Sentenza 6 dicembre 2016
Massime • 1
La possibilità, riconosciuta alla Corte di cassazione dall'art. 620, lett. l), cod. proc. pen., di procedere direttamente alla determinazione della pena, deve ritenersi circoscritta alle ipotesi in cui alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza accertamenti e valutazioni discrezionali su circostanze e punti controversi, suscettibili di diversi apprezzamenti di fatto, che rimangono in quanto tali operazioni incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità. (Fattispecie relativa al giudizio di bilanciamento tra circostanze, in cui la Corte ha annullato con rinvio per la rideterminazione della pena, rilevata la necessità di operare una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/12/2016, n. 6782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6782 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2016 |
Testo completo
06782-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 06/12/2016 Composta da: Sent. n. sez. 3106/2016 Presidente - MAURIZIO FUMO REGISTRO GENERALE EDUARDO DE GREGORIO N.24657/2016 GRAZIA MI IC IO LA SCARLINI - Rel. Consigliere - ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA ZI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 27/01/2016 della CORTE APPELLO di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Udito il Procuratore Generale in persona del AGNELLO ROSSI che ha concluso per Udito l'Avvocato generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. A. Rossi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del trattamento sanzionatorio con rideterminazione della pena. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 27/01/2016, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del 22/04/2013 con la quale il Tribunale di Cagliari aveva dichiarato IO LA colpevole del reato commesso in data 01/09/2009 - di minaccia grave in danno di AR RR (rivolgendogli le frasi "ti ammazzo, ti brucio la macchina, ti aspetto fuori, ti spacco la faccia" e contemporaneamente impugnando un grosso pezzo di legno), condannandolo alla pena di mesi 1 di reclusione.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione IO LA, attraverso il difensore avv. S. Sassu, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia inosservanza della legge penale e vizi di motivazione. Il giudice di primo grado ha ritenuto la sussistenza di minacce gravi in considerazione del timore causato dal contestuale proferimento delle minacce verbali accompagnato dall'utilizzo di un "bastone", laddove la Corte di appello ha escluso tale contestualità, affermando tuttavia in modo del tutto apodittico e contraddittorio che la condotta consistita nell'impugnare il bastone deve essere valutata alla luce degli accadimenti di qualche ora prima. Pure apodittica è l'affermazione che le frasi pronunciate dall'imputato sarebbero comunque gravi, non essendosi tenuto conto della circostanza che nei giorni immediatamente successivi al fatto la persona offesa parlò con LA e ne accettò le scuse, il che prova che non subì turbamento o particolare intimidazione. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale e inosservanza degli artt. 69 e 612 cod. pen. La motivazione della sentenza di primo grado consente di ricostruire la volontà del decidente, che aveva applicato all'imputato le circostanze attenuanti generiche, ma, erroneamente, non aveva effettuato il giudizio di bilanciamento. La Corte di appello ha affermato la prevalenza del dispositivo, ma la giurisprudenza di legittimità afferma che la contraddittorietà dello stesso rispetto alla motivazione può essere risolta con la prevalenza di quest'ultima, quando contenga elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è solo in parte fondato.
2. Il primo motivo non è fondato, risultando la motivazione della sentenza impugnata esente dai vizi denunciati con riguardo alle due rationes decidendi adottate dalla Corte distrettuale, entrambe autonome ed autosufficienti, ossia l'una svincolata dal sostegno argomentativo dell'altra e ciascuna di esse idonea ad offrire, nella prospettazione del giudice di merito, fondamento giustificativo alla conferma dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. In premessa, è opportuno richiamare, nei suoi tratti essenziali, la vicenda così come ricostruita dalla sentenza impugnata. Mentre si trovava al lavoro presso un supermercato, AR RR aveva invitato a procedere celermente agli acquisti e ad allontanarsi una ragazza nota per precedenti furti all'interno del locale;
poco dopo, entrò nel supermercato IO LA, fidanzato della ragazza, che prese a minacciare RR ("ti ammazzo, ti brucio la macchina, ti aspetto fuori, ti spacco la faccia"), intimorendolo a tal punto da indurlo a chiudersi nel proprio ufficio e a chiamare la Polizia. Al momento della chiusura del negozio, l'imputato si presentò nuovamente con atteggiamento minaccioso, restando distante dall'ingresso del supermercato, urlando delle frasi che RR non riuscì a percepire e brandendo un grosso bastone. Così ricostruita la vicenda, la Corte distrettuale ha rilevato, per un verso, che le frasi pronunciate in occasione del primo episodio erano obbiettivamente gravi, tanto che, per il loro elevato contenuto intimidatorio, determinarono un grave turbamento di RR, che si rinchiuse in ufficio e chiamò la Polizia, e, per altro verso, che la seconda parte della condotta deve essere valutata alla luce degli accadimenti avvenuti qualche ora prima all'interno del supermercato. Le censure del ricorrente in ordine alla seconda ratio decidendi non meritano accoglimento: lungi dal rivestire carattere apodittico, il collegamento in fatto tra il primo e il secondo episodio trova conferma nello svolgimento della vicenda, che ha visto prima le indicazioni di RR alla fidanzata di LA, poi le espressioni minacciose rivolte da quest'ultimo immediatamente dopo e all'interno del supermercato (con effetti intimidatori sulla persona offesa, che si rinchiuse nel proprio ufficio, chiamando le forze dell'ordine), infine, all'ora di chiusura dell'esercizio, il ripresentarsi dell'imputato, sia pure senza entrare nel supermercato, con tono minaccioso e brandendo un bastone. E' dunque la complessiva ricostruzione della vicenda che è stata valorizzata dal giudice di appello, in termini coerenti ai dati probatori richiamati e immune da cadute di conseguenzialità logico-argomentativa. 3 Anche le doglianze del ricorrente in ordine alla prima ratio decidendi non meritano accoglimento, avendo la sentenza impugnata reso ragione della gravità delle minacce indirizzate sulla base del tenore delle espressioni verbali e del contesto nel quale esse si collocano, così verificando il timore determinato nella persona offesa (Sez. 6, n. 35593 del 16/06/2015 - dep. 25/08/2015, Romeo, Rv. 264341).
3. Il secondo motivo deve, invece, essere accolto, nei termini di seguito indicati. Come questa Corte ha avuto modo di affermare, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione non contestuali, il carattere unitario della sentenza, in conformità al quale l'uno e l'altra, quali sue parti, si integrano naturalmente a vicenda, non sempre determina l'applicazione del principio generale della prevalenza del primo in funzione della sua natura di immediata espressione della volontà decisoria del giudice;
invero, laddove nel dispositivo ricorra un errore materiale obiettivamente riconoscibile, il contrasto con la motivazione è meramente apparente, con la conseguenza che è consentito fare riferimento a quest'ultima per determinare l'effettiva portata del dispositivo, individuare l'errore che lo affligge ed eliminarne gli effetti, giacché essa, permettendo di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente la volontà del giudice, conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni fondanti la decisione (Sez. F, n. 47576 del 09/09/2014 - dep. 18/11/2014, Savini, Rv. 261402; conf., ex plurimis, Sez. 4, n. 43419 del 29/09/2015 - dep. 28/10/2015, Forte, Rv. 264909; Sez. 6, n. 1397 del 15/09/2015 - dep. 15/01/2016, P.G. in proc. Loielo e altri, Rv. 266495; Sez. 2, n. 13904 del 09/03/2016 dep. 07/04/2016, Palumbo, Rv. 266660). Ricorre questa ipotesi nel caso in esame, in quanto - pur in assenza di qualsiasi indicazione nel dispositivo la motivazione faceva espresso riferimento all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, riferimento univocamente espressivo della volontà del giudice in quanto correlato alla puntuale individuazione delle ragioni poste a fondamento della statuizione, ossia il comportamento post factum di LA, che si era scusato con la persona offesa.
4. Rilevato, dunque, che le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute all'imputato, questa Corte non può procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio e, segnatamente, al giudizio di bilanciamento;
infatti, la possibilità, riconosciuta alla Corte di cassazione dall'art. 620, lett. 1), cod. proc. pen., di procedere direttamente alla determinazione della pena, deve ritenersi circoscritta alle ipotesi in cui alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza accertamenti e valutazioni discrezionali su circostanze e punti 4 controversi, suscettibili di diversi apprezzamenti di fatto, che rimangono, in quanto tali, operazioni incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità (Sez. 6, n. 11564 del 12/03/2009 - dep. 17/03/2009, Masti, Rv. 242932; conf. ex plurimis, Sez. 4, n. 41569 del 27/10/2010 - dep. 24/11/2010, Negro, Rv. 248458; Sez. 4, n. 15589 del 06/03/2006 dep. 05/05/2006, P.G. in proc. - Cantani, Rv. 233972; Sez. 5, n. 5247 del 27/03/1991 dep. 15/05/1991, Nicoletta, Rv. 187140); richiede apprezzamenti di quest'ultimo tipo il giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen., che, come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sicché le relative statuizioni sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 - dep. 18/03/2010, Contaldo, Rv. 245931). Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari, mentre, nel resto, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari;
rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 06/12/2016. Angelo Copenh ту Il Presidente Il Cons estensore camping D O TATA IN CANCELLERIA add 13 FEB 2017 IL PUNZIONARIO GIUDIZIARIO Lanzurse For un 15