Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/09/2015, n. 1397
CASS
Sentenza 15 settembre 2015

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L'affermazione in sentenza di una circostanza attenuante può essere desunta dalla motivazione, pur se in dispositivo non se ne faccia menzione, a condizione che l'esame della motivazione consenta di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice per determinare la pena. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui la Corte d'appello, nel riformare la sentenza di primo grado, aveva escluso le attenuanti generiche, che non erano state menzionate nel dispositivo, mentre, in motivazione, erano state indicate come equivalenti alle circostanze aggravanti di un reato diverso da quello ritenuto più grave ai sensi dell'art. 81 cod. pen.).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/09/2015, n. 1397
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1397
Data del deposito : 15 settembre 2015

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