Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2010, n. 31691
CASS
Sentenza 10 giugno 2010

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È legittima la dichiarazione di contumacia di collaboratore di giustizia ammesso a programma di protezione, che abbia tardivamente fatto pervenire la certificazione medica utile ad ottenere il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento, non potendo tale soggetto considerarsi equiparato a una persona detenuta, giacché egli viene solo trasferito in un luogo protetto, dove non perde la propria libertà personale, ma subisce solo limitazioni della libertà di domicilio o di circolazione sulla base di un programma predisposto a salvaguardia della propria incolumità, liberamente accettato e sottoscritto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2010, n. 31691
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31691
    Data del deposito : 10 giugno 2010

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