Sentenza 20 gennaio 2014
Massime • 1
È inammissibile per carenza d'interesse il ricorso straordinario per errore di fatto sull'assunto di un contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, quando tale contrasto investa un capo o un punto della decisione che non abbia formato oggetto dell'originario ricorso dell'interessato. (In motivazione la Corte ha precisato che l'eventuale correzione non potrebbe comunque risolversi a favore del ricorrente in via straordinaria, attesa la necessità di rispettare il principio devolutivo previsto, in via generale, dall'art. 597, comma primo, cod.proc.pen. e, per il giudizio di cassazione, dall'art. 609, comma primo, cod.proc.pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2014, n. 14678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14678 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2014 |
Testo completo
48 14 6 78 / 14 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Sent. n. sez. 239/2014 Composta da: CC 20/01/2014 Severo Chieffi -Presidente- R.G.N. 33608/2013 Aldo Cavallo -Consigliere- -Relatore- Antonella Patrizia Mazzei PP Locatelli -Consigliere- Giacomo Rocchi -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DE AU, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 19 marzo 2013 della Corte di cassazione nel proc. n. 22423/2012. Letti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
sentito il pubblico ministero presso questa corte di cassazione, in persona del sostituto procuratore generale, Enrico Delehaye, il quale ha chiesto la revoca della sentenza nei confronti del ricorrente;
rilevato che il difensore del ricorrente non è comparso. RILEVATO IN FATTO 1. RD AU ha personalmente proposto ricorso, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., per la correzione del dedotto errore materiale nella sentenza emessa il 19 marzo 2013 dalla quinta sezione penale di questa Corte, depositata il successivo 5 giugno. & you Tale errore è stato indicato nel contrasto tra il dispositivo e la motivazione: nel dispositivo sarebbe stato disposto l'annullamento della sentenza impugnata, emessa dalla Corte di appello di Palermo il 23 novembre 2011, limitatamente al trattamento sanzionatorio, senza distinguere tra le posizioni dei ricorrenti in numero di quattro (oltre al RD, LL TO VI, AI SC PP e De IT PP AR); mentre nella motivazione tale annullamento sarebbe stato limitato ai soli LL e AI. Il RD sostiene la prevalenza del dispositivo, pubblicato in esito a pubblica udienza e contestuale alla decisione, rispetto alla motivazione, e in tali termini richiede la correzione della sentenza a suo favore.
2. Il Procuratore generale presso questa Corte, riconosciuta la fondatezza dell'errore di fatto denunciato, ha concluso per la revoca della sentenza nei confronti del RD. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse del condannato all'impugnazione straordinaria. Questa Corte ha già affermato che, in tema di annullamento con rinvio, il dispositivo non può essere letto ed interpretato disgiuntamente dalla motivazione, che rappresenta un imprescindibile elemento di integrazione, concorrendo ad illustrare e chiarire termini del "devolutum" e a specificare i capi ed i punti della sentenza su cui si è formato il giudicato (Sez. F, n. 45002 del 11/09/2012, dep. 19/11/2012, Bortolato, Rv. 253835). Nel caso di specie, il RD non aveva proposto ricorso per cassazione con riguardo alle modalità di determinazione e all'entità del trattamento sanzionatorio subito, con la conseguenza che la correzione richiesta non potrebbe essere disposta a suo favore, dovendo il dispositivo di annullamento "limitatamente al trattamento sanzionatorio", letto in udienza, essere interpretato insieme alla motivazione che ne ha correttamente circoscritto la portata ai soli ricorrenti sul medesimo punto, AI e LL, dopo avere esaminato e respinto tutti i motivi comuni ai quattro imputati ricorrenti e, in particolare, tutte le censure sollevate dal RD. Va, quindi, affermato il principio che non sussiste interesse al ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 1, cod. proc. pen., in relazione all'art. 568, comma 4, dello stesso codice, per preteso contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza emessa dalla corte di cassazione, quando tale 2 сра contrasto investa un capo o un punto della decisione che non abbia formato oggetto dell'originario ricorso dell'interessato, sicché un'eventuale correzione non potrebbe comunque risolversi a favore del condannato, ricorrente in via straordinaria, nel rispetto del principio devolutivo fissato, in via generale, dall'art.597, comma 1, cod. proc. pen. e, per il giudizio di cassazione, dall'art. 609, comma 1, dello stesso codice.
2. Segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare, tra il minimo e il massimo previsti, in euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla cassa delle ammende. Così deciso, in Roma, il 20 gennaio 2014. Il consigliere estensore Il presidente Severo Chieffi Antonella Patrizia Mazzeionella 1 Chiefsi Intenettepmagje DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 MAR 2014 IL CANCELLIERE Stefania PAIELLA 3