Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/06/2026, n. 19143
CASS
Sentenza 11 giugno 2026

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  • Rigettato
    Contestazione di indeducibilità degli interessi passivi per antieconomicità

    La Corte di Cassazione ha ritenuto che l'antieconomicità, per essere rilevante ai fini della deducibilità dei costi, debba essere accertata secondo criteri quantitativi e comparativi, rapportati ai dati contabili dell'impresa o al mercato. In assenza di tali criteri, la valutazione di antieconomicità si traduce in un sindacato sulle scelte imprenditoriali, che è precluso all'amministrazione finanziaria.

  • Accolto
    Violazione dei principi di antieconomicità e inerenza

    La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che l'antieconomicità è un elemento dal quale può desumersi la non inerenza del costo, ma tale valutazione implica un accertamento in fatto secondo criteri quantitativi e comparativi. La Corte ha ritenuto che la CTR abbia errato nel basare la valutazione di antieconomicità su elementi qualitativi e nel ritenere che gli interessi passivi sfuggano a qualsiasi valutazione di inerenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/06/2026, n. 19143
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19143
    Data del deposito : 11 giugno 2026

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