Sentenza 7 luglio 1998
Massime • 1
Il beneficio della remissione del debito delle spese di procedimento e di mantenimento in carcere, previsto dall'art. 56 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) presuppone che la condotta sia stata costantemente regolare. Ne consegue che, ai fini della sua concessione, è necessario il decorso di un congruo periodo di tempo dall'inizio dell'espiazione della pena, che consenta una valutazione complessiva del comportamento tenuto dal condannato, compreso quello serbato in stato di libertà. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto illegittima la pronuncia del giudice di merito il quale aveva rigettato l'istanza del condannato sul rilievo che la valutazione del requisito della regolare condotta era prematura in relazione alla scadenza della pena inflitta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/1998, n. 4058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4058 |
| Data del deposito : | 7 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Camillo LOSANA Presidente del 7.7.1998
1. Dott. Paolo BARDOVAGNI Cons.relatore SENTENZA
2. " Giuseppe DE NARDO Consigliere N. 4058
3. " Stefano CAMPO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Dario DE PASCALIS Consigliere N. 11036/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CO NA, n. 26.10.1967 ad Ariano Irpino
avverso l'ordinanza in data 9.2.1998 del Magistrato di Sorveglianza di Avellino
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Bardovagni Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede dichiararsi inammissibile il ricorso
O S S E R V A :
CO NA ricorre per cassazione avverso ordinanza in data 9.2.1998 del Magistrato di sorveglianza di Avellino, il quale aveva respinto la domanda di remissione del debito per spese processuali e di mantenimento in carcere sul rilievo che la valutazione del presupposto della regolare condotta era prematura in relazione alla scadenza della pena (16.12.2007), poiché le finalità dell'istituto, da un lato premiali e dall'altro tese ad agevolare il reinserimento rimuovendo difficoltà di ordine economico, imponevano di differire il giudizio al momento in cui fosse imminente il rientro nel contesto sociale.
L'impugnazione, personalmente redatta, è ammissibile, contrariamente a quanto ritenuto dal P.M., perché, al di là di diffuse considerazioni in fatto - non apprezzabili in sede di legittimità - circa la regolare condotta sempre tenuta dal momento dell'inizio della detenzione (risalente al 24.6.1988), il ricorrente denuncia in sostanza l'erronea applicazione dell'art. 56 L. 26.7.1975 n. 354, osservando che la norma, come interpretata dal giudice a quo sarebbe vanificata, non consentendo un tempestivo intervento prima della conclusione della procedura esecutiva per il recupero delle spese (che non è stata, ne' potrebbe restare sospesa fino al momento, prossimo al termine dell'espiazione, in cui sarà ritenuta valutabile la condotta del condannato).
La doglianza è oltretutto fondata, nei termini e con le precisazioni di seguito esposte. In effetti, la regolare condotta deve essersi costantemente manifestata nel corso dell'esecuzione della pena, come si desume dall'ult. co. dell'art. 30 bis L. n. 354/1975, richiamato dal successivo art. .56; è perciò necessario che, dall'inizio dell'espiazione (o comunque dalla condanna, dovendosi, a seguito della sentenza 15.7.1991 n. 342 della Corte Costituzionale, tener conto eventualmente anche del comportamento serbato in libertà), sia trascorso un adeguato lasso di tempo, tale da consentire un ponderato giudizio sulla sussistenza del detto requisito (cfr. Cass., Sez. I, 2.12.1996/17.3.1997, Campanile). Ciò, tuttavia, non autorizza affatto l'ulteriore conclusione che la valutazione possa essere effettuata solo alla fine dell'espiazione, o in prossimità di essa:
l'art. 56 della L. n. 354/1975 prevede, come termine "ante quem" per la richiesta di remissione del debito, l'esaurimento della procedura di riscossione (dopo il quale, evidentemente, verrebbe meno lo scopo e l'interesse al beneficio). Il requisito della costante regolarità non può dunque che riferirsi alla condotta anteriore, indipendentemente dalla durata residua della pena (cfr. Cass., Sez. I, 23.10/16.11.1996, Calzone); ciò, del resto, in perfetta analogia con l'altro beneficio che richiede l'identico requisito comportamentale, e cioè il permesso premio di cui all'art. 30 ter della L. n. 354/1975, il quale per sua natura è concedibile in corso di espiazione, e non avrebbe senso al suo termine, sicché la costanza della regolare condotta non può che essere valutata con riferimento alla parte di pena già scontata, indipendentemente dall'entità del residuo.
In conclusione, di fronte alla domanda di remissione del debito presentata nel corso della detenzione il giudice dovrà valutare il presupposto della "costante," regolarità del comportamento del condannato con riferimento al segmento di pena già espiato, e potrà disattenderla se questo abbia avuto durata così breve da non consentire un univoco e ponderato giudizio, restando invece ininfluenti la scadenza della carcerazione e la sua distanza nel tempo.
L'ordinanza impugnata va perciò annullata, con rinvio per nuova valutazione alla stregua del principio di diritto ora enunciato.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Magistrato di Sorveglianza di Avellino.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 1998