Sentenza 15 luglio 2009
Massime • 1
L'udienza preliminare, al pari del dibattimento, può essere sospesa ove la decisione sull'esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare complessità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/07/2009, n. 43981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43981 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 15/07/2009
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 1526
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 11745/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL PO AN N. IL 10/11/1966;
2) DI UC IR N. IL 09/10/1934;
3) LÙ NA n. il 08/02/1970;
avverso la SENTENZA del 04/11/2008 CORTE DI APPELLO di CALTANISSETTA;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Salzano;
che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Martello Nicola.
FATTO
Con sentenza in data 12 ottobre 2005 il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Enna, in esito al giudizio abbreviato, ha dichiarato IL SA AL, RC IN, LA Di UC e AR LÙ, rispettivamente presidenti delle sezioni elettorali nn. 2, 3, 5 e 6 per le elezioni amministrative del Comune di Aidone, colpevoli del reato di cui al D.P.R. n. 570 del 1960, art. 96 e al D.P. Regione Siciliana n. 3 del 1960, art. 23 per avere causato la nullità dell'elezione, ciascuno avendo insediato la propria sezione alle ore 16 del giorno 25 maggio 2002 anziché alle ore 6 del giorno 26 maggio, fissato per la votazione;
con la stessa sentenza ha anche riconosciuto la responsabilità del Di UC in ordine al delitto di falsità ideologica in atto pubblico, per avere disposto la formazione di un verbale nel quale l'insediamento della sezione era falsamente attestato come avvenuto alla data e all'ora previste dalla legge;
ha quindi condannato ciascuno alla pena di legge e tutti, in solido, al risarcimento dei danni derivati al Comune, costituitosi parte civile. A seguito di gravame la Corte d'Appello di Caltanissetta, in riforma della predetta sentenza, ha dichiarato non doversi procedere a carico degli imputati per essere i reati estinti per prescrizione, previa riqualificazione D.P.R. n. 570 del 1960, ex art. 90 del fatto rubricato come falsità ideologica in atto pubblico;
ha ritenuto, peraltro, che il termine prescrizionale fosse maturato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, per cui ha tenuto ferme le statuizioni civili.
Hanno proposto separati ricorsi gli imputati AL, Di UC e LÙ, per il tramite dei rispettivi difensori.
Col primo dei suoi due motivi il AL lamenta che non si sia fatto luogo alla propria assoluzione per mancanza di dolo. Elenca all'uopo una serie di circostanze, in numero di dodici, dalle quali assume doversi trarre il convincimento della sua perfetta buona fede, per avere egli agito nella convinzione di attenersi alle prescrizioni di legge. Insiste sulla mancanza di un qualsiasi movente, tale da spingere lui, al pari degli altri presidenti di sezione, a operare al fine di invalidare l'elezione. Rileva la carenza di motivazione, nella sentenza impugnata, in ordine allo specifico tema del dolo. Col secondo motivo lo stesso ricorrente si duole che la data di estinzione del reato ascrittogli, per intervenuta prescrizione, non sia stata collocata in epoca anteriore alla sentenza di primo grado. Osserva, a tal fine, che la sospensione del termine prescrizionale, valorizzata dal giudice di merito in relazione alla sospensione del procedimento disposta fino all'esito del contenzioso amministrativo per l'annullamento dell'elezione, non deve in realtà essere computata in quanto detto provvedimento di sospensione è stato emesso dal G.U.P. prima dell'accesso al giudizio abbreviato, e dunque al di fuori delle condizioni di cui all'art. 479 c.p.p.. Il ricorso del Di UC ricalca, anche testualmente, quello del AL or ora descritto, arricchendosi tuttavia nel primo motivo di un'ulteriore censura riferita all'imputazione di falsità ideologica. Osserva in proposito il ricorrente che, non essendo previsto un illecito di falso colposo, per la punibilità è richiesta la prova del dolo: e sul punto denuncia una totale carenza di motivazione nella sentenza impugnata.
Anche il ricorso della LÙ ripercorre le stesse linee argomentative che informano l'analogo gravame del AL, nella formulazione di entrambi i motivi in cui si articola. Questa ricorrente si cura, in aggiunta, di trascrivere nel primo motivo il contenuto di due deposizioni testimoniali dalle quali dovrebbe trarsi conferma delle circostanze di fatto dedotte a riprova della propria buona fede.
DIRITTO
La trattazione va condotta facendo preminente riferimento - salvo estensione della disamina ove opportuno - ai motivi di ricorso dedotti dal Cali, siccome comuni a tutti e tre i ricorrenti. Il primo di essi è infondato, non sussistendo il denunciato vizio di carenza motivazionale in ordine al dolo.
Il collegio di secondo grado si è effettivamente soffermato in modo pressoché esclusivo sulla problematica attinente all'errore (statuendo l'infondatezza della sua prospettazione): ma ciò soltanto perché i motivi di appello sollecitavano un approfondimento del tema col sostenere che vi fosse stata, da parte degli imputati, un'erronea percezione della realtà. Sugli aspetti inerenti alla configurabilità del dolo, sotto il profilo della volontarietà dell'evento costituito dalla nullità dell'elezione, si era già ampiamente diffuso il G.U.P. di Enna nella sentenza di primo grado;
ha ritenuto infatti quel giudice, in esito all'analitica valutazione delle emergenze fattuali, che gli odierni ricorrenti avessero insediato i seggi elettorali nel pomeriggio antecedente il giorno previsto, nella consapevolezza della violazione di legge insita in tale scelta e accettando il rischio, del quale non potevano non essere consapevoli, di vanificare il risultato delle operazioni elettorati. Traendo da ciò le conseguenze giuridiche, ha ravvisato la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato sotto il profilo del dolo eventuale.
Siffatta linea argomentativa non è stata sottoposta a critica nei motivi di appello, se non in termini del tutto generici e riconducibili comunque alla teoria dell'errore, nonché all'ipotizzata scriminante putativa (come tale basata, ancora una volta, su una pretesa errata percezione della realtà) dell'adempimento di un dovere.
Conclusivamente, la Corte d'Appello ha dato argomentata risposta alla doglianza sottoposta al suo esame, mentre nella parte riguardante la ritenuta esistenza del dolo eventuale la sentenza di appello deve intendersi integrata da quella di primo grado, non utilmente contrastata da specifici motivi di gravame.
Nè giova alla ricorrente LÙ sottoporre all'attenzione di questa Corte il contenuto delle deposizioni testimoniali che assume a sè favorevoli, non essendo consentita nel giudizio di legittimità la rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. 15 marzo 2006 n. 10951); mentre il riferimento fatto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) anche agli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" non vale a mutare la natura del giudizio di legittimità come dianzi delimitato, rimanendovi comunque estraneo il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Cass. 22 marzo 2006 a 12634). Considerazioni analoghe a quelle precedentemente esposte sono da svolgere in ordine all'imputazione di falsità ideologica, inizialmente ascritta al Di UC con richiamo all'art. 479 c.p. e riqualificata in appello D.P.R. n. 570 del 1960, ex art. 90; ha rilevato il G.U.P. di Enna che la volontarietà del fatto non può essere posta in discussione in quanto, pur ammettendo la possibilità di un errore materiale nell'indicazione del giorno, non sarebbe pensabile che il Di UC non si fosse reso conto di insediare il seggio alle ore 16.00, anziché alle ore 6.00 dell'indomani; in aggiunta a ciò ha rimarcato come il segretario avesse segnalato al presidente il preteso errore (che dunque, almeno da quel momento, non poteva più essere ignorato) nell'indicazione della data e dell'ora, e il Di UC si fosse rifiutato di far luogo alla correzione del verbale, riservandosi di sottoporre la cosa all'adunanza dei presidenti. Anche tale percorso motivazionale non è stato oggetto di specifica confutazione nei motivi di appello, nei quali l'imputato si è limitato a invocare l'errore materiale scusabile, con deduzione affatto generica: sicché la vicendevole integrazione delle sentenze di primo e di secondo grado, confluite in un prodotto unico e inscuidibile (v. Cass. 13 novembre 1997 n. 11220: nonché le successive conformi Cass. 20 gennaio 2003 n. 11878; Cass. 7 febbraio 2003 n. 23248; Cass. 10 gennaio 2007 n. 5606), soddisfa pienamente l'obbligo di motivazione sul punto in questione.
Quanto all'epoca di maturazione del termine prescrizionale, investita dal secondo motivo d'impugnazione comune a tutti i ricorrenti, deve considerarsi giuridicamente corretta l'applicazione data dal giudice di merito all'art. 479 c.p.p. in considerazione della pendenza della controversia in sede amministrativa, per quanto l'evento sospensivo sia intervenuto prima dell'ammissione al giudizio abbreviato. Esattamente, invero, la Corte d'Appello ha osservato che le modifiche apportate al codice di procedura penale hanno trasformato l'udienza preliminare, rendendola pienamente giurisdizionalizzata: con la conseguenza per cui le norme precedentemente formulate per il giudizio, pur in mancanza di un espresso coordinamento, devono reputarsi ora applicabili anche all'udienza preliminare. La menzione delle "più recenti modifiche al codice di procedura penale" in materia, censurato come criptico dalla difesa dei ricorrenti AL e Di UC, è chiaramente riferibile alle norme contenute nella L. 16 novembre 1999, n. 479, artt. da 18 a 26: le quali, apportando nuovi e più garantistici criteri alla delibazione cui il giudice è chiamato nell'udienza preliminare, hanno sotto più aspetti assimilato la disciplina di questa a quella del dibattimento. E proprio all'ambito di tale assimilazione va ricondotto, in via interpretativa, l'esercizio del potere di disporre la sospensione del procedimento, allorquando la pendenza della controversia su una questione civile o amministrativa di particolare complessità possa influire sulla decisione da assumersi in sede penale. Giuridicamente corretta è stata, pertanto, la statuizione con la quale il G.U.P. ha sospeso il procedimento in applicazione estensiva dell'art. 479 c.p.p.: donde la correlata sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 159 c.p. (nel testo previgente, applicabile ratione temporis).
I ricorsi proposti sono dunque da disattendere sotto ogni profilo. Al rigetto consegue la condanna dei ricorrenti - singolarmente, per disposto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 67, comma 2, lett. b) - al pagamento delle spese processuali.
Spetta alla parte civile le rifusione delle spese di difesa sostenute nel presente giudizio di legittimità; la relativa obbligazione, di carattere solidale, è quantificata in Euro 2.800,00, comprensivi degli onorari difensivi, da maggiorarsi in ragione degli accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali, nonché in solido alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che si liquidano in complessivi Euro 2.800,00, comprensivi di onorari difensivi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2009