Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/1998, n. 4058
CASS
Sentenza 7 luglio 1998

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Il beneficio della remissione del debito delle spese di procedimento e di mantenimento in carcere, previsto dall'art. 56 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) presuppone che la condotta sia stata costantemente regolare. Ne consegue che, ai fini della sua concessione, è necessario il decorso di un congruo periodo di tempo dall'inizio dell'espiazione della pena, che consenta una valutazione complessiva del comportamento tenuto dal condannato, compreso quello serbato in stato di libertà. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto illegittima la pronuncia del giudice di merito il quale aveva rigettato l'istanza del condannato sul rilievo che la valutazione del requisito della regolare condotta era prematura in relazione alla scadenza della pena inflitta).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/1998, n. 4058
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4058
    Data del deposito : 7 luglio 1998

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