Sentenza 10 giugno 2010
Massime • 1
È legittima la dichiarazione di contumacia di collaboratore di giustizia ammesso a programma di protezione, che abbia tardivamente fatto pervenire la certificazione medica utile ad ottenere il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento, non potendo tale soggetto considerarsi equiparato a una persona detenuta, giacché egli viene solo trasferito in un luogo protetto, dove non perde la propria libertà personale, ma subisce solo limitazioni della libertà di domicilio o di circolazione sulla base di un programma predisposto a salvaguardia della propria incolumità, liberamente accettato e sottoscritto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2010, n. 31691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31691 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 10/06/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 595
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 4168/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZO CE N. IL 26/06/1955;
avverso la sentenza n. 3/2007 CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO del 29/09/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI Raffaele;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI RI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. NAPULI Bruno Filippo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 29.9.09 la Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro ha ridotto da anni 10 di reclusione ad anni 9 e mesi 8 di reclusione la pena inflitta a ZO EL dal G.U.P. del Tribunale di Catanzaro con sentenza del 3.3.2006, emessa col rito abbreviato.
2. Il G.U.P. di Catanzaro aveva ritenuto ZO EL penalmente responsabile di quattro omicidi, rispettivamente in danno di US TO, CA MA, LE OS PP e LL RA;
di due tentati omicidi, rispettivamente in danno di CA US e BR RO, oltre dei rispettivi reati satelliti di illegale porto e detenzione di armi;
di avere costituito un'associazione armata di tipo mafioso denominata "cosca di Mesoraca"; di aver diretto un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti;
di due rapine aggravate in danno rispettivamente di FA PP e AN CA;
ed era pervenuto all'irrogazione della pena anzidetta concedendogli le attenuanti generiche equivalenti rispetto alle aggravanti contestategli;
riducendogli la pena per il rito abbreviato prescelto, nonché procedendo alla diminuzione di pena prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 8 (c.d. dissociazione attuosa), essendo divenuto il
ZO collaboratore di giustizia ammesso al programma di protezione, per avere fornito un prezioso contributo per ricostruire la vita del clan mafioso che aveva imperversato sul territorio di Mesoraca dal 1990 al 1996 e per averne consentito lo smantellamento.
3. La Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro ha disposto la riduzione di pena anzidetta avendo dichiarato estinti per prescrizione alcuni dei reati ascritti al ZO e precisamente il reato di cui al capo d) della rubrica, limitatamente alla ricettazione ed all'illecita detenzione e porto di arma comune da sparo e di arma clandestina;
i reati sub e); sub g); sub i); sub m); sub q1); sub r1); sub s1); sub t1) e sub u1), tutti concernenti illecita detenzione e porto in luogo pubblico di armi, nonché sub s) (rapina aggravata in danno di FA PP) e sub t) (rapina aggravata in danno di AN CA).
4. I giudici di merito sono pervenuti alla declaratoria di penale responsabilità del ZO sulla base delle confessioni rese dal medesimo, nonché sulle ulteriori propalazioni effettuate dagli altri collaboratori di giustizia CI AN, HI IO e TT CA.
5. Avverso detta sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro ricorre per cassazione ZO EL per il tramite del suo difensore, che ha dedotto quattro motivi di ricorso. Col primo motivo lamenta violazione di legge per avere la Corte territoriale dichiarato la sua contumacia, sebbene egli avesse tempestivamente rappresentato, tramite il Servizio Centrale di Protezione, il suo legittimo impedimento a partecipare all'udienza per motivi di salute e pur avendo dichiarato di volere presenziare all'udienza.
Col secondo motivo lamenta violazione di legge, in quanto, essendogli state riconosciute le attenuanti generiche equivalenti rispetto alle contestate aggravanti, nonché la diminuente di cui alla L. n. 203 del 1992, art. 8, la pena per il reato più grave contestatogli al capo f) della rubrica (concorso morale in omicidio) non era più quella dell'ergastolo, ma quella di anni 16 di reclusione, determinata con riferimento alla pena massima stabilita per il delitto di omicidio non circostanziato (anni 24 di reclusione, ridotta di 1/3 per effetto della citata diminuente di cui all'art. 8 della L. n. 203 del 1992); pertanto il tempo necessario per la prescrizione andava computato su detta pena di anni 16 di reclusione, secondo il più favorevole computo contenuto nella L. n. 251 del 2005, essendo stata la sentenza di primo grado emessa il 3.3.06. Col
terzo motivo lamenta violazione del principio del "ne bis in idem", di cui all'art. 649 c.p.p., ritenendo il presente processo mera reiterazione di uno precedente, conclusosi con sentenza della Corte di Cassazione del 26.2.09, la quale, respingendo il ricorso proposto dal P.G., aveva confermato la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro del 6.7.05, con la quale egli era stato assolto dal medesimo reato associativo di cui all'art. 416 bis c.p., contestatogli nella presente sede al capo a) della rubrica, anche perché, secondo il ricorrente, i fatti di cui al presente processo erano stati contestati come commessi in un arco di tempo compreso fra il 1990 ed il 1993, mentre la sentenza, con la quale egli era stato assolto, aveva abbracciato fatti svoltisi in un arco di tempo più esteso e cioè fino al 1996, con un maggior numero di presunti associati.
Col quarto motivo lamenta violazione di legge e motivazione contraddittoria in ordine al trattamento sanzionatorio inflittogli, in quanto la Corte territoriale, pur avendo dichiarato estinti per prescrizione alcuni reati (quello di cui al capo d) della rubrica, limitatamente alla ricettazione ed all'illecita detenzione e porto di arma comune da sparo e di arma clandestina;
quelli di cui ai capi e);
g); i); m); q1); r1); s1); t1); u1); s) e t)), aveva ridotto la pena inflittagli in primo grado di appena 4 mesi, senza dare alcun conto dei criteri oggettivi e soggettivi seguiti.
6. È infondato il primo motivo di ricorso proposto da ZO EL.
7. Con esso il ricorrente lamenta che il processo in grado di appello si era svolto in sua contumacia, pur avendo egli fatto presente, tramite il competente Servizio Centrale di Protezione, al quale era affidato, siccome collaboratore di giustizia ammesso al programma di protezione, che intendeva partecipare al processo e che era impossibilitato ad intervenirvi per motivi di salute. Incensurabile nella presente sede, siccome conforme ai canoni della logica e della non contraddizione è invero la motivazione addotta dalla Corte territoriale per ritenere inadeguata la giustificazione addotta, non avendo il ricorrente fatto pervenire in tempo utile la relativa certificazione medica, attestante una sua infermità così grave da impedirgli di prendere parte all'udienza; ed è pacifico che detta certificazione medica è pervenuta dopo l'espletamento dell'udienza.
Si osserva invero che il collaboratore di giustizia ammesso al programma di protezione non è equiparabile a persona detenuta, in quanto egli viene solo trasferito in un luogo protetto, dove non perde la propria libertà personale, ma subisce limitazioni della propria libertà di domicilio o di circolazione in base ad un programma predisposto a salvaguardia della sua incolumità, liberamente accettato e sottoscritto (cfr. Cass. 6, 9.3.99 n. 849, rv. 213916); pertanto il ricorrente era tenuto a far pervenire in modo tempestivo la documentazione medica alla Corte territoriale procedente, si che, in assenza di detta documentazione, correttamente quest'ultima l'ha dichiarato contumace.
8. È altresì infondato il secondo motivo di ricorso proposto dal ricorrente, concernente la mancata applicazione della prescrizione anche per i reati di omicidio e ciò sebbene la pena dell'ergastolo, prevista per il delitto di omicidio aggravato ascrittogli al capo f) della rubrica gli fosse stata in concreto ridotta ad anni 16 di reclusione per effetto delle diminuenti in concreto riconosciutegli. Va invero rilevato che l'art. 157 c.p., così come introdotto dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, comma 1, applicabile nella specie al ricorrente, essendo stata la sentenza di primo grado emessa nei suoi confronti il 3.3.06 e quindi in epoca successiva all'8.12.05, espressamente dispone al comma 8 che la prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti, si che occorre unicamente tener conto della pena fissata dalla legge, senza che possa avere alcuna influenza al riguardo la determinazione in concreto della pena, come disposta in concreto dal giudice in esito al processo di merito;
e va aggiunto che il legislatore ha in tal modo autorevolmente avallato un costante orientamento giurisprudenziale, formatosi sul punto con riferimento all'anteriore versione dell'art. 157 c.p., che non conteneva alcuna specifica determinazione del tipo di quella enunciata nell'attuale comma ottavo (cfr. Cass. 1^, 22.10.09 n. 41964, rv. 245080). 9. È infondato il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione del principio del "ne bis in idem", di cui all'art. 649 c.p.p.. 10. È noto che, alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte, ai fini dell'applicazione del principio anzidetto per medesimo fatto deve intendersi l'identità di tutti gli elementi costitutivi del reato e cioè la condotta, l'evento ed il nesso di causalità, da considerare non solo nella loro dimensione storico - naturalistica, ma anche in quella giuridica, ben potendo un soggetto far parte in coincidenza temporale di due diverse associazioni criminose (cfr. Cass. 1^, 21.4.06 n. 19787, rv. 234176; Cass. 1^, 5.11.08 n. 44860, rv. 242197). Applicando i principi giurisprudenziali anzidetti al caso in esame, si rileva che la sentenza impugnata, con motivazione incensurabile nella presente sede, siccome conforme ai canoni della logica e della non contraddizione, ha indicato i validi motivi per cui nella specie non era ravvisabile l'asserita violazione dell'art.649 c.p.p., essendo stato specificato che nel precedente procedimento
(c.d. processo "eclisse") al ZO era stato contestato di aver fatto parte di una sorta di super associazione, di un'organizzazione cioè nella quale era confluita la stragrande maggioranza dei componenti delle diverse bande criminose operanti nei comuni di Crotone, Ciro, Strangoli, Rocca di Neto, Vasabona, Mesoraca ed altri, allo scopo di assumere il controllo totale di tutto il comprensorio della provincia di Crotone. Al contrario i fatti addebitati al ricorrente nell'odierno processo erano stati commessi dal medesimo quale ideatore e capo, assieme a ZO RI ON, di una cosca mafiosa operante nell'esclusivo ambito del Comune di Mesoraca nella prima metà degli anni novanta e costituitasi in contrapposizione a tale US TO, ucciso nel settembre 1990. I fatti relativi a tali due processi erano pertanto nettamente distinti, come diversi erano stati i soggetti indicati come partecipi di tali due diverse associazioni criminose.
11. È infondato anche il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta carenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena disposta nei suoi confronti. 12. Si osserva invero che la sentenza impugnata, dopo avere doverosamente dichiarato l'estinzione di alcuni reati ascritti al ricorrente per intervenuta prescrizione, ha disposto in favore del ricorrente una diminuzione di pena di anni 1 di reclusione per le attenuanti generiche, viceversa a lui concesse solo equivalenti alle contestate aggravanti dal primo giudice;
ed ha altresì adeguatamente motivato in ordine all'entità della riduzione di pena disposta in favore del ricorrente, avendo fatto riferimento all'art. 133 c.p. ed al rilevante contributo causale da lui offerto alla commissione dei delitti ascrittigli, in tal modo dimostrando di avere attentamente valutato le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti si sono svolti e la personalità del ricorrente.
È da ritenere quindi che la Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro abbia adeguatamente adempiuto l'obbligo di motivare in concreto la determinazione della pena, avendo essa fatto concreta applicazione di tutti gli elementi ritenuti determinanti o rilevanti allo scopo, nell'ambito dei criteri oggettivi e soggettivi offerti dall'art. 133 c.p. (cfr., in termini, Cass. 6, 2.7.98 n. 9120).
13. Il ricorso proposto da ZO EL va pertanto respinto, con sua condanna, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2010