Sentenza 8 aprile 2008
Massime • 1
Alla prescrizione della pena è di ostacolo la ricorrenza della recidiva, che sia stata contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2008, n. 17263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17263 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 08/04/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1039
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 024420/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di VENEZIA;
nei confronti di:
1) IG GI, N. IL 08/09/1959;
avverso ORDINANZA del 10/05/2007 GIUD. SORVEGLIANZA di PADOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. GALATI Giovanni, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per l'annullamento, con rinvio, del provvedimento impugnato.
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 10 maggio 2007 e depositata il 11 maggio 2007, il Magistrato di sorveglianza di Padova, provvedendo, su rinvio di questa Corte, giusta sentenza 5 dicembre 2006, ha respinto la richiesta del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia di conversione - per insolvenza del condannato - della pena pecuniaria di Euro 22.336,76 determinata con provvedimento di cumulo 28 giugno 1995, di quel generale ufficio a carico di OL IE;
e ha dichiarato estinta, per prescrizione, la ridetta pena.
2. - Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia, mediante atto del 29 maggio 2007, col quale denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all'art. 172 c.p., u.c., deducendo che, giusta sentenza 6 febbraio 1995, irrogatrice di pena compresa nel cumulo, era stata ritenuta, a carico del condannato, la recidiva infraquinquennale, sicché non poteva trovare applicazione la prescrizione della pena.
3. - Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 28 novembre 2007, ribadisce, col conforto della citazione di pertinente arresto di legittimità, che la recidiva preclude la prescrizione delle pena.
4. - Il ricorrente replica col ministero del difensore di fiducia, Paolo Marson, mediante atto recante la data del 30 gennaio 2008, depositato il 4 febbraio 2008, e con successivo atto del 1 aprile 2008, argomentando che il giudice aveva dichiarato la prevalenza delle attenuanti generiche sulla ritenuta recidiva, sicché la medesima dovrebbe reputarsi tanquam non esset ai fini della esclusione della prescrizione della pena.
5. - Il ricorso è fondato.
Ricorre la denunziata inosservanza della legge penale. La recidiva, ritenuta ai sensi dell'art. 99 cpv. c.p. in relazione alla citata condanna del 6 febbraio 1995 a pena compresa nel cumulo della cui esecuzione si tratta, impedisce la prescrizione della pena. Privo di pregio è il riferimento del difensore del condannato al concorso di circostanze attenuanti generiche e al giudizio di prevalenza delle stesse sulla recidiva.
Nè è pertinente la giurisprudenza citata nella memoria (alla prescrizione in materia di estinzione del reato peraltro prima della novella del 5 dicembre 2005 n. 251). L'esclusione della prescrizione della pena, consegue, infatti, alla stregua del chiaro tenore dell'art. 172 c.p., u.c. 2, non già alla applicazione della recidiva (epperò, nel concorso con circostanze attenuanti, solo nei casi in cui la recidiva comporti, se prevalente, l'inasprimento della pena, ovvero ne impedisca, se equivalente, la diminuzione), bensì alla mera ricorrenza della recidiva. Il condannato, infatti, conserva la qualità di recidivo (ostativa alla prescrizione della pena), pur se la recidiva, beninteso ritenuta (e non esclusa), sia risultata nel giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti minus valente.
Conseguono l'annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza di Padova.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza di Padova.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2008