CASS
Sentenza 17 ottobre 2023
Sentenza 17 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/10/2023, n. 42156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42156 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO AG;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo J24 Getc-e-re-Q-70>ek-Q- 'd/),I 44'2; 70 f ob.4 udito il dif sore Penale Sent. Sez. 1 Num. 42156 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 23/06/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 11 luglio 2022 la Corte di Appello di Trieste ha confermato in punto di responsabilità la decisione di condanna emessa in primo grado nei confronti di LA VI in riferimento al reato di porto abusivo di una arma comune da sparo (pistola Beretta calibro 9 x 21) oggetto di contestazione (per fatto avvenuto in data 28 dicembre 2016). E' stato concesso il beneficio della non menzione. 1.2 In primo grado la pena, concesse le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art.5 della legge n.895 del 1967, è stata determinata in mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro duecento di multa, sostituita con la libertà vigilata nei modi di legge. 1.3 In sede di appello sono state oggetto di valutazione: a) la responsabilità per il fatto commesso, con particolare riferimento alla ricorrenza dell'elemento psicologico del reato;
b) la qualificazione giuridica del fatto;
c) il diniego della speciale causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. e la determinazione del trattamento sanzionatorio. 1.4 La Corte di secondo grado ha, in sintesi, ritenuto che: a) quanto al profilo della responsabilità ricorrono tutti gli indicatori del dolo generico, posto che il LA era ben conscio della natura dell'oggetto di cui aveva la pronta disponibilità; b) quanto alla qualificazione giuridica l'arma comune da sparo rientra nella sfera applicativa delle disposizioni incriminatrici di cui all'art. 4 e 7 della legge n.895 del 1967, così come contestato;
c) non può trovare applicazione la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto in ragione della oggettiva pericolosità della condotta. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - LA VI. Il ricorso è affidato a tre motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità. Si ripropongono alcuni temi coltivati in sede di merito, con particolare riferimento alla ipotesi del mero 'trasporto' dell'arma, alla mancata verifica del suo 2 funzionamento e alla carenza di dolo. Si afferma che le risposte fornite in sentenza sarebbero illogiche o comunque incongrue. 2.2 Al secondo motivo viene dedotta erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto. Si evidenzia che, in riferimento a quanto previsto dall'art.2 comma 1 lett. g) della legge n.110 del 1975 le pistole a funzionamento automatico sono armi comuni da sparo. Ciò dovrebbe attrarre le pistole semiautomatiche nell'ambito di applicazione dell'art.4 della legge n.110 del 1975. 2.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego della causa di non punibilità. La motivazione viene ritenuta incongrua rispetto alla fisionomia normativa dell'istituto. 2.4 Le doglianze difensive sono state ribadite con memoria del 7 giugno 2023. 3. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni che seguono. 3.1 Quanto al contenuto del primo motivo ne va rilevata la genericità, in quanto le doglianze consistono nella riproposizione del contenuto dei motivi di appello, senza alcun reale confronto con le motivazioni espresse nella decisione impugnata. Tale modalità di formulazione del ricorso per cassazione è - in quanto tale - non consentita, posto che la riproposizione dei motivi di appello, prescindendo dai contenuti della decisione impugnata, finisce con il ricadere nel vizio di genericità, oltre che nella impropria richiesta, rivolta a questa Corte di legittimità, di rivalutazione di aspetti che attengono al merito (v. sul tema Sez. VI n. 8700 del 21.1.2013, rv 254584; Sez. IV n. 38202 del 7.7.2016, rv 267611). Peraltro, la Corte di Appello ha fornito puntuale e coerente risposta ai contenuti delle doglianze sia in tema di ricorrenza del 'porto' dell'arma (che era posta nella cintola, con i caricatori detenuti nella tasca del giubbino e la conseguente potenziale immediatezza dell'utilizzo) che in riferimento alla funzionalità dell'arma e al dolo generico, il che esclude la rivalutazione di simili aspetti in sede di legittimità. 3.2 Quanto al secondo motivo, ne va affermata la manifesta infondatezza. Il fatto che nella legge n.110 del 1975 , anche ai fini amministrativi e di disciplina di settore, sia contenuta la descrizione e catalogazione delle armi non comporta le 3 Il Consigliere estensore conseguenze ipotizzate dal ricorrente. La disciplina incriminatrice delle condotte riferibili alle armi da guerra o alle armi comuni da sparo è infatti integralmente - ed in modo specifico - contenuta nella legge n. 895 del 2 ottobre 1967 (e succ. mod.), lì dove l'art.4 della legge n.110 del 1975 è norma di chiusura del sistema di incriminazione. Si tratta di affermazione pacifica e ricorrente secondo gli arresti di questa Corte di legittimità (tra le molte, v. Sez. I n.12510 del 11.3.2010, rv 246535 ove si è affermato che dall'esame della L. n. 110 del 1975 non può infatti desumersi la volontà del legislatore di avere abrogato la normativa preesistente e, segnatamente, quella contenuta nella L. n. 497 del 1974, sì che le due leggi devono essere interpretate non ad excludendum, ma in modo da armonizzarsi e da completarsi fra di loro). 3.3 Manifestamente infondato è, altresì, il terzo motivo. L'esiguità del pericolo derivante dalla condotta è uno dei parametri normativi per l'applicazione della previsione di legge di cui all'art.131 bis cod.pen. e la valutazione espressa dalla Corte di Appello non è, per tale ragione, estranea al tema. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 23 giugno 2023 Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO AG;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo J24 Getc-e-re-Q-70>ek-Q- 'd/),I 44'2; 70 f ob.4 udito il dif sore Penale Sent. Sez. 1 Num. 42156 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 23/06/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 11 luglio 2022 la Corte di Appello di Trieste ha confermato in punto di responsabilità la decisione di condanna emessa in primo grado nei confronti di LA VI in riferimento al reato di porto abusivo di una arma comune da sparo (pistola Beretta calibro 9 x 21) oggetto di contestazione (per fatto avvenuto in data 28 dicembre 2016). E' stato concesso il beneficio della non menzione. 1.2 In primo grado la pena, concesse le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art.5 della legge n.895 del 1967, è stata determinata in mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro duecento di multa, sostituita con la libertà vigilata nei modi di legge. 1.3 In sede di appello sono state oggetto di valutazione: a) la responsabilità per il fatto commesso, con particolare riferimento alla ricorrenza dell'elemento psicologico del reato;
b) la qualificazione giuridica del fatto;
c) il diniego della speciale causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. e la determinazione del trattamento sanzionatorio. 1.4 La Corte di secondo grado ha, in sintesi, ritenuto che: a) quanto al profilo della responsabilità ricorrono tutti gli indicatori del dolo generico, posto che il LA era ben conscio della natura dell'oggetto di cui aveva la pronta disponibilità; b) quanto alla qualificazione giuridica l'arma comune da sparo rientra nella sfera applicativa delle disposizioni incriminatrici di cui all'art. 4 e 7 della legge n.895 del 1967, così come contestato;
c) non può trovare applicazione la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto in ragione della oggettiva pericolosità della condotta. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - LA VI. Il ricorso è affidato a tre motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità. Si ripropongono alcuni temi coltivati in sede di merito, con particolare riferimento alla ipotesi del mero 'trasporto' dell'arma, alla mancata verifica del suo 2 funzionamento e alla carenza di dolo. Si afferma che le risposte fornite in sentenza sarebbero illogiche o comunque incongrue. 2.2 Al secondo motivo viene dedotta erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto. Si evidenzia che, in riferimento a quanto previsto dall'art.2 comma 1 lett. g) della legge n.110 del 1975 le pistole a funzionamento automatico sono armi comuni da sparo. Ciò dovrebbe attrarre le pistole semiautomatiche nell'ambito di applicazione dell'art.4 della legge n.110 del 1975. 2.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego della causa di non punibilità. La motivazione viene ritenuta incongrua rispetto alla fisionomia normativa dell'istituto. 2.4 Le doglianze difensive sono state ribadite con memoria del 7 giugno 2023. 3. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni che seguono. 3.1 Quanto al contenuto del primo motivo ne va rilevata la genericità, in quanto le doglianze consistono nella riproposizione del contenuto dei motivi di appello, senza alcun reale confronto con le motivazioni espresse nella decisione impugnata. Tale modalità di formulazione del ricorso per cassazione è - in quanto tale - non consentita, posto che la riproposizione dei motivi di appello, prescindendo dai contenuti della decisione impugnata, finisce con il ricadere nel vizio di genericità, oltre che nella impropria richiesta, rivolta a questa Corte di legittimità, di rivalutazione di aspetti che attengono al merito (v. sul tema Sez. VI n. 8700 del 21.1.2013, rv 254584; Sez. IV n. 38202 del 7.7.2016, rv 267611). Peraltro, la Corte di Appello ha fornito puntuale e coerente risposta ai contenuti delle doglianze sia in tema di ricorrenza del 'porto' dell'arma (che era posta nella cintola, con i caricatori detenuti nella tasca del giubbino e la conseguente potenziale immediatezza dell'utilizzo) che in riferimento alla funzionalità dell'arma e al dolo generico, il che esclude la rivalutazione di simili aspetti in sede di legittimità. 3.2 Quanto al secondo motivo, ne va affermata la manifesta infondatezza. Il fatto che nella legge n.110 del 1975 , anche ai fini amministrativi e di disciplina di settore, sia contenuta la descrizione e catalogazione delle armi non comporta le 3 Il Consigliere estensore conseguenze ipotizzate dal ricorrente. La disciplina incriminatrice delle condotte riferibili alle armi da guerra o alle armi comuni da sparo è infatti integralmente - ed in modo specifico - contenuta nella legge n. 895 del 2 ottobre 1967 (e succ. mod.), lì dove l'art.4 della legge n.110 del 1975 è norma di chiusura del sistema di incriminazione. Si tratta di affermazione pacifica e ricorrente secondo gli arresti di questa Corte di legittimità (tra le molte, v. Sez. I n.12510 del 11.3.2010, rv 246535 ove si è affermato che dall'esame della L. n. 110 del 1975 non può infatti desumersi la volontà del legislatore di avere abrogato la normativa preesistente e, segnatamente, quella contenuta nella L. n. 497 del 1974, sì che le due leggi devono essere interpretate non ad excludendum, ma in modo da armonizzarsi e da completarsi fra di loro). 3.3 Manifestamente infondato è, altresì, il terzo motivo. L'esiguità del pericolo derivante dalla condotta è uno dei parametri normativi per l'applicazione della previsione di legge di cui all'art.131 bis cod.pen. e la valutazione espressa dalla Corte di Appello non è, per tale ragione, estranea al tema. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 23 giugno 2023 Il Presidente