Sentenza 12 luglio 1999
Massime • 1
La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 51 del d.P.R. 5 aprile 1950 n. 221 dell'azione disciplinare nei confronti degli esercenti professioni sanitarie è interrotta con effetto istantaneo ai sensi dell'art. 2945 primo comma cod. civ., dal promovimento della detta azione disciplinare in sede amministrativa, mentre per la fase giurisdizionale davanti alla Commissione Centrale è applicabile il secondo comma del menzionato art. 2945 che prevede l'effetto permanente dell'interruzione (Nella specie il principio è stato affermato in relazione a procedimento disciplinare a carico di un medico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/07/1999, n. 7340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7340 |
| Data del deposito : | 12 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da:
CI RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI GUIDO FRANCESCO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato ANTONIO GARIBALDI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ORD MEDICI CHIRURGHI ODONTOIATRI PROV DI GENOVA, PROCURATORE GENERALE PRESSO TRIBUNALE GENOVA;
MINISTERO DELLA SANITÀ, COMM ESER PROF SAN;
- intimati -
avverso la decisione n. 213/97 della COMMISSIONE CENTRALE ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE di ROMA, emessa il 03/10/97 e depositata il 30/12/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/99 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato Guido Francesco ROMANELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 31 gennaio 1989, l'USSL, inviava all'ordine dei medici chirurghi della provincia di Genova una nota con la quale si segnalava che il dott. OR VA, medico specialista radiologo con un contratto di dodici ore settimanali presso un poliambulatorio del servizio pubblico, si era assentato per malattia dal 30 settembre 1988 al 7 gennaio 1989, per complessivi centoventi giorni. In data 2 novembre 1988 era risultato assente dal proprio domicilio in occasione di una visita di controllo. Nello stesso periodo risultava aver svolto attività libero professionale presso il proprio studio radiologico, come dimostrato dalle prescrizioni (in numero di 129) inviate alla USSL, per il rimborso.
A seguito della convocazione del Presidente dell'ordine, il dott. VA deduceva che era stato affetto da sindrome ansiosa, gastroduodenite e insonnia;
che si era recato in montagna a fini di riposo;
che al ritorno aveva frequentato saltuariamente il proprio studio, ubicato di fronte all'abitazione, prescrivendo terapie indilazionabili richiestegli da pazienti.
Il procedimento penale promosso nei suoi confronti si era concluso con la declaratoria di non luogo a procedere per intervenuta amnistia. A conclusione del procedimento disciplinare, la Commissione medici chirurghi riteneva il dott. VA responsabile di violazione delle regole deontologiche e gli irrogava la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per un mese. Il dott. VA proponeva ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le commissioni sanitarie, che, con decisione del 30 dicembre 1997, respingeva il gravame. Avverso tale decisione il dott. VA propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi e illustrato con memoria. Gli intimati - Ministero della sanità, Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Genova, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova - non hanno svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta il vizio di omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonché la violazione dell'art. 51 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221. Il ricorrente deduce che la Commissione centrale aveva omesso di esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata "verbalmente" dal difensore del ricorrente all'udienza di discussione del 3 ottobre 1997. Quanto, poi, al decorso del termine prescrizionale, il ricorrente espone che il comportamento assunto quale illecito disciplinare era stato posto in essere nel 1988; che la sanzione disciplinare era stata deliberata dall'Ordine nella riunione del 16 luglio 1991 e comunicata con lettera del 17 luglio 1991; che tale sanzione era stata impugnata con ricorso notificato il 12 agosto 1981; che la Commissione centrale aveva respinto il ricorso con decisione del 3 ottobre 1997, n. 213, quando invece avrebbe dovuto dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare. Il motivo è infondato.
Può prescindersi da considerazioni più specifiche attinenti alla proposizione "verbale" dinanzi alla Commissione centrale dell'eccezione di prescrizione, in quanto, comunque, non risulta maturato il termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 51 del D.P.R. n. 221 del 1950.
In ordine al regime della prescrizione prevista dal citato art. 51, la più recente giurisprudenza di questa Corte - condivisa dal collegio distingue il procedimento amministrativo di irrogazione della sanzione dalla fase giurisdizionale innanzi alla Commissione centrale. Con riferimento al procedimento amministrativo si è ritenuta applicabile la regola dell'interruzione ad effetto istantaneo di cui al primo comma dell'art. 2945 c.c., con la conseguenza che dal momento dell'atto interruttivo inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione;
diversamente per la fase giurisdizionale si è fatta applicazione del secondo comma dell'art. 2945, che prevede la c.d. interruzione permanente o interruzione- sospensione (v. Cass. S.U. 2 giugno 1997, n. 4909; nonché con riguardo all'art. 51 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato - che prevede una disciplina di uguale tenore -: Cass. S.U. 5 febbraio 1995, n. 5603;
Cass. S.U. 26 marzo 1997, n. 2661). Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, gli effetti permanenti dell'interruzione avvenuta con l'instaurazione del giudizio dinanzi alla Commissione centrale impediscono che la prescrizione possa ritenersi maturata nel corso di detto giudizio ovvero durante il giudizio in Cassazione. Nell'ambito poi del procedimento amministrativo non è decorso il periodo prescrizionale quinquennale, atteso che i fatti risalgono al 1988, mentre la sanzione, come sopra indicato, è stata irrogata nel 1991. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Secondo quanto dedotto la Commissione centrale, pur riconoscendo che l'Ordine di Genova aveva errato nel ritenere che l'istituto dell'amnistia costituisse un'ammissione di colpevolezza, aveva poi ritenuto sussistente da parte dell'Ordine un idoneo apprezzamento dei fatti che sostenevano l'imputazione nel procedimento penale a carico del ricorrente. Si trattava di una motivazione sommaria, che non riusciva a dare ragione del perché la Commissione avesse disatteso i certificati medici e non avesse considerato che le prescrizioni mediche effettuate riguardavano casi limiti ed urgenti.
Anche tale motivo è infondato.
Sembra opportuno premettere che le decisioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, essendo impugnabili per cassazione (oltre che per motivi attinenti alla giurisdizione) con ricorso a norma dell'art. 111 Cost., possono essere censurate solamente per violazione di legge. Pertanto, il vizio di motivazione è denunciabile unicamente quando si traduca in violazione di legge per mancanza del requisito della motivazione, che si verifica o nei casi di totale carenza di essa, o nei casi di assoluta inidoneità della stessa a rivelare la "ratio decidendi", restando invece esclusa ogni possibilità di verifica della sufficienza e razionalità della motivazione (v., di recente, Cass.10 giugno 1998, n. 5760; Cass. 8 giugno 1998, n. 5613). Ciò
premesso, non si riscontra la violazione di legge nel senso sopra indicato, in quanto la decisione impugnata lascia intendere chiaramente le ragioni che hanno indotto la Commissione centrale a rigettare il gravame. Peraltro, la Commissione centrale ha anche apprezzato le più specifiche doglianze del ricorrente, deducendo che "nella vicenda emerge chiaramente che il ricorrente, trovandosi a suo dire nella condizione di non poter assolvere a tutti i suoi impegni professionali, ha inteso privilegiare l'attività privata rispetto a quella convenzionata, fatto questo frutto di una decisione arbitraria e scorretta".
Per quanto detto il ricorso dev'essere rigettato. Non si fa luogo a pronunzia sulle spese, in mancanza di difese da parte degli intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Civile della Corte di Cassazione, il 19 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 12 luglio 1999