Sentenza 10 settembre 2009
Massime • 1
L'omessa trasposizione su nastro magnetico, richiesta dal difensore dell'indagato, delle registrazioni delle intercettazioni poste a fondamento di una misura cautelare non comporta l'inutilizzabilità delle stesse intercettazioni. (In motivazione la Corte ha chiarito che la sanzione di inutilizzabilità non è in tal caso configurabile nemmeno a seguito dell'intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 336 del 2008).
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni, fini cautelari, difensore, diritti, P.M., obblighi, terminiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 10/09/2009, n. 37151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37151 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROSSI Bruno - Presidente - del 10/09/2009
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 149
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 027795/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RC VA N. IL 19/01/1981;
avverso ORDINANZA del 13/03/2009 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSAFRA UMBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza in data 13.3.2009, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria confermava l'ordinanza emessa in data 3.2.2009 dal GIP del Tribunale locale che applicava la custodia cautelare in carcere a RC NN (classe 1981) in ordine al reato di associazione finalizzata alla cessione di stupefacenti (capo V 4 della rubrica: D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74) nonché a quello di detenzione di cospicui quantitativi di stupefacente del tipo eroina e cocaina (capi T4 e U4).
Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore di fiducia di ET NN, deducendo i seguenti motivi.
1. La violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 267 c.p.p., - art. 268 c.p.p., comma 3, e art. 271 c.p.p.. In sintesi, ribadendo l'eccezione d'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche per violazione dell'art. 268 c.p.p., sollevata durante l'udienza camerale, rappresenta di aver,
con congruo anticipo rispetto alla data di udienza del riesame (documentandola con una certificazione di deposito dell'istanza presentata presso la segreteria del P.M. procedente), richiesto la trasposizione su nastro magnetico di tre conversazioni ambientali, volendo verificare la genuinità delle trascrizioni operate dalla P.G. e che è, pertanto, destituita di fondamento l'affermazione, contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo cui la richiesta difensiva era da considerarsi tardiva.
2. La violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 273 c.p.p., ed in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 - 74. Sostiene che con precedente ordinanza custodiate del 2.10.2008 il medesimo GIP aveva accolto la richiesta di applicazione della custodia cautelare nei confronti di 48 persone rigettando quella a carico del ET poiché non erano emersi sufficienti indizi per affermare che le conversazioni intercettate si riferissero al medesimo. Sicché l'impugnata successiva ordinanza sarebbe stata emessa in forza di nuovi elementi rappresentati dall'interrogatorio reso da NE AT (coindagato del ET) e dalle informazioni assunte da tali CA UA e IN DR: ma rileva che gli elementi integrativi raccolti non possono sorreggere il giudizio di alta probabilità di colpevolezza, come sostenuto dall'ordinanza impugnata. Questa, inoltre, è sprovvista di motivazione anche con riferimento all'ipotizzato coinvolgimento del ET nel consorzio criminoso di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Infatti, nessun elemento dimostrativo dell'esistenza dell'associazione o quanto meno dell'appartenenza del ricorrente alla stessa è stato indicato dal provvedimento impugnato ne' dall'ordinanza di custodia cautelare. Nè la ritenuta partecipazione ad alcuni episodi di cessione o di acquisto di stupefacente è sufficiente per ritenere integrata l'accusa di partecipazione al reato associativo in questione.
Il ricorso è infondato e dev'essere, pertanto, rigettato. Quanto al primo motivo di ricorso, non ricorre il vizio denunciato. Al riguardo, va rilevato, anzitutto, che la richiesta di trasposizione su nastro magnetico delle tre conversazioni ambientali intercettate, consentita a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 336 del 2008, è stata rivolta al P.M., come osservato dall'ordinanza impugnata, ad "immediato ridosso" (e non già con congruo anticipo, come nel caso contemplato da Cass. sez. 6^ n. 19150 del 26.3.09 rv. 243320) dell'udienza camerale per il riesame:
infatti, risulta depositata solo il 6.3,2009 e sollecitata il 10.3.2009 a fronte della data d'udienza fissata per l'11.3.2009. Deve riconoscersi, pertanto, che le rigide cadenze previste per l'udienza di riesame non consentivano di ritenere che la presentazione dell'istanza fosse avvenuta in tempo utile perché il P.M. fosse in grado di soddisfare la richiesta del difensore e questi, a sua volta, potesse porre tempestivamente a disposizione del Tribunale del riesame - ove necessario - le registrazioni stesse che il P.M. non è obbligato a trasmettere al giudice. La sopra richiamata sentenza della Corte Costituzionale va ad incidere, ampliandone la portata, sulle disposizioni dell'art. 268 c.p.p., che regolano le modalità di accesso della difesa alla conoscenza degli atti che riguardano le intercettazioni, creando a carico del Pubblico ministero, ancor prima che scatti l'obbligo di deposito di cui all'art. 268 c.p.p., comma 4, il dovere di depositare, o comunque di mettere a disposizione dell'indagato e del suo difensore, quando ne facciano richiesta, le registrazioni di comunicazioni telefoniche poste a fondamento di una misura cautelare personale già eseguita. E ciò, sempre che si versi nel caso in cui il PM non abbia trasmesso al GIP, con la richiesta cautelare, i nastri in questione. Infatti, per tale ipotesi il diritto di accesso è già garantito dall'art. 293 c.p.p. che regola gli adempimenti esecutivi della ordinanza cautelare, a carico dell'ufficio del GIP. Peraltro, la sentenza della Corte Costituzionale n. 336 del 2008 sarebbe andata ad incidere sulle forme e sulle modalità del deposito delle bobine, ampliando il diritto all'accesso delle registrazioni in capo all'indagato e al suo difensore, ma rimane oscuro come tale mutazione della disciplina in tema di intercettazioni avrebbe prodotto gli effetti di "inutilizzabilità" delle intercettazioni stesse dedotti dal ricorrente: non è stato, infatti, intaccato in alcun modo dalla richiamata pronuncia il preciso disposto dell'art. 271 c.p.p.. Deve dunque ritenersi che, come la violazione delle norme sul deposito delle registrazioni non rientra fra i casi di inutilizzabilità delle stesse previsti dall'art. 271 c.p.p., del pari non vi è ricompresa l'omessa consegna al difensore, che ne abbia fatto richiesta, di copia delle bobine registrate attesa la tassatività (cfh Cass. sez. 4^, 44518 del 2003, rv. 226815; n. 49306 del 2004, rv. 229922) dei casi di inutilizzabilità in quelli di intercettazioni avvenute fuori dei casi consentiti dalla legge e di violazione delle disposizioni di cui all'art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3, che non sono ravvisabili nel caso di specie.
Anche la seconda censura è infondata.
Va premesso che in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass. pen. Sez. 5^, 8.10.2008 n. 46124 Rv. 241997).
Ne consegue che non può trovare ingresso in questa sede la diversa valutazione proposta delle dichiarazioni rese dal coindagato NE (nella cui autovettura sono state effettuate le intercettazioni), da CA UA e IN DR il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. E l'ordinanza impugnata ha riportato, oltre ai puntuali e corretti accertamenti investigativi della P.G. che conducevano univocamente all'identificazione dell'odierno ET quale fornitore dello stupefacente (pag. 6 ord.) laddove, nel corso di una intercettazione ambientale del 20.9.2006 tra NI LO e NE AT, quest'ultimo diceva, fra l'altro, "... io ho forse il numero di quello che glie la da... ieri sera ho provato a telefonare ...ha squillato... ha squillato e non mi ha risposto": dagli accertamenti espletati risultava che l'utenza chiamata era intestata a ET IA, sorella del ricorrente che la sera successiva, avendo trovato le chiamate senza risposta, si era affrettata a richiamare l'utenza dalla quale provenivano, spiegando al NE che ora quella utenza non era più utilizzata dal fratello bensì era ormai sua. Inoltre, sono state riportate, ai fini identificativi, le eloquenti dichiarazioni del NE che, dopo l'iniziale ma significativa reticenza, ha poi chiaramente fatto riferimento all'odierno ricorrente, ritratto nella foto n. 3, come lo spacciatore o "il AN ("il fratello di quello sparato ad Arghillà", già indicato da TT QU come colui che era in società con tale EG che lo riforniva di stupefacente) al quale si riferiva nel corso delle conversazioni intercettate a bordo della sua auto (pagg.
7-8 ord.).
Analogamente, è stato tratteggiato a sufficienza il ruolo apicale svolto nel sodalizio criminoso da ET NN classe 1981, attraverso le parole di tale RA LO (pag. 5 ord.) e del predetto NE che hanno posto in evidenza la buona qualità dello stupefacente di varie tipologie (eroina e cocaina) fornito in cospicue quantità dall'odierno ricorrente al cugino ET US e a suo figlio ET NN cl. 1986 che coadiuvava il padre nello spaccio assieme a TO EG il quale si serviva anche della moglie e del RA.
È stato, dunque, individuato nelle sue componenti essenziali l'organismo associativo dedito al narcotraffico in un gruppo a prevalente struttura familiare con attribuzione dei ruoli (fornitore, spacciatori e sub spacciatori) dei singoli componenti, nonché la partecipazione consapevole ed apicale del ricorrente ad essa. Quindi, i nuovi elementi emersi dall'attività integrativa d'indagine, quantunque concentrati prevalentemente sulle dichiarazioni del coindagato NE che comunque rappresentano un indizio grave, valgono a suffragare ed avvalorare, elevandone la portata e valenza, i precedenti elementi indiziari ritenuti insufficienti per l'emissione della misura cautelare, ora anch'essi assurti al livello di gravita.
L'impugnata ordinanza ha dunque adempiuto a sufficienza all'onere motivatorio relativo all'esistenza dell'associazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e alla partecipazione del ricorrente al detto sodalizio.
Consegue il rigetto del ricorso e, con esso, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si deve mandare alla Cancelleria per l'adempimento di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per l'adempimento di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2009