Sentenza 21 maggio 2002
Massime • 1
In tema di condono, ai sensi della legge n. 413 del 1991,la sentenza della Commissione tributaria che dichiari estinto il giudizio, laddove è prescritta la forma dell'ordinanza (art. 34, comma quinto), deve essere impugnata con ricorso in Cassazione, atteso che l'Amministrazione, la quale avrebbe il potere di chiedere la revoca dell'ordinanza ove risultasse l'illegittimità della procedura di richiesta e liquidazione del tributo dovuto per fruire del beneficio, non potrebbe esperire altro rimedio per far valere l'inapplicabilità (ovvero l'applicabilità a condizioni diverse) del condono.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/05/2002, n. 7394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7394 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO SACCUCCI - Presidente -
Dott. ENRICO PAPA - Consigliere -
Dott. ANTONIO MERONE - Consigliere -
Dott. NINO FICO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE DRE PIEMONTE UFF II.DD RIVOLI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
ER TO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 199/98 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 09/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio GENOVESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Ufficio II.DD. di Rivoli notificava avviso di accertamento IRPEF per l'anno 1991 nei confronti di RD VI, considerato percettore di maggior reddito d'impresa, il quale impugnava l'atto di accertamento sostenendo di aver presentato istanza di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 3 (recte, art. 33), comma 10, della l. n. 413 del 1991, e di aver pagato quanto dovuto a seguito dell'avviso di rettifica IVA, notificatogli nel corso dell'anno 1993. La Commissione tributaria di primo grado accoglieva il ricorso.
L'Ufficio proponeva appello, affermando di ignorare il dedotto ravvedimento operoso e chiedeva dichiarasi la definitività dell'accertamento nei confronti del coniuge che non aveva presentato ricorso. La Commissione Tributaria Regionale dichiarava l'estinzione del giudizio, per l'avvenuto pagamento, come dimostrato dalle quietanze "emesse dal Servizio Riscossione ruoli".
2. Il Ministero delle Finanze ricorre avverso la decisione di appello con tre motivi.
2.1. Con il primo deduce una "violazione dell'art. 27 del d.Lgs. n. 546 del 1992 e l'omessa motivazione" della sentenza di secondo grado.
Innanzitutto, il provvedimento di estinzione del giudizio tributario avrebbe dovuto essere pronunciato con decreto presidenziale e non con sentenza. Tale diversa forma avrebbe permesso di revocare la decisione a seguito di comunicazione da parte dell'Ufficio dei motivi d'invalidità della dichiarazione integrativa.
L'art. 34, comma 5, della legge 413 del 1991 si limiterebbe a rendere inapplicabile solo l'art. 28, primo comma, del d.Lgs. n. 413 (reclamo contro i provvedimenti presidenziali), ma non toccherebbe anche l'art. 27 (esame preliminare del ricorso), che sarebbe con quello compatibile. Ne conseguirebbe che, in forza di tale raccordo normativo, verrebbe ad essere modificato solo il regime dei termini in cui tale revoca può essere domandata (non più 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, bensì a seguito dell'intervenuta liquidazione definitiva).
Venendo deciso con sentenza, l'impugnativa può essere espressa solo con ricorso per Cassazione.
2.2. Con il secondo lamenta una "violazione degli artt. 46 del d.Lgs n. 546 del 1992, 3, comma 10, della legge n. 413 del 1991 e 2697 cod. civ. e insufficiente motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia".
La sentenza avrebbe definito la pendenza della controversia sulla "scorta delle copie dei documenti da lui prodotti ed inseriti nel fascicolo", senza indicarli ne' precisandone la natura, e così non corrispondendo all'onere della motivazione.
Peraltro, dal fascicolo processuale si evincerebbe che le quietanze riguarderebbero le iscrizioni provvisorie del terzo ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973, depurate degli aggi del concessionario, che nulla avrebbero a che vedere con la pretesa definizione.
2.3. Con il terzo sostiene esservi stata una "violazione dell'art. 21 del d.Lgs. n. 546 del 1992 e del 112 cod. proc. civ. nonché l'omessa pronuncia su uno dei motivi d'appello o comunque l'omessa motivazione".
Vi sarebbe stato un palese difetto di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato poiché la decisione non avrebbe esaminato la richiesta dell'Amministrazione finanziaria riguardante la dichiarazione di definitività dell'accertamento nei riguardi del coniuge del ricorrente, per non avere impugnato l'accertamento, nel termine di 60 giorni dalla notifica.
3. L'intimato non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto, restandone assorbiti i restanti.
L'estinzione del giudizio per effetto del cd. "condono" di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, avviene attraverso un provvedimento pronunciato nella forma dell'ordinanza (art. 34, comma 5) e consegue solo se in sede amministrativa non risulti l'illegittimità della procedura di richiesta e liquidazione del tributo dovuto per il "condono". A tal uopo la disposizione in esame richiede la "esibizione da parte del contribuente di copia, anche fotostatica, della dichiarazione integrativa e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione della dichiarazione stessa" e stabilisce che gli Uffici comunichino "i motivi di invalidità delle dichiarazioni dai quali consegue la mancata estinzione della controversia". In tali casi non si produce l'effetto estintivo del processo (indicato dall'art. 19, comma 1, ult. parte, del d.P.R. n. 636 del 1972) e "l'ordinanza di estinzione è revocata" (art. 34,
comma 5). (A proposito dell'ipotesi estintiva di cui all'art. 48 della stessa legge n. 413 del 1991, la Corte, nella sentenza n. 4471
del 1999, ha già enunciato il principio di diritto, secondo cui, l'ordinanza estintiva del giudizio incide sul medesimo, definendolo, solo se in sede amministrativa non risulti illegittima la procedura di richiesta e liquidazione del tributo dovuto per condono, altrimenti essa deve essere revocata sulla base della sola comunicazione dell'Ufficio della inapplicabilità del condono, e, quindi, senza impugnazione o opposizione di questo, e senza che l'Ufficio, per la richiesta di revoca, possa ritenersi vincolato dal termine di trenta giorni di cui all'art. 22, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636).
La Commissione Tributaria Regionale, sulla base della documentazione prodotta dalle parti (e di diverso segno e contenuto) ha ritenuto di dichiarare estinto il giudizio, con provvedimento adottato in forma di sentenza, in luogo di quello dell'ordinanza, che l'Amministrazione impugna sostenendone l'erroneità formale e sostanziale. La parte pubblica ha ben ragione di dolersene poiché, come già da questa Corte deciso in altro analogo caso (Cassazione 9146 del 2000) "l'amministrazione, che - secondo il sistema - avrebbe potuto provocare la revoca dell'ordinanza di estinzione, non aveva, per far valere l'inapplicabilità (ovvero l'applicabilità a condizioni diverse) del condono, rimedio diverso" dal ricorso per Cassazione, in questa sede proposto.
La sentenza va, pertanto, annullata rinviando ad altra sezione della medesima Corte territoriale per il successivo svolgimento della censura attinente al merito: il suo esame è riservato al predetto giudice del rescissorio che, per effetto dell'enunciato principio, procederà all'ulteriore esame, provvedendo anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa e rinvia ad altra sezione della CTR del Piemonte, anche per le spese. Così deciso in Roma, nella sede della Corte di Cassazione, il 26 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2002