Sentenza 15 settembre 2015
Massime • 1
L'affermazione in sentenza di una circostanza attenuante può essere desunta dalla motivazione, pur se in dispositivo non se ne faccia menzione, a condizione che l'esame della motivazione consenta di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice per determinare la pena. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui la Corte d'appello, nel riformare la sentenza di primo grado, aveva escluso le attenuanti generiche, che non erano state menzionate nel dispositivo, mentre, in motivazione, erano state indicate come equivalenti alle circostanze aggravanti di un reato diverso da quello ritenuto più grave ai sensi dell'art. 81 cod. pen.).
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- 1. Prescrizione e recidiva: l'approdo delle Sezioni Unite Schettino (pag. 4)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2024
La massima Cassazione penale sez. un., 25/10/2018, n.20808 La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. SOMMARIO: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni unite 2. Le ragioni della questione controversa 3. L'orientamento che esclude la rilevanza della recidiva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato 4. L'orientamento che afferma la rilevanza della recidiva ai …
Leggi di più… - 2. Quando la valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidivaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 giugno 2019
(Annullamento senza rinvio) (Riferimenti normativi: C.p. artt. 62 bis, 99) Il fatto F. e D. A. erano stati giudicati dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli responsabili, il primo, della detenzione di tabacco lavorato estero e, il secondo, della detenzione e del trasporto di tabacco lavorato estero, per entrambi aggravati dalla recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale ex art. 99 cod. pen. e pertanto condannati, all'esito del rito abbreviato, lo S. alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 3.433.334,00 di multa ed il D. alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 1.500,00 di multa. Con sentenza emessa il 9 febbraio 2017 la Corte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/09/2015, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2015 |
Testo completo
1 3 9 7 / 1 6 1357 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: VAIENZA PUBBUCA DEL 15/09/2015 Dott. GIOVANNI CONTI Presidente SENT. N° 111H Dott. CARLO CITTERIO - Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO REG. GEN.- Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI - Consigliere 5 Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA Rel. Consigliere 1 / 0 ha pronunciato la seguente 5 8 0 SENTENZA 1 ° N sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO nei confronti di IE IN N. IL 07/10/1947 E da IE IN N. IL 07/10/1947 OPPEDISANO ROCCO N. IL 21/03/1979 MAIOLO AN N. IL 07/03/1984 MAIOLO SC N. IL 11/08/1979 NO PI N. IL 20/02/1982 avverso la sentenza n. 8/2014 CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO, del 02/07/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/09/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salzano che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del PG nei confronti di LO ZO con conseguente annullamento con rinvio;
la reiezione del ricorso di tutti gli imputati дя Uditi, per le parti civili l'avvocato Callipo per il Comune di Gerocarne, l'avvocato TRpaolo per il Comune di Vazzano, l'avvocato Gargara in sostituzione dell'avvocato Terranova per il Comune di Acquaro, i qui hanno tutti depositato, per le rispettive posizioni, conclusioni scritte e nota spese cui si sono rispettivamente richiamati;
Uditi i difensori per NO RO, Avv. GULLO Luife che ha insistito nei motivi di ricorso;
per IE IN, avvocato Loiacono che ha chiesto rigettarsi il ricorso della Procura e si è richiamato ai motivi del proprio ricorso;
per MAIOLO AN, LE e GI, che si sono riportati ai motivi del ricorso;
per MAIOLO SC, in sostituzione dell'avvocato Rotundo, l'avvocato Galeota, che si è richiamato ai motivi di ricorso : P 2 Ritenuto in fatto e diritto 1. Viene impugnata la sentenza della Corte di Appello di AN con la quale è stata data parziale conferma alla decisione assunta, in esito a giudizio abbreviato, dal Gip del Tribunale locale, tra gli altri nei confronti di LO ZO, ED CC, AI LO e AI CO, TI RO.
2. Le due sentenze di merito hanno ad oggetto le vicende criminali afferenti la "ndrina" dell'Ariola, organizzazione criminale di stampo "ndranghetistico" dominante sui territori di Gerocarne Sorianello, Soriano Calabro, Vazzano, ' Pizzoni, ed Acquaro. E hanno trovato spunto, quanto al dipanarsi delle indagini sottese agli accertamenti sottoposti alla odierna verifica di legittimità, nell'omicidio dei fratelli LO ZO ( cl. 66, cugino dell'odierno omonimo imputato) e PE, fatto avvenuto nell'aprile del 2002 ed inserito nella faida interna da lungo tempo ( dalla fine del anni 80 in particolare) caratterizzante la "ndrina" in disamina, occorsa tra le due famiglie dominanti, quella dei LO e quella dei AI. In particolare, per quanto merge dal comune contenuto delle due decisioni di merito, siffatto duplice omicidio segna un momento di fondamentale rilievo, dopo . anni di dominio ascritto alla famiglia LO, quanto alla affermazione, nella supremazia tra le due famiglie citate, della fazione riferibile al BR UE, mandante dell'omicidio in questione, alleatosi con i AI. Oltre all'associazione in questione, descritta al capo 1 della rubrica del PM, il giudizio ha avuto ad oggetto alcuni reati fine riferibili al programma della citata organizzazione criminale ( per quel che qui immediatamente interessa ' considerato il devoluto a questa Corte, un omicidio, estorsioni, alcune violazioni della disciplina sulle armi). Ancora, rientrano tra i delitti oggetto di verifica quelli legati alla contestazione dell'associazione finalizzata al narcotraffico descritta al capo 23, organizzazione che avrebbe visto tra i suoi affiliati anche alcuni componenti della consorteria di matrice "ndranghetistica" di cui al capo 1 della rubrica F 3. Avverso la sentenza impugnata hanno interposto ricorso, con riferimento alla E posizione del LO ZO, condannato per la partecipazione all'associazione di cui al capo 1 ma assolto dal concorso nell'omicidio di cui al capo 2, dal reato collegato al citato omicidio descritto al capo 3 e dalla estorsione di cui al capo 10, sia l'imputato che il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di AN. Hanno proposto anche ricorso gli imputati ED CC, AI LO e AI CO, TI RO. 3 яя 4. Di seguito vengono esposti e immediatamente scrutinati i motivi afferenti le singole posizioni. Motivi, quelli posti a fondamento di tutti i ricorsi, che la Corte ha ritenuto non tali da meritare l'accoglimento, perché, ove non inammissibili, si sono comunque rilevati infondati, tanto da imporre la reiezione di tutte le impugnazioni rivolte contro la statuizione in disamina.
5. Ricorsi relativi alla posizione di LO IN.
5.1. L'imputato in primo grado è stato condannato per l'associazione mafiosa di cui al capo 1, con ruolo apicale, nonché per la estorsione di cui al capo 10. E' stato invece assolto per l'omicidio di cui al capo 2 e per il porto e la detenzione delle armi di cui al capo sub 3, correlata al reato di cui al precedente capo. Interposto appello dal PM e dall'imputato, il LO è stato assolto dalla imputazione di cui al capo 10. Per il resto la sentenza in punto di responsabilità è stata confermata, con riduzione della pena.
5.2. Propongono ricorso la Procura Generale presso la Corte di Appello di AN;
l'imputato tramite il difensore di fiducia.
5.2.1. Con il ricorso della parte pubblica si contrastano le assoluzioni rese per i capi 1, 3, 10. Quanto all'omicidio di AI CC e GA FA, si denunzia violazione di legge, per aver ritenuto la Corte che le dichiarazioni de relato acquisite non possono riscontrarsi reciprocamente. E si adduce l'erroneità della decisione quanto alla valutazione degli elementi istruttori a disposizione, perché il collaborante LO CO, fratello dell'imputato, era da ritenersi chiamante diretto avuto riguardo al movente del delitto ( per avere riferito che la decisione di attentare alla vita del AI CC, seguita da due tentativi non portati a termine, era stata presa di concerto con l'imputato, dopo l'agguato posto in danno del fratello) mentre era da ritenersi de relato solo con riferimento alla concreta esecuzione del fatto, realizzata quando il collaborante non era presente, in ogni caso riferitagli dal AI RE, poi deceduto, che ebbe a portare a compimento il duplice omicidio con il fratello del collaborante, l'odierno imputato ZO. La dichiarazione poi trovava riscontro nelle dichiarazioni dello LL ( che pure aveva avuto notizia dei termini dell'esecuzione dal AI RE) e del NI EL (che non poteva essere considerato teste del relato perchè aveva riferito di fatti noti conosciuti in ragione della sua intraneità). Quanto alla assoluzione per estorsione, rileva l'Ufficio ricorrente che in sentenza si afferma che le dichiarazioni del LO CO e quelle rese da ER ZO non si riscontrerebbero tra loro e non troverebbero comunque momenti di adeguata conferma esterna. rr 4 Sarebbe stato, tuttavia, travisato il tenore delle dichiarazioni dei due collaboranti, tale, per contro, da integrarsi e riscontrarsi reciprocamente;
e non si sarebbe dato il giusto spazio a talune emergenze documentali, comprovanti il dichiarato dei collaboranti in forza alle quali i LO percepivano in carcere sino al 2007 il prezzo della estorsione in contestazione. Il fatto, poi, che la persona offesa avrebbe negato di aver pagato la tangente estorsiva sarebbe indifferente perchè coerente al quadro di intimidazione dallo stesso denunziato nella sua deposizione. Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge avuto riguardo al riconoscimento delle generiche, avvenuto in appello. ! 5.2.2. Ricorso dell'imputato. E Si contrasta la condanna per l'imputazione associativa sia per vizio di motivazione che per violazione del disposto di cui all'art. 416 bis cod.pen. Manca, in particolare, la puntuale indicazione dei momenti probatori utili a definire la presenza dell'associazione della quale il ricorrente sarebbe partecipe, non ricavabile dalle indicazioni del LO CO che, pur avendo assunto all'interno della cosca un asserito ruolo apicale per più anni, non è stato in grado di meglio dettagliare il contenuto dell'azione associativa nè di tracciare concreti ed effettivi comportamenti di ausilio al programma comune ascrivibili al ricorrente. Le stesse dichiarazioni del citato collaborante non trovano riscontro in quelle del ER, potendosi peraltro dubitare della genuinità delle stesse considerato che, in ragione dello status dei due chiamanti, gli stessi ben avrebbero potuto incontrarsi concordando il tenore delle propalazioni. Nè risultano indicati adeguati riscontri esterni, non desumibili dal tenore delle intercettazioni che, semmai, assumono un significato di segno opposto. Piuttosto, andrebbe rimarcata l'inattendibilità delle dichiarazioni del chiamante LO ( che segnala ragioni di conflitto con i AI contraddette dalla perduranza dei rapporti); ed ancora, si rivendica l'assoluzione dagli altri capi di imputazione nonché l'assenza di puntuali indicazioni in ordine a specifiche situazione delittuose ascrivibili ai fratelli LO. Elementi, questi, che finiscono per disegnare un quadro del tutto inadeguato rispetto alla presenza sia dell'associazione che in punto alla partecipazione associativa ascritta al ricorrente.
6. I ricorsi meritano la reiezione.
6.1. Muovendo dal ricorso della Procura Generale e dal motivo inerente l'omicidio ( le condotte di cui al capo 3 intimamente connesse al primo fatto), osserva la Corte che anche se sono stati riscontrati alcuni errori in diritto, gli stessi non portano, tuttavia, all'annullamento della decisione impugnata. 5 дя In particolare, sono errate le affermazioni di principio, esposte in sentenza, in forza alle quali avrebbe rilievo preclusivo, quanto alla utilizzabilità delle dichiarazioni del LO e dello LL, l'intervenuto decesso della fonte comune ( AI RE ), affermazione apertamente smentita dal tenore letterale dell'art. 195 comma III cod.proc.pen. Né, ancora, può ritenersi corretta l'ulteriore petizione in forza alla quale, muovendo dalla natura di testi de relato dei chiamanti, risulterebbe preclusa a monte la possibilità di individuare, nel reciproco tenore delle dichiarazioni in questione, il riscontro esterno utile a completarne il rilievo probatorio. Tanto risulta definitivamente contraddetto dall'orientamento tracciato in materia dalle Sezione Unite di questa Corte, cui i giudici distrettuali non hanno inteso conformarsi, in forza al quale la chiamata in correità o in reità "de relato", anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purchè siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo;
c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del "thema probandum"; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse. (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 - dep. 14/05/2013, Aquilina e altri, Rv. 255143). Occorre, per quanto sopra rassegnato, tuttavia che fonte dei chiamanti de relato sia autonoma. E, nel caso, tale presupposto indefettibile deve ritenersi escluso avuto riguardo al tratto essenziale dei narrati posti a fondamento della prospettazione accusatoria, come si evidenzierà da qui a poco. Infine, sempre in coerenza con il ricorso, va rimarcato che su un punto, quello : del movente che ebbe a colorare l'omicidio in contestazione, il LO CO non è teste de relato, perché riferisce di fatti nella sua immediata conoscenza, essendosi accusato di aver deciso, di concerto con l'imputato, di uccidere il AI CC e di aver partecipato a due tentativi in tal senso mal esitati. Ciò precisato, dalla lettura congiunta del ricorso e della sentenza impugnata emerge che, come anticipato, le dichiarazioni del LO coinvolgevano il fratello quanto alla manifestata intenzione di uccidere il AI CC. Sono propalazioni 6 re afferenti dati di immediata conoscenza del chiamante, come anticipato. Non sono dettagliate, tuttavia, per quanto emerge dai suddetti atti: in particolare non emerge, ed il ricorso soprattutto, tralascia di fornire apposite precisazioni sul punto, tempo trascorso tra siffatta decisione congiunta, i conseguenti attentati negativamente esitati e, infine, il fatto a giudizio. Il dato, quello del tempo trascorso tra maturato proposito di procedere all'omicidio e l'omicidio stesso, è di assoluto rilievo. Considerando autonomamente questa porzione di dichiarazioni rispetto a quelle complessivamente rese dal LO CO, emerge con evidenza che le stesse non possono raccordarsi, per giungere al risultato probatorio imposto dal comma III dell'art. 192 cod.proc.pen., con quelle da altri rese ( segnatamente dallo . LL) sulla fase di esecuzione del fatto si tratta, infatti, di momenti diversi che, ancor più in assenza della indicazione temporale del lasso di tempo trascorso tra le due frazioni di condotta, non valgono a fondersi unitariamente nel costituire il valido substrato individualizzante destinato a sorreggere : l'imputazione in disamina. Nulla esclude, infatti, che tra deliberazione ed esecuzione possano essersi frapposte condotte autonome destinate a realizzare l'evento a prescindere dal contributo causale offerto del LO ZO;
e ciò, lo si ribadisce, assume ancor più rilievo laddove sia rimasto imprecisato il lasso di tempo che ebbe ad intercorrere tra tali due poli fattuali. L'imputato viene descritto come materiale protagonista del duplice omicidio sia dal fratello CO e che dall'altro collaborante LL. Entrambi, tuttavia, sono chiamanti in reità de relato, non avendo preso parte alla esecuzione del fatto in contestazione ed avendo riferito un dato cognitivo offerto dal AI RE, poi deceduto, indicato quale coautore dell'assassinio in disamina. Prescindendo da ogni riferimento alla trascurata indicazione degli elementi grazie ai quali pervenire alla corrispondenza del dato di partenza ( l'attribuzione del fatto alla fonte) ed alle ragioni per le quali i due chiamanti furono messi a conoscenza della notizia dal AI , è comunque radicalmente inficiante : l'assenza di autonomia proprio con riferimento alla fonte delle due dichiarazioni de relato, identica per entrambi i dichiaranti. Le due propalazioni dunque si fondono dunque senza riscontrarsi reciprocamente così che, quanto alla partecipazione del ricorrente alla materiale esecuzione del duplice omicidio può ritenersi acquisita una sola delazione accusatoria. Non fa gioco , infine, il propalato del collaborante NI, anche questo chiamante de relato. Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, non opera, nel caso, la regola interpretativa dettata dalla giurisprudenza di questa Corte in forza alla quale se le notizie riferite trovano fonte nella circolarità delle informazioni tipicamente conosciute in ragione della intraneità del chiamante, le 7 да relative dichiarazioni non possono ritenersi soggette ai limiti di utilizzabilità imposti dall'art 195 cod. proc.pen. Come segnalato già dal Gip in primo grado, il collaborante in questione, lungi dall'aver giustificato il dato propalato da cognizioni immediatamente assunte in ragione della sua intraneità nonché per la notorietà del dato, ha indicato con puntualità la trafila soggettiva attraverso la quale sarebbe venuto a conoscenza della partecipazione dell'imputato all'omicidio in questione. In particolare ha precisato di avere avuto la notizia dai figli della vittima, AI CC, i quali, a loro volta, erano stati edotti del fatto dagli UE, BR e AE. Ora, non importa nella specie che la situazione rassegnata darebbe luogo ad un doppio de relato sempre che si possa risalire alla fonte originaria del dato riferito. Piuttosto, è pacifico (lo si è detto, per quanto con assoluta puntualità affermato dal Gip nella decisione di primo grado, al fl 53, cui fa riferimento in ricorso lo steso ufficio ricorrente) che nel riferire la notizia ai figli della vittima, gli UE, certamente estranei al fatto, non precisarono la fonte di riferimento del dato riportato. E tanto finisce per riverberarsi, tanto negativamente quanto definitivamente, sulla utilizzabilità delle dichiarazioni del NI, giacchè la sua fonte mediata di riferimento è rimasta ignota. Da qui la conferma della decisione sui capi 2 e 3 della rubrica del PM.
6.3. Sono inammissibili gli ulteriori motivi di ricorso.
6.3.1. Quello afferente l'estorsione soffre della incompletezza del ricorso che riposa su affermati travisamenti probatori per un verso afferenti il portato effettivo delle dichiarazioni dei due collaboranti LO e ER, non compiutamente riportati in sentenza;
per altro verso inerenti il tenore di una informativa di PG, non altrimenti dettagliata. Non risultano, con l'impugnazione, tuttavia indicati gli elementi documentali destinati a consentire alla Corte la verifica dei travisamenti addotti e il giudizio sulla decisività degli stessi, con la conseguenza che risulta impedita la possibilità di apprezzare la fondatezza del vizio lamentato.
6.3.2. Avuto riguardo, infine, alla contestazione afferente l'intervenuto riconoscimento delle generiche, va evidenziato che con il motivo non si contesta la linearità logica della argomentazione, comunque immune da censure prospettabili in questa sede, spesa sul punto dai Giudici distrettuali ( in sintesi la distanza nel tempo delle ultime condotte associative ascrivibili all'imputato). Piuttosto la doglianza finisce per contrastare nel merito la valutazione operata sul punto, apparendo in coerenza estranea ai profili di verifica ascritti a questa Corte. 8 rr 6.4. Venendo al ricorso proposto dall'imputato e muovendo dalla doglianza espressa in punto alla sussistenza in sé della associazione contestata al capo 1 della rubrica del PM, rileva la Corte come il detto motivo non risulta tra quelli espressamente addotti con l'appello. In ogni caso, lo stesso è caratterizzato da assoluta genericità ed aspecificità perche in nulla si confronta con il contenuto della decisione impugnata che, con linearità e puntualità di riferimenti ( dal fl 19 in poi) traccia la storia del gruppo criminale in contestazione sin dai dai primi momenti di fibrillazione ( il tentato omicidio di LO ZO cl. 47) tra le due fazioni dei LO e dei AI;
conflitti sfociati, per i fatti presi in immediata considerazione nel processo in disamina, oltre che nell'omicidio dei due fratelli LO del 2002 ( subentrati nella gestione della "ndrina" al ricorrente ed al fratello CO, poi divenuto collaborante, in esito alla carcerazione dei suddetti), anche nel tentato omicidio del ER ( con sentenza passata in giudicato ascritto agli odierni imputati AI LO e CO) e negli omicidi di LA CO, LA GI e RO FA, avvenuti nell'ottobre del 2003, quando la supremazia della con il cosca era stata assunta da BR UE, alleatosi ai AI, benestare di AL TO da sempre al vertice della associazione in contestazione. Quanto alla partecipazione associativa, il quadro probatorio esposto in sentenza regge alle censure addotte con il ricorso. Il ricorrente viene annoverato dal fratello CO quale componente dell'associazione, e con posizione di vertice sino al 1991, momento nel quale, ristretto in carcere viene sostituito proprio dal germano, poi divenuto 1 collaborante. Segnala la Corte distrettuale, sempre grazie alle propalazioni del CO LO, che, malgrado la carcerazione, il ricorrente ebbe comunque a mantenere un radicato collegamento con i sodali, senza dismettere la posizione di preminenza all'interno della relativa organizzazione. Avrebbe, infatti, asseverato, con l'accordo di AL TO, le scelte relative alla sua successione nella gestione immediata della "ndrina", non trascurando, comunque, di fornire ai sodali indicazioni di rilievo rispetto all'azione criminale di comune interesse: in parte qua assume portato rilevante quella rivolta ai cugini LO, ZO e PE, assurti al vertice della cosca al momento della carcerazione del LO CO, quanto alla esigenza di remorare rispetto al proposito di attentare alla vita del BR UE (con il quale i due erano entrati in conflitto e che successivamente li farà eliminare per assumere il dominio della cosca 'ancora una volta con il benestare dell'AL TO). 9 rr Le dette dichiarazioni trovano reciproco conforto in quelle rese dall'altro collaborante, il ER, anche egli intraneo alla "ndrina" in disamina, il quale aveva assunto un ruolo, nell'organigramma della cosca, sia sotto la gestione dei due LO che anche nel periodo dominato dal BR UE. Le dichiarazioni dei due collaboranti, oltre che un reciproco riscontro, trovano conferma decisiva nel dato probatorio offerto da alcune captazioni, puntualmente richiamate in sentenza;
colloqui intercettati che nel ricorso risultano se non integralmente trascurati ( in particolare con riferimento alla conversazione tra LO CC e LO GI avvenuta nel maggio 2002, immediatamente successiva all'omicidio dei due LO posti al vertice della "ndrina", fratelli del primo interlocutore ), risultano comunque inadeguatamente criticati nel ricorso " (ci si riferisce in particolare a quella del maggio 2003 tra l'imputato e il fratello CO). 'Nella prima conversazione fratello dei due LO uccisi si reca dal fratello ( GI) dell'imputato per avere indicazioni sul da farsi in esito al detto omicidio ed alla faida che lo aveva generato;
e in risposta l'interlocutore lo veicola in direzione dell'odierno imputato, a conferma del ruolo ancora di rilievo da ascrivere al suddetto malgrado la carcerazione ed il tempo trascorso dalla posizione di vertice concretamente, sul campo, assunta, di fatto dismessa solo per la soluzione di continuità imposta dalla carcerazione. La seconda conversazione non assume particolare rilievo rispetto alla parte che viene fatta oggetto di specifica contestazione nel ricorso, segnatamente quella nella quale l'imputato ed il fratello CO si lamentano del comportamento tenuto dai due cugini, al vertice dell'associazione in loro vece durante la detenzione degli stessi, rei di non averli sostenuti finanziariamente in questo lasso di tempo dato questo che la Corte distrettuale, senza profili di manifesta illlogicità del ritenere, interpreta quale segno di una rivendicazione ancora possibile solo in funzione di una intraneità che all'epoca non poteva ritenersi integralmente dismessa. Piuttosto, la captazione in questione assume rilievo decisivo nella parte in cui il ricorrente si lamenta del comportamento di un sodale che aveva fatto redarguire perché gli avrebbe portato soldi provento di una estorsione realizzata senza la preventiva autorizzazione: emergenza fattuale questa sintomo logico di una intraneità, ancora di rilievo, all'interno dell'associazione giacchè denunzia una supremazia rispetto alle condotte dei sodali compatibile solo con la contestazione mossa. E trattasi di un dato rispetto al quale manca in ricorso ogni profilo critico, rendendo definitivamente infondate le relative doglianze e imponendo la reiezione del ricorso. 10 7. Ricorso nell'interesse di ED CC. Collaboratore di Giustizia, il ricorente è stato condannato in primo grado per l'imputazione associativa ed altri reati tra i quali la tentata estorsione di cui al capo 15. In appello il giudizio di responsabilità è stato limitato solo al capo 15 per la intervenuta prescrizione degli altri fatti di reato. Si lamenta la mancata applicazione, nella sua massima estensione, dello sconto di pena previsto per la riconosciuta diminuente della dissociazione attuosa, valutata non con riferimento oggettivo al portato di utilità garantito dalla collaborazione prestata ma guardando agli indici inconferenti afferenti la gravità dei fatti e la personalità del ricorrente.
7.1. IL ricorso è infondato. Se può convenirsi con il ricorrente, infatti, quanto alla inconferenza dei parametri richiamati dalla Corte distrettuale per negare il massimo riconoscimento della diminuente in questione, resta tuttavia da dire che era onere del ricorrente specificare, alla luce del trattamento già garantito, vicino alla soglia massima prevista dal dato normativo di riferimento, quali fossero i profili di utilità così determinanti della collaborazione prestata tali da imporre il riconoscimento del beneficio nei termini massimi consentiti dalla legge.
8. Ricorso nell'interesse di AI LO, condannato in primo grado per le associazioni di cui al capo 1 e per quella di cui al capo 23 ( questa ultima ai sensi dell'art. 74 LS ) nonchè per due diversi fatti sanzionati ex art. 73 LS ( capi 24 e 25) poi dichiarati estinti in appello per intervenuta prescrizione con conseguente rimodulazione della pena Si lamenta difetto di motivazione in ordine alla partecipazione associativa. Le dichiarazioni di LO e ER non riportano condotte utili alla . partecipazione associativa;
quelle di ED si riferiscono ad episodi che non sono contestati ma soprattutto mai riscontrati;
quelle di AL, FO, OL, UC meramente descrittive di comportamenti successivi al tentato omicidio del ER, non rilevanti al fine. Avrebbe un rilievo il portato delle dichiarazioni del NI quanto alla causale, tipicamente associativa , del citato tentato omicidio ( quella di supportare l'ascesa del BR in contrasto con i LO). Il dato riferito vede tuttavia la propria fonte nello stesso imputato mentre non trova conferme nel propalato del ER, avente valenza meramente deduttiva e non cognitiva. Né, al fine, mostrano di fare gioco le conversazioni captate indicate in sentenza inidonee a descrivere il rapporto tra singolo e collettività in termini utili alla collaborazione associativa. 11 да Medesime considerazioni possono essere svolte con riferimento all'imputazione ex art. 74 LS, poggiata sulle propalazioni dell'ED e del NI. Quest'ultima è, infatti, assolutamente generica;
le dichiarazioni del primo, per contro, non trovano alcun riscontro in atti ed anzi, con riferimento al trasporto da Brindisi alla Calabria del 13 gennaio 2003, risultano smentite nelle emergenze indiziarie poste a supporto della sentenza emessa in danno dei concorrenti sodali dall'Autorità Giudiziaria di Brindisi. La Corte distrettuale ha poi negato la continuazione tra la condanna per il tentato omicidio di ER ZO, passata in giudicato, e l'odierna condanna per il fatto associativo. Tanto malgrado emergesse in sentenza che il AI ebbe ad entrare nell'associazione di riferimento proprio per soppiantare l'allora gruppo dirigente;
e che il detto tentato omicidio era caratterizzato da tale finalità così da disvelare l'unicità del programma criminale avuto riguardo ad entrambi i fatti. La Corte distrettuale, infine, nel rideterminare la pena, violando la regola del devoluto, ha ritenuto che per una asserito e non confermato contrasto tra dispositivo e sentenza le generiche, riconosciute in motivazione, non hanno trovato conferma nel dispositivo. Hanno dunque rivalutato il tema;
ed escluso il beneficio, incorrendo in una immediata violazione di legge.
8.1 IL ricorso è infondato.
8.1.2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perchè aspecifico rispetto agli snodi essenziali della motivazione offerta dalla Corte. Il ricorrente è attinto da convergenti e sovrapponibili delazioni accusatorie rese da più collaboranti che lo descrivono tutti unitariamente come soggetto facente parte della cosca in contestazione, originariamente vicino ai LO e poi transitato nella fazione capeggiata del BR. Ne riferiscono in termini LO CO e ER ZO, che avevano peraltro un ruolo di rilievo all'interno della cosca;
ancora, il dato è confermato dall' ED e soprattutto dal NI che, particolarmente vicino al ricorrente, da questi ebbe a ricevere diverse confidenze sia con riferimento al "battesimo" ricevuto ( dal capo società AL) sia in relazione a vicende di matrice criminale interne dell'associazione, segno evidente di conoscenze che solo un intraneo poteva possedere ( ci si riferisce ai luoghi di custodia delle armi a disposizione del gruppo). A tale portato dichiarativo, distonico rispetto alle asserzioni di segno contrario esposte in ricorso, va aggiunto l'ulteriore elemento offerto dalla certa ( perché fondata sul giudicato intervenuto) partecipazione del ricorrente all'attentato posto in danno del ER in concorso con l'altro fratello, anche egli imputato in questo giudizio e odierno ricorrente. Wr 12 La causale di questo fatto risulta puntualmente delineata in sentenza siccome inserita nella faida tra i due gruppi familiari dominanti nel solco temporale coincidente con l'ascesa del BR UE al vertice della cosca. L'attentato venne, infatti, eseguito su mandato del suddetto UE. Ne danno conferma diversi collaboranti, primo tra tutti il FO (che pur essendo a capo di altra locale, era particolarmente vicino al BR UE tanto da partecipare all'omicidio dei due LO per favorirne l'ascesa definitiva) il quale, dopo aver confermato di essere a conoscenza della intenzione dell'UE di fare eliminare il ER, ha ricondotto il fatto alla lotta tra le due fazioni segnalando anche di essersi interessato per favorire la latitanza del ricorrente subito dopo l'attentato. Ne fa cenno lo stesso ER con dichiarazioni che in termini apodittici nel ricorso vengono definite meramente deduttive. Ancora, ne parla OL CI che, vicino al FO, ebbe ad incontrare i due AI dopo il fatto, venendo a sapere dagli stessi del tentato omicidio.. Il ricorso rispetto alle dichiarazioni del FO e dell'OL nulla adduce in ! senso critico. E tanto chiude definitivamente il quadro accusatorio coerentemente speso in via argomentativa a sostegno della condanna per la partecipazione associativa di cui al capo 1 della rubrica del PM.
8.1.3. Quanto alla partecipazione all'associazione finalizzata allo spaccio, la lettura congiunta delle due sentenze di primo e secondo grado, sovrapponibili perché assolutamente conformi nel ricostruire i profili di responsabilità ascrivibili sul capo al ricorrente, rendono giustizia dei motivi di ricorso, anche questi non specifici rispetto ad alcuni momenti determinanti della decisione assunta. I giudici distrettuali ascrivono un ruolo determinante alle dichiarazioni dell'ED, il quale descrive il ricorrente come inserito nella organizzazione parallela alla cosca delineata al capo di imputazione sub 1, sottoposta alla gestione del BR UE. Il collaborante descrive il AI come soggetto in alcune occasioni chiamato anche all'attività di spaccio nell'interesse del gruppo capeggiato dall'UE. Con particolare dettaglio, poi, lo coinvolge in due diverse iniziative relative ad operazioni di trasporto di droga nell'interesse del gruppo in contestazione;
operazioni queste caratterizzate per l'elevato valore ponderale della sostanza trasportata. I riscontri offerti alle dichiarazioni dell'ED sono in prima battura indicati siccome offerti dalle propalazioni dell'altro chiamante, il NI, che, pur con meno dettaglio rispetto al precedente collaborante, riferisce tuttavia un dato non indifferente rispetto all'accusa in disamina quello della riscontrata ' 13 дя partecipazione del AI ad una riunione nel corso della quale, presenti i vertici della cosca si discusse di temi afferenti il traffico di droga. ' Ed il punto assume rilievo non solo perchè conferma la contiguità del ricorrente al BR ed ai suoi sodali, per altri versi già conclamata;
piuttosto, perché rassegna una emergenza a riscontro della ulteriore contiguità del AI al settore illecito relativo al narcotraffico, settore nel quale si era radicata parallelamente l'azione del gruppo in questione. Il riscontro di maggiore peso alle dichiarazioni dell'ED viene offerto dal riferimento che la Corte distrettuale opera alle motivazioni stese in primo grado per fondare la responsabilità del ricorrente rispetto ai due fatti specifici 1 sanzionati ex art. 73 LS, ascritti al AI e rispetto ai quali in primo grado venne resa condanna poi superata in appello dalla estinzione dei reati per prescrizione. Appare evidente che la declaratoria di estinzione per prescrizione non preclude di cogliere , dalle dinamiche in fatto sottese a siffatte contestazioni spunti argomentativi per confermare il diverso giudizio relativo alla partecipazione alla associazione ex art. 74 LS. Tanto ancor di più quando tali situazioni in fatto risultano comunque fondate su accertamenti giudiziali ( qui le statuizioni rese in primo grado dal Gup) non adeguatamente contestate, sotto questo versante con il ricorso ( quanto al capo 24), se non addirittura integralmente trascurate ( il capo 25). Muovendo da tale ultima imputazione, rispetto al cui portato fattuale richiamato per relationem nella sentenza di appello a sostegno della condanna non si muove, nel ricorso, alcuna critica specifica rileva la Corte che la vicenda riguardava l'approvvigionamento nell'interesse del gruppo di marijuana per circa 100 KG. Il dato trova adeguato supporto nelle emergenze di indagine tratteggiate in primo grado (dalla pagina 277); e riposa sulle delazioni del collaborante FO, che ebbe a prendere parte al delitto, integrate dalle intercettazioni ivi riportate, che delineano in termini di immediata puntualità il coinvolgimento nella vicenda oltre che del ricorrente anche del soggetto al vertice del gruppo, il BR UE. E tanto basterebbe per chiudere il discorso sulla imputazione in disamina, giacchè l'episodio in questione, per la certa riconducibilità dello stesso all'egida associativa, fornisce un riscontro individualizzante preciso rispetto al tema oggetto della valutazione decisoria sul quale sono cadute le delazioni accusatorie, quello della partecipazione alla associazione finalizzata al narcotraffico. Completezza di disamina porta a verificare anche il riferimento ai fatti descritti al capo 24, afferenti il trasporto, sempre nell'interesse del gruppo in contestazione, 14 94 di 540 KG di marijuana e che, tra gli altri, videro quali protagonisti sempre il BR UE ed il AI;
fatti che costituiscono conferma diretta delle propalazioni dell'ED quanto ad uno degli eventi associativi immediatamente descritti a sostegno della delazione accusatoria mossa nei confronti del ricorrente. Nella sentenza di primo grado ( dal fl 271), puntualmente citata dai giudici dell'appello, si ricostruiscono con dovizia di particolari e linearità logica i tratti fattuali della vicenda in disamina, confortata oltre che dalle dichiarazioni del citato collaborante, che ebbe ad autoaccusarsi del fatto, anche dal dato offerto dalla informativa di PG ivi espressamente richiamata nonché dalle dichiarazioni del FO, tutti elementi utili a confermare il coinvolgimento, in uno al ricorrente, anche del BR UE oltre che dei soggetti nell'occasione arrestati ( ID CO e CI RE ), uno dei quali particolarmente vicino al FO. Il ricorso inadeguatamente contrasta il portato di tali valutazioni, rifacendosi ad accertamenti giudiziali di segno contrario ( alla ricostruzione offerta in questo processo dai giudici del merito ) non meglio dettagliati nè puntualmente identificati;
ancora, fornendo una ricostruzione alternativa della vicenda in fatto non preceduta da un effettivo confronto con la linearità logica espressa da quella contrastata;
trascurando, infine, integralmente il dato offerto dalle dichiarazioni del FO cui pure il primo Giudice ( nonché la Corte di rimando) aveva fatto immediato riferimento nel giungere alla condanna sul capo. Da qui la infondatezza delle doglianze espresse sul punto.
8.1.4. In ordine al motivo legato alla denegata continuazione ( tra la condanna per la partecipazione associativa di cui al capo 1 della rubrica e quella portata dal giudicato esterno inerente il tentato omicidio del ER) giova ribadire come non sia configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine : che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili "ab origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (per un recente arresto di questa stessa sezione della Corte si veda la sentenza n. 13085 del 03/10/2013, Amato e altri, Rv. 259481) Nel caso, la Corte ha fatto coerente applicazione di siffatta indicazione interpretativa. Il tentato omicidio del sodale ( poi divenuto collaborante) ER costituì infatti uno dei momenti di decisiva frattura della struttura associativa, perchè pacificamente inserito all'interno della conflittualità che portò il mandante, BR UE, ad assumere una posizione apicale all'interno dell'associazione. 15 99 Non costituiva di certo, dunque, un fatto programmabile né immaginabile al momento della costituzione dell'associazione nè in quello, particolare, della adesione al consorzio del AI. Sotto tale ultimo versante, l'idea per la quale il ricorrente ebbe ad aderire all'associazione con l'intenzione di sovvertire l'egemonia dei LO è del resto non solo apoditticamente segnalata in ricorso ma contrasta con le emergenze esposte in sentenza ( si veda l'intercettazione relativa al colloquio tra i fratelli ER riportata al fl. 41), che descrivono la storia della appartenenza criminale degli odierni ricorrenti AI in termini tali da ritenerli prima contigui ai LO e solo in un secondo momento schierati accanto all'UE BR nella faida cui più volte si è fatto cenno.
8.1.5. Non merita censure, infine, quanto statuito dalla Corte distrettuale in ordine al denegato riconoscimento delle generiche. L'affermazione in sentenza di una circostanza attenuante può essere desunta dalla motivazione, pur se in dispositivo non se ne faccia menzione, a condizione che l'esame della motivazione consenta di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice per determinare la pena ( cfr tra le tante, Sez. 1, n. 37536 del 07/10/2010 - dep. 20/10/2010, Confl. comp.in proc. Davilla, Rv. 248543) Nel caso il dispositivo della sentenza di primo grado non recava alcun riferimento al riconoscimento delle dette attenuanti pur se neutralizzato dal giudizio di equivalenza con le contestate aggravanti. E la motivazione non consentiva di colmare tale lacuna perché caratterizzata da una evidente confusione, considerando che all'argomentato riconoscimento delle generiche fa da contraltare il giudizio di equivalenza con aggravanti che non facevano capo al reato preso quale riferimento per la determinazione della pena ai sensi dell'art. 81 cod.pen. Tanto determinava una assoluta incertezza in ordine al procedimento che ha portato alla determinazione della pena proprio con riferimento ad un implicito riconoscimento delle dette circostanze. Ed altrettanto correttamente il Giudice dell'appello ha rivalutato il tema escludendo le generiche in ragione dei riscontrati precedenti del AI, argomentazione che copre gli spazi di motivazione imposti sul punto al giudice del merito.
9. Ricorso nell'interesse di AI CO, condannato in primo grado per l'imputazione associativa di matrice mafiosa;
in appello la pena è stata ridotta, fermo il giudizio di responsabilità. Nel ricorso si adduce difetto di motivazione e violazione di legge avuto riguardo agli artt 192 cod. proc.pen. e 416 bis cod.pen.. In particolare si evidenzia : 16 re -la mancata risposta della Corte ai diversi rilievi offerti con i due appelli proposti nell'interesse dell'imputato, essendosi la Corte trincerata dietro un inadeguato richiamo al portato della prima decisione;
- la genericità degli argomenti addotti per sostenere da un lato i profili strutturali e costitutivi propri della associazione di stampo mafioso, tale essendo stata ritenuta quella di cui al capo sub 1, dall'altro il ruolo partecipativo, il contributo al programma, la disponibilita costante e dinamica offerta al consorzio criminale dal ricorrente, la consapevolezza della partecipazione associativa, considerando peraltro che, rispetto al AI, non sono state emarginate effettive specifiche condotte se non il tentato omicidio ai danni del sodale ER ZO;
la violazione delle regole legate alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti avendo la Corte integralmente pretermesso una completa valutazione rispetto ai profili di credibilità soggettiva dei collaboranti ( avuto riguardo in particolare ai due, ER e NI, che rispetto al ricorrente avevano possibili ragioni di astio), tralasciato di dare concretezza al giudizio speso sull'attendibilità intrinseca del narrato dei chiamanti (giacchè gli intranei alla cosca non hanno indicato concrete condotte partecipative, gli estranei hanno riferito circostanze relative al tentato omicidio del ER, fatto per il quale, nel relativo processo, al ricorrente non venne contestata l'aggravante di cui all'art. 7 e che, come emerge dalla sentenza di riferimento, era motivato da ragioni personali estranee agli interessi associativi), trascurato la puntuale indicazione di concreti riscontri esterni (non potendosi utilizzare al fine le dichiarazioni di OL rispetto a quelle di RA FA, essendo quest'ultimo chiamante de relato e l'OL soggetto estraneo all'associazione in contestazione né assumendo rilievo al fine le intercettazioni richiamate in atti).
9.1. Anche il ricorso del AI CO non merita l'accoglimento per ragioni in gran parte assorbite dalle risposte offerte verificando la posizione del fratello, considerata la sostanziale sovrapponibilità dei relativi motivi di doglianza e la identica consistenza dei riferimenti probatori .
9.1.2. Sono inammissibili le prospettazioni legate alla contrastata sussistenza dell'associazione ex art. 416 bis cod.pen. in sé giacchè il motivo non risulta tra quelli prospettati in appello. In ogni caso, alla assoluta genericità del rilievo fa da contraltare il puntuale tenore della decisione impugnata, nei termini già rimarcati esaminando la posizione del LO ZO (punto 6.4. cui ci si richiama espressamente).
9.1.3. Altrettanto generico il tema legato alla inattendibilità soggettiva dei collaboranti. Le due decisioni di merito contengono una puntuale valutazione della attendibilità soggettiva dei diversi chiamanti ( dal fl 20 la sentenza di appello, 17 che pacificamente riposa sulle valutazioni analitiche rese in primo grado dal Gip dalla pagina 21 in poi). Rispetto a tale quadro argomentativo il ricorso difetta di critiche dettagliate. In particolare si omette di evidenziare quali versanti della verifica in questione siano stati pretermessi in termini tali da inficiare la completezza del giudizio in questione;
e tale inadeguatezza della doglianza appare ancora più evidente ove si consideri che l'unico vero motivo di critica ( la posizione dei propalanti, non tale, per la difesa, da consentire, se non sulla base di valutazioni aprioristiche, agli stessi una puntuale conoscenza delle vicende interne dell'associazione) appare immediatamente smentito dalla disamina operata dal primo Giudice, resa, posizione per posizione, muovendo dal ruolo svolto dai suddetti all'interno dell'associazione o ancora dai collegamenti criminali con i sodali e l'associazione in contestazione avuto riguardo ai collaboranti estranei al gruppo facente capo alla "ndrina" in disamina. Non si adducono, peraltro, ragioni specifiche nel percorso delle relative collaborazioni o connotazioni personali di ciascun chiamante destinate ad inficiare la positività della valutazione. Il motivo di ricorso non perde la sua connotazione di genericità anche quando riferisce la doglianza ai due collaboranti ( ER e NI) per i quali viene indicata una specifica, per il rapporto con il ricorrente, ragione di non attendibilità soggettiva del chiamante, tenendo a mente i possibili motivi di astio destinati a nuocere alla credibilità del dichiarante rispetto alla delazione accusatoria mossa ai danni del AI CO. Nulla si adduce con precisione rispetto alle ragioni fondanti l'astio che avrebbe guidato le dichiarazioni in questione. E se con riferimento al ER può bastare il mero riferimento alla partecipazione del ricorrente all'attentato dallo stesso patito, per il NI è troppo generico il riferimento alle vessazioni assertivamente patite dal collaborante per contegni posti in essere ai danni ' dello stesso, dall'imputato. : In ogni caso, la Corte prende in considerazione tali rilievi e risponde con adeguata puntualità e linearità logica ( cfr pagina 21, dal capoverso terzultimo in poi) ed anche su punto ricorso omette ogni confronto critico, tradendo la aspecificità della doglianza.
9.1.4. Non coglie nel segno, poi, il rilievo in forza al quale, nel periodo in contestazione, il ricorrente sarebbe stato continuativamente se non in carcere agli arresti domiciliari, salvo una breve frazione di tempo. In linea con quanto osservato dai Giudici distrettuali, la detenzione, ancor di più quella domiciliare, non recide necessariamente il vincolo associativo e tanto nella specie appare positivamente comprovato dall'avvenuta esecuzione, da 18 да parte del ricorrente, lungo una di tali frazioni temporali non coperte dalla 'detenzione del fatto maggiormente esplicativo della sua partecipazione associativa, il tentato omicidio del ER su mandato del BR UE.
9.1.5. Il quadro probatorio a sostegno della condanna non differisce da quello già prospettato per il fratello LO e definisce senza margini di dubbio i profili costitutivi tipici, oggettivi e soggettivi, della contestata partecipazione associativa. Al nucleo portante offerto dalle diverse e tutte convergenti dichiarazioni dei collaboranti per cosi dire "intranei" quanto alla presenza del ricorrente nella pianta organica della ndrina in disamina ( concordemente si esprimono in tal senso LO, ER, NI e ED), si aggiungono le dichiarazioni dei chiamanti, non immediatamente inerenti nella cosca in contestazione, che disvelano la causale sottesa al tentato omicidio del ER quale certo momento utile a disvelare la partecipazione associativa ascritta al ricorrente. In parte qua il ricorso appare inconferente. Non rileva che nel giudizio relativo al fatto in questione non sia stata contestata l'aggravante ex art. 7 legge 203/91. Ciò che conta, piuttosto, è che nella valutazione incidentale che oggi viene resa del fatto in questione, le indicazioni probatorie acquisite depongano per una tale causale da ascrivere al tentativo di omicidio. Apoditticamente si afferma, poi, che il FO sia chiamante de relato rispetto ai fatti riferiti. Per contro dalla sentenza emerge che i rapporti di stretta contiguità con il BR UE giustificavano una immediata conoscenza, da parte del chiamante, della intenzione del suddetto di sopprimere il ER quale momento funzionale alla ascesa che lo avrebbe portato al vertice del : gruppo;
ed sempre in ragione di tale contiguità che il collaborante ebbe a garantire al AI LO la latitanza subito dopo l'evento. : Né è dato comprendere per quale ragione le dichiarazioni del FO ( che, detto per inciso, risultano già motivo di riscontro al dato offerto dal ER sulla causale dell'attentato) non potrebbero trovare una conferma in quelle : dell'OL. E' indifferente, infatti, che tale ultimo collaborante fosse soggetto estraneo all'associazione in contestazione. Ciò che conta, piuttosto, è il rapporto che legava l'OL al FO, ragione fondante l'incontro avvenuto tra i AI e il collaborante dopo il fatto, tale da legittimarlo alla conoscenza dei dati offerti all'accusa. Vero è, infine, che il materiale offerto dalle intercettazioni non è in genere caratterizzato da un particolare rilievo probatorio. Ma tanto incide su un quadro probatorio altrimenti definito in termini coerenti al reso giudizio di responsabilità. Giudizio, questo, il quale coerentemente riposa anche su una delle emergenze 19 Er tratte dalle captazioni indicate in sentenza, quella relativa al dialogo tra i fratelli ER già citato nel verificare la posizione del fratello LO. Da tale captazione, infatti, emerge il percorso complessivo tracciato dai AI all'interno della "ndrina" nel passaggio dalla contiguità ai LO a quella con il BR UE. E tanto definitivamente vale a cristallizzarne il giudizio reso nel merito rendendo infondate e contestazioni sottese al ricorso. 10. Ricorso nell'interesse di TI RO. In primo grado il ricorrente è stato assolto dall'imputazione associativa di cui al : capo sub 1 della imputazione;
ancora dalla tentata estorsione di cui al capo 15. E' stato per contro ritenuto partecipe dell'associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo 23. Interposto appello dal PM e dall'imputato, la Corte ha ribaltato le decisioni assolutorie assunte in primo grado e ha ritenuto responsabile il £ ricorrente per tutte le imputazioni allo stesso mosse. Con il primo motivo si denunzia violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo alla inconsistenza del materiale probatorio posto a fondamento della decisione. Le dichiarazioni dei collaboranti, peraltro estranei alle associazioni di riferimento a far tempo dal 2003, erano da ritenersi generiche, prive di adeguati momenti partecipativi ascrivibili al ricorrente con riferimento a tutte le imputazioni, e comunque non esternamente riscontrate. Più precisamente, con riferimento all'imputazione associativa di matrice mafiosa, la dichiarazione del NI, legata alla partecipazione del ricorrente ad un pranzo cui parteciparono diversi soggetti "battezzati", nel corso del quale il TI si trovava a fianco del capo della "ndrina", BR UE, non è decisiva in assenza di altri elementi utili a meglio dettagliare il contegno partecipativo del ricorrente, la sua affiliazione formale. Del resto, il ricorrente mai è stato riconosciuto tale da altri collaboranti, pur essendo, secondo l'accusa, soggetto particolarmente vicino all'UE BR. Non va tralasciato, peraltro, che sia il NI che l'ED riportano il contributo attivo del ricorrente nell'ambito esclusivo del traffico degli stupefacenti sì che, con coerenza logica, la Corte distrettuale, riconosciuta la possibile coesistenza delle due associazioni, avrebbe dovuto limitare la responsabilità dell'imputato solo al consorzio criminale finalizzato al narcotraffico. Gli altri elementi probatori, precisamente i contatti del TI con l'UE, erano da ritenersi indifferenti al fine. Avuto riguardo al capo 15, la Corte distrettuale avrebbe errato, innanzitutto, nel ricostruire la vicenda sul piano temporale, adducendo vi siano state attività di intimidazione in un arco temporale continuativo compreso tra il 2002 e il 2007 20 99 20 quando per contro, in questo periodo di tempo, tra i fatti del 2002 e quelli del 2007, vi era stata una decisa soluzione di continuità quanto a tale circoscritta iniziativa criminale Si evidenzia, poi, che l'intero assunto trova conferma esclusiva nelle dichiarazioni della persona offesa, non altrimenti riscontrata, dichiarazioni peraltro da ritenersi frutto di conoscenze non dirette ( la persona offesa ha dichiarato di aver saputo che l'ultima delle intimidazioni patite sarebbe stata eseguita dal ricorrente secondo notizie assunte da una fonte rimasta anonima e dunque non verificabile) : La Corte poi aveva tutti gli elementi per pervenire ad un giudizio di non veridicità del racconto del teste. Non ha tuttavia considerato che AR TR (la fonte della fonte anonima) e RI PE ( l'altro asserito autore della intimidazione) hanno integralmente smentito la dichiarazione della persona offesa: e tali dichiarazioni testimoniali sono state integralmente pretermesse in sentenza. Quanto, poi, all'associazione finalizzata al narcotraffico si ribadisce l'assoluta genericità delle dichiarazioni dei due collaboranti, prive della indicazione di fatti specifici riferibili al ricorrente. Si aggiunga l'inconducenza dei riferiti contatti con il BR UE e con altri sodali, non necessariamente motivati da finalità criminali comuni;
ancora l'inconferenza dell'episodio narrato dal FO quanto all'acquisto di cocaina operato dall'imputato per conto del BR, la cui occasionalità non dà conto del coinvolgimento nell'associazione. Si lamenta infine la inadeguatezza della motivazione con la quale è stata denegata l'applicazione dei minimi edittali. 10.1. Il ricorso è infondato. Se ne impone in coerenza la reiezione. Nella sentenza impugnata la Corte distrettuale analizza per prima la imputazione legata alla partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico. E fonda il relativo giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni del NI che favoriscono un quadro di riferimento quanto più ampio perchè il collaborante descrive la attiva presenza del ricorrente in riunioni occorse con gli esponenti di massimo rilievo della cosca e di altre locali nelle quali si discuteva di vicende riguardanti il narcotraffico e il traffico di armi, argomenti che disvelano condivisione e consapevolezza degli snodi nevralgici delle due associazioni in contestazione); ancora, sulle dichiarazioni dell'ED il quale, diversamente da quanto segnalato dalla difesa, ascrive al TI ruoli specifici resi seguendo la linea tracciata in termini di sovraordinazione gerarchica del BR UE : segnatamente, per quanto evidenziato dal citato collaborante, il ricorrente aveva il compito di ritirare la droga che il BR faceva acquistare dalla locale di Gioia Tauro ma anche quello a seconda delle esigenze e delle occasioni, di Д procedere allo spaccio. 212 1 Tali delazioni, nel rispettivo contenuto specifico, non solo non sono oggetto di critiche mirate prospettate con il ricorso ma trovano nel compendio indiziario indicato in sentenza determinanti riscontri esterni. In primo luogo è incontroversa la stretta contiguità del ricorrente con il BR : sono numerosissimi i contatti telefonici tra i due riscontrati non altrimenti I motivati, tipici della frenesia che connota l'azione di smercio al minuto della sostanza stupefacente. Ancora, sono diverse le occasioni nelle quali il ricorrente è stato fermato mentre si trovava con altri soggetti partecipi della medesima associazione;
tanto in linea con le indicazioni offerte dall'ED quanto ai soggetti che componevano l'organigramma della compagine criminale in questione. Assumono, poi, rilievo le dichiarazioni del FO, il quale ha confermato di aver conosciuto il ricorrente tramite il BR UE e di aver ceduto allo stesso sostanza da taglio ( fatto del 2003, allorquando il collaborante era 2 latitante); nonché, ancora, gli esiti del monitoraggio delle celle telefoniche che danno conto della missione operata dal ricorrente per recuperare droga sempre dal FO su mandato del BR UE, in linea con il ruolo descritto dall'ED ( episodio del 18 gennaio 2006 che la difesa in ricorso non contesta nei termini riscostruiti in sentenza ). Vero è, infine, che, in sentenza, il FO non viene annoverato tra i collaboranti che descrivono il ricorrente quale sodale e tanto, in linea di principio, stride con la contiguità che correva tra l'imputato ed il BR UE per un verso e tra quest'ultimo ed il suddetto collaborante per altro verso. Resta da dire, tuttavia, che il FO, per quanto contiguo al BR UE, non era un intraneo alla cosca retta dal suddetto;
ben potevano, dunque, sfuggirgli gli estremi tipici delle connotazioni che legavano specificamente il ricorrente all'associazione dominata dall'UE. Soprattutto, va rimarcato che la mancata indicazione resa dal collaborante non costituisce indicazione di segno contrario ( e cioè la negazione esplicita della intraneità del ricorrente): non si pone dunque in termini di inconciliabilità effettiva con il restante materiale probatorio, utile, per contro, a conclamare la responsabilità del ricorrente per il fatto associativo in disamina. 10.1.2. In ordine alla partecipazione all'associazione ex art. 416 bis cod.pen., la sentenza si appoggia ancora sulle medesime dichiarazioni del NI, anche qui corroborate da quelle dell'ED il quale, a maggior dettaglio sul punto, ha chiarito come il ricorrente fosse partecipe non solo dell'associazione finalizzata al narcotraffico ma fosse attivo in temi illeciti tipicamente propri della parallela organizzazione "ndranghetistica", essendo protagonista in diversi affari illeciti legati ad estorsioni operate dal gruppo in questione. 22 of Il ruolo attivo del ricorrente anche in tale ultima realtà associativa, a conferma delle citate delazioni accusatorie, trova conferma , per quanto puntualmente evidenziato in sentenza : nel sequestro di armi operato nel 2009 ai danni dell'imputato, dato riportato in sentenza e rispetto al quale nulla si obietta in ricorso;
nella disponibilità mostrata dal ricorrente ad operare in favore dell'associazione (segnatamente aiutando il BR UE a sottarsi all'arresto nel febbraio del 2006 in esiti al compimento di una rapina a mano armata); 1 nella condivisione delle scelte di fondo manifestate dal gruppo associativo favorendo la partecipazione a competizioni elettorali da parte di soggetti vicini alla cosca (segnatamente AL EL, figlio del capo società ), così da mostrarsi attivo in un settore di elezione del tipico incunearsi dell'azione mafiosa all'interno della società civile ( dato confermato dalle dichiarazioni del ER, integrate dalle intercettazioni che vedono direttamente protagonista il ricorrente) senza che, anche sul punto, il ricorso formuli contestazioni specifiche volte a contrastare il dato in sè ed il suo portato logico. In parte qua il ricorso, si è detto, è gravemente deficitario. 'Non si confronta, infatti, con il portato logico di tali indicazioni fattuali, che malgrado abbiano costituito il substrato fondante la diversa decisione assunta dei due gradi di merito ( la sentenza del Gip non reca cenno a tali evenienze ), rimangono assolutamente estranei al perimetro delle doglianze esplicitate nel relativo motivo. La critica sottesa al ricorso risulta limitata infatti al narrato dei due collaboranti. Viene per contro integralmente trascurata la forza assunta da tali delazioni grazie ai riscontri offerti da tali momenti indiziari, destinati a conclamare definitivamente, ove non puntualmente contraddetti nel significato loro ascritto dai giudici distrettuali, anche l'imputazione associativa in disamina. 10.1.3. Non coglie nel segno il ricorso anche con riferimento alla condanna resa in appello per la tentata estorsione di cui al capo 15 della rubrica. Piuttosto, la ritenuta responsabilità per la imputazione associativa finisce per costituire determinante momento di supporto nella lettura del quadro indiziario sotteso a siffatta contestazione così da superare l'obiezione logica posta dal primo giudice a fondamento della assoluzione resa in primo grado. A sostegno della assoluzione il Gup ebbe ad evidenziare che il quadro probatorio offerto dalle indicazioni della persona offesa non supportava adeguatamente il giudizio di responsabilità. Il TI CO, titolare della impresa destinataria delle intimidazioni indicate in atti, non avrebbe indicato il nominativo della fonte che gli avrebbe riferito di aver saputo, a sua volta, da AR TR che i colpi di arma da fuoco 23 esplosi contro la sua abitazione il 16 luglio 2008 erano riferibili al ricorrente. Sempre il Gup ebbe altresì a precisare che il fatto, anche questo riferito dalla persona offesa, che l'imputato si sarebbe offerto di accompagnarla dagli UE per definire la questione, era compatibile con i rapporti intercorsi con il BR UE motivati dalle comuni interessenze criminali derivanti dalla partecipazione del TI RO alla associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, tanto da non avere un portato logico univoco. La Corte ha rivisitato integralmente il giudizio di responsabilità avuto riguardo a siffatta imputazione. In particolare, il concorso nella tentata estorsione è stato riscontrato ritenendo sufficientemente cristallizzata la partecipazione del ricorrente nei termini della intermediazione offerta alla vittima per definire la vicenda estorsiva. Ciò premesso, osserva la Corte come debba ritenersi corrispondente al vero quanto evidenziato in ricorso in ordine alla assenza di fatti di intimidazione all'uopo riscontrati posti in danno della persona offesa nella forbice temporale che corre tra il 2003 e il 2007. E' di tutta evidenza tuttavia che il riferimento contenuto in sentenza alle azioni di intimidazione dichiarazioni realizzate sino al 2003 poggiato sulle dell'ED e confortato dalle denunzie della persona offesa e dai riscontri di indagine ivi indicati e non contrastati, trova spazio argomentativo in sentenza per chiarire l'egida dell'iniziativa estorsiva in disamina, sino a quel momento certamente posta in essere dal gruppo "ndranghetistico" egemone nella zona, capeggiato dal BR UE. Il tutto per fondare una, tanto implicita quanto evidente, linea di continuità proprio con riferimento al contenuto del contegno successivamente tenuto dall'odierno imputato allorquando venne contattato dalla vittima dopo i fatti di intimidazione del luglio 2008 . Appare poi corretta l'affermazione resa in primo grado in forza alla quale le dichiarazioni della persona offesa non consentono di ascrivere al ricorrente l'ultima delle intimidazioni rese in danno del TI CO: manca l'indicazione della fonte che, indicando in AR TR il referente della notizia propalata alla vittima, avrebbe indicato nel TI RO l'autore degli spari;
e del resto la Corte distrettuale si è mossa in piena coerenza con tale conclusione, tanto da aver delimitato il ruolo partecipativo ascritto all'imputato alla sola attività di intermediazione garantita alla vittima. Piuttosto, non vi sono ragioni utili per smentire la persona offesa quanto al contatto avuto con il ricorrente nonché sulla proposta da questi veicolatagli di accompagnarla dagli UE per definire la questione. ar 24 Su tale punto della decisione, a ben vedere, i due giudici del merito divergono solo sul significato logico e sulle conseguenze giuridiche riferibili a tale contegno. In particolare, neppure il Gup mette in discussione tale porzione del narrato della persona offesa, da sola idonea, in assenza di elementi di segno opposto, a supportare la decisione. Ed il ricorso, anche in parte qua, appare inadeguato a contrastare dato perché esclusivamente incentrato sulla rivendicata pretermissione delle dichiarazioni testimoniali del RI e del AR i quali, sentiti, avrebbero negato non solo un loro coinvolgimento nel fatto ma anche di aver assistito all'incontro tra i due TI, diversamente da quanto affermato dalla persona offesa . Il tenore specifico di tali dichiarazioni non emerge dal ricorso, che non le riporta riferendone in via narrativa solo il portato conclusivo. Né le dette deposizioni ' risultano allegate alla impugnazione. Le stesse, nel loro contenuto specifico non emergono inoltre dalle due sentenze di merito : non vengono citate nella decisione di appello ma anche quella di primo grado non ne fa cenno, omettendo integralmente anche di indicarne i dati di riferimento tra gli atti di indagine acquisiti (cfr i fl 102 e 103 della sentenza). E tanto inficia radicalmente la doglianza, dovendosi ritenere il ricorso, in parte qua, non autosufficiente secondo considerazioni non dissimili da quelle spese nel valutare l'impugnazione della Procura avuto riguardo alla posizione del LO ZO l'inerzia della parte infatti preclude a monte alla Corte di apprezzare la fondatezza stessa del rilievo. Muovendo dunque dall'incontro occorso con il ricorrente nei termini descritti dalla persona offesa, deve in coerenza ritenersi compiutamente integrato il concorso nella estorsione per la prospettata attività di intermediazione offerta all'imputato. L'intermediario che si interpone nelle trattative per la determinazione del costo della estorsione e per la definizione della vicenda delittuosa risponde, infatti, del concorso in estorsione ( qui solo tentata ) perché mostra consapevolmente di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita;
ciò sempre che il suo intervento non abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima o non sia stato dettato da motivi di solidarietà umana ( cfr in termini Sez. 5, n. 40677 del 07/06/2012 - dep. 17/10/2012, Petruolo, Rv. 253714). Nel caso, non viene neppure prospettata in ricorso l'ipotesi della iniziativa assunta nell'interesse della persona offesa o la sussistenza di motivi di solidarietà umana. Piuttosto l'essersi proposto quale canale di definizione della vicenda lascia presupporre, sul piano logico, una piena consapevolezza della riferibilità della 25 iniziativa al comune gruppo criminale di appartenenza ( non è controversa, anche alla luce delle azioni pregresse riferite dall'ED, condannato per l'imputazione in disamina, la matrice soggettiva del fatto, riferibile alla cosca facente capo agli UE); rende al contempo evidente la prospettata, alla vittima, capacità di interlocuzione sul tema con gli autori delle intimidazioni. Il tutto in assoluta coerenza logica con l'intraneità associativa coerentemente ritenuta dai giudici dell'appello ( si consideri che l'ED aveva segnalato l'attivismo del ricorrente nel settore delle estorsioni) in termini tali da ritenere giustamente superate le incertezze originariamente riscontrate dal primo decidente. 10.1.4. E' infine inammissibile l'ultimo motivo di ricorso per la aspecificità che connota la doglianza. La Corte argomenta sulla entità della riduzione garantita dal riconoscimento delle generiche, in termini non coincidenti con la massima espansione della attenuante in questione, facendo puntuale riferimento alla consistenza della partecipazione associativa riscontrata in capo all'imputato. E su tale motivazione nulla si osserva in senso contrario nel motivo di ricorso, che si sostanzia in una inammissibile rivendicazione, apodittica, di un diverso percorso argomentativo . Da qui la definitiva infondatezza del ricorso 11. Alla reiezione dei ricorsi segue la condanna delle parti private al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese del grado affrontate delle parti civili nei termini meglio indicati nel dispositivo che segue .
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna le parti private ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché a rifondere in solido alle parti civili Comune di Vazzano ' Comune di Acquaro e Comune di Gerocarne le spese sostenute nel presente 1 grado di giudizio che liquida in euro 3000 oltre Iva e Cpa per ciascuna di dette parti. Così deciso il 15 settembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente GI Conti Benedetto Paternò Raddusa -Phati all- Duck DEPOSITATO IN CANCELLERIA 15 GEN 2016 PREMA DI IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito E T R O S 26