Sentenza 9 aprile 2002
Massime • 1
Il provvedimento con cui il tribunale, adito con ricorso ex art. 13 D.Lgs. n. 286 del 1998 avverso il decreto di espulsione dello straniero emesso dal prefetto, dichiara la propria incompetenza non è impugnabile con istanza di regolamento (necessario) di competenza, bensì con ricorso ordinario per cassazione ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ. (il quale, del resto, al primo comma, n. 2, prevede proprio la deduzione delle questioni riguardanti la competenza allorché non sia prescritto il regolamento di competenza), che costituisce l'unico mezzo di impugnazione ammesso, avverso la decisione sul ricorso in questione, dall'art. 13 bis, ultimo comma, D.Lgs. cit., introdotto dall'art. 4 D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/2002, n. 5048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5048 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - rel. Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: IJ AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI DONNA OLIMPIA 6, presso l'avvocato MICHELE PETRELLA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO PREFETTO DELLA PROVINCIA DE L'AQUILA;
- intimati -
avverso la sentenza del Tribunale di ROMA, depositata il 06/02/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso per regolamento di competenza in cui si deve convertire il ricorso per cassazione.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Roma, pronunciando su ricorso della cittadina romena HT TA contro il decreto di espulsione del Prefetto di L'Aquila emesso il 24 gennaio 2001, con provvedimento del 6 febbraio 2001, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio e la competenza del Tribunale di L'Aquila, essendo quest'ultimo il luogo in cui aveva sede l'autorità che ha disposto l'espulsione (art. 13, comma 9^ del d.lvo 286 del 1998).
Per la cassazione del provvedimento la HT ha proposto ricorso per due motivi. il Prefetto dell'Aquila non ha spiegato difese.
Motivi della decisione
Giova, anzitutto, rilevare che il provvedimento del Tribunale di Roma ha statuito esclusivamente sulla propria competenza territoriale, escludendola e dichiarando quella del Tribunale dell'Aquila, che è il luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione (art. 13, comma 9^ del T.U. appr. con d.lgs. 286 del 1998, come modificato dall'art. 3 d.lgs 113 del 1999). E
tuttavia, lo stesso non era impugnabile con il rimedio del regolamento di competenza stabilito dall'art. 42 cod. proc. civ., non solo per le sentenze emesse con il rito ordinario, ma anche in seguito ai provvedimenti adottati in sede di volontaria giurisdizione allorché gli stessi risolvono una questione di competenza prospettata dalle parti o sollevata d'ufficio, limitandosi soltanto a tale statuizione ed assumendo sul punto contenuto sostanziale di sentenza (Cass. 4167/1989; 1789/1987; 1416/1983): in quanto il regime impugnatorio avverso i provvedimenti di espulsione dello straniero regolato dall'art. 11 della legge 40 del 1998, recante disposizioni interamente riprodotte dall'art. 13.del T.U. appr. con d.lgs. 286 del 1998, che prevedeva, in forza del rinvio agli art. 737 e segg. cod. proc. civ. la reclamabilità del provvedimento stesso innanzi al
Tribunale e la ricorribilità ai sensi dell'art. 111 Costit. della sola decisione al riguardo adottata da questo giudice, è stato radicalmente mutato con l'art. 4 del d.lgs. 113 del 1999,in forza del quale è stata espressamente statuita la non reclamabilità della decisione del Tribunale. E ne è stata ammessa la sola impugnabilità mediante il ricorso ordinario per cassazione, a simiglianza di quanto previsto dall'art. 23 della legge 689 del 1981 per il giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa.
D'altra parte, questa innovazione, oltre a risultare del tutto aderente alla principale ratio della nuova normativa, individuata dalla Corte Costituzionale nella "necessità di una sollecita definizione del procedimento di impugnazione", in quanto rispondente "senza dubbio all'interesse generale di un razionale ed efficiente controllo dell'immigrazione da paesi extracomunitari" (Corte Costit. 161/2000; 485/2000), e, quindi, di concentrare e semplificare anche il sistema delle impugnazioni, non pregiudica le ragioni che la parte potrebbe far valere con il rimedio di cui all'art. 42 cd. proc. civ. nei confronti del provvedimento che pronuncia soltanto sulla competenza: posto che fra i motivi del ricorso ordinario per cassazione l'art. 360 n. 2 cod. proc. civ., prevede proprio la deduzione delle questioni riguardanti la competenza allorché, come nella fattispecie non è prescritto o non è esperibile il regolamento di competenza.
Ciò posto, la Corte osserva che il ricorso è inammissibile: in ordine, infatti al primo motivo, la HT difetta di interesse a sollecitare, peraltro in terminì del tutto generici, una verifica della avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione davanti al Tribunale, alla controparte:
in quanto detto interesse appartiene esclusivamente al Prefetto, a tutela del quale è posta la relativa norma;
e che nel caso, invece, ha inviato al Tribunale le opportune informazioni in merito alla disposta espulsione, nelle quali ha eccepito l'incompetenza per territorio del giudice unico presso detto Tribunale, perciò ottenendo una pronuncia conforme alle proprie richieste. Ma è inammissibile anche il secondo motivo con il quale la ricorrente ha dedotto l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lvo 113 del 1999,per contrasto con gli art. 2, 3, 10, 24 e 25 Costit. laddove ha introdotto la competenza per territorio del giudice del luogo ove è stato emesso il provvedimento di espulsione (in luogo di quella del giudice del luogo ove egli ha la dimora):
anzitutto perché la HT ha fondato l'eccezione proposta sulla mera tautologica considerazione che la norma mirerebbe ad ostacolare lo straniero, perciò ponendosi in contrasto anche con i diritti fondamenali della persona ed i principi ispiratori dell'ordinamento europeo, senza indicare neppure le fonti normative comunitarie di tali diritti asseritamente violati, ne' tanto meno le ragioni per cui la modifica della competenza territoriale non sarebbe rispettosa di ciascuno dei precetti della Costituzione., peraltro solo genericamente invocati nell'intestazione del motivo di censura. E, quindi, perché la Corte Costituzionale ha ripetutamente enunciato il principio che rientra nelle valutazioni discrezionali del legislatore non solo la conformazione degli istituti processuali, ma anche in particolare, la determinazione delle competenze e la ripartizione della giurisdizione, purché effettuate nei limiti della ragionevolezza ( 451/97; 429/91; 228/98): limiti che nel caso non appaiono violati neppure in relazione al diritto di difesa della ricorrente (art. 24 Costit.): posto che nessuna lesione o limitazione allo stesso deriva dalla norma censurata, la quale invece consente allo straniero di individuare il foro competente per territorio attraverso il richiamo ad un criterio oggettivo ed immediatamente ricavabile dallo stesso decreto di espulsione;
oltrecché collegato principalmente con il luogo in cui è commessa e/o accertata la condotta che ha dato luogo al provvedimento, a simiglianza di quanto avviene nel sistema della competenza per territorio recepita dal vigente cod. proc. pen. (art. 8 e segg.).
Nessuna pronuncia va emessa in ordine alle spese processuali, perché il Prefetto, cui l'esito del giudizio è stato favorevole, non ha spiegato difese.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2002