione temporanea e d'urgenza, imposta dall'esigenza di una più celere esecuzione dell'opera dichiarata di pubblica utilità rispetto ai termini occorrenti per le procedure espropriative, ingenera un'obbligazione indennitaria diretta a compensare, per tutta la durata dello stato di temporanea indisponibilità del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento, cioè una perdita reddituale che, essendo diversa dalla perdita della proprietà del cespite, postula un ristoro separato, vale anche per le occupazioni poste in essere in esecuzione del programma straordinario di edilizia residenziale di cui alla 1. n. 219 del 1981, che non contiene previsioni incompatibili con i principi generali stabiliti dagli art. 70-73 1. 2359 del 1865, prevedendo anzi la corresponsione di tutte le indennità di cui alla 1. 385 del 1980, e quindi anche dell'indennità di occupazione, prevista dall'art. 2 di quest'ultima legge (tra le più recenti v. le sentenze di queste sezioni unite nn. 110, 111 e 739 del 1999; 2641, 2645, 4821, 8596, 11354 del 1998). cons. Guzeppe Salmè 9 Conseguenziale al rigetto del primo motivo è anche il rigetto del quarto con il quale si contesta la condanna alla spese nel presupposto dell'erroneità della pronuncia di accertamento della legittimazione passiva esclusiva del consorzio. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti della presidenza del consiglio dei ministri e del commissario straordinario;
rigetta per il resto il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, prenotate a debito in favore della presidenza del Consiglio dei Ministri, e liquidate in 270000 a favore del Comune di Napoli, oltre a £ 2.000.000 per L.: onorari, in favore di ciascuno dei controricorrenti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili il 28 settembre 2000. Il presidente L'estensote Aldren's Depositato in Cancelleria Collaboratore di Cancelar 23 APR. 2001 E сей A N Roma, li L O L I E 9 Z IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA D 1 A 2 R 3 . 7 T N S . I T 1 G R 8 E 9 A ' 1 R - L 5 L - A E cons. GI Salmè 10 4 H D 1 I E E S T G N N G E E E S S L I E A