Sentenza 4 ottobre 2016
Massime • 1
È abnorme, in quanto determina una indebita regressione del procedimento, l'ordinanza del Tribunale che dispone la restituzione degli atti al Gup, il quale, ritenendo erroneamente revocabile il consenso all'applicazione della pena da parte dell'imputato, prima della ratifica dell'accordo da parte del giudice, aveva disposto il rinvio a giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/10/2016, n. 55124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 55124 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2016 |
Testo completo
5 5 1 24/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE T.A. Sent. n. sez. игр Composta da Aldo Fiale - Presidente -- C.C.-04/10/2016 Angelo Matteo Socci R.G.N. 6036/2016 Gastone Andreazza Relatore - Aldo Aceto Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da : AL UA, n. a Morcone il 09/10/1956; avverso la sentenza del Tribunale di Benevento del 26/01/2016; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F. Baldi, che ha concluso per l'annullamento; RITENUTO IN FATTO 1. AL UA ha proposto ricorso avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Benevento, in sede predibattimentale, prendendo atto che le parti avevano manifestato dinanzi al G.u.p. la volontà di definire la posizione di AL con il rito del patteggiamento, e che, ciononostante, sulla base della non consentita revoca del consenso dello stesso al patteggiamento, l'imputato era stato irritualmente rinviato a giudizio, ha disposto la restituzione degli atti al G.u.p.. 2. Con un unico motivo il ricorrente lamenta l'abnormità del provvedimento impugnato, che ha determinato la indebita regressione del processo deducendo che in tal modo il Tribunale si è sostituito in modo abnorme al giudice dell'impugnazione annullando una decisione di merito adottata legittimamente dal G.u.p. sulla base del fatto che l'imputato aveva revocato il consenso alla applicazione della pena in quanto l' accordo non era ancora stato ratificato dal giudice. Chiede pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. Va anzitutto chiarito che, secondo il più recente indirizzo di questa Corte, condiviso dal Collegio, la richiesta di applicazione della pena non è più revocabile una volta che su di essa sia espresso il consenso della parte, in quanto l'incontro delle manifestazioni di volontà delle parti determina effetti irreversibili già prima della ratifica dell'accordo da parte del giudice (tra le altre, Sez. 4, n. 38051 del 03/07/2012, Fiorentini, Rv. 254367; Sez. 3, n. 39730 del 04/06/2009, Bevilacqua, Rv. 244892). Si è infatti precisato che la richiesta di applicazione di pena costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, una volta intervenuto il consenso della controparte, non può essere ne' revocato ne' modificato unilateralmente, avviandosi così il procedimento verso un epilogo anticipato che, con l'assunzione da parte dell'inquisito della qualità di imputato e l'esercizio dell'azione penale, non consente il ritorno alla fase delle indagini preliminari;
si è poi aggiunto che una ulteriore conferma di tale assunto può trarsi dall'art. 447, u.co., cod. proc. pen., il quale prevede che, durante il termine fissato dal giudice per esprimere il consenso o il dissenso sulla richiesta, 2 quest'ultima non è revocabile sicché sarebbe illogico ritenere che, una volta raggiunto l'accordo, la richiesta potesse invece essere revocata.
4. Ciò posto, nella specie è indiscusso che, successivamente al già raggiunto accordo tra le parti per la richiesta di applicazione di pena, l'imputato abbia revocato il proprio consenso e che il g.u.p., ritenuto venuto meno il patto e, dunque, la possibilità di definire il procedimento mediante il rito speciale in questione, abbia rinviato a giudizio l'imputato. Sicché, sulla base dei principi appena sopra richiamati, deve ritenersi che tale rinvio a giudizio fosse precluso giacché il giudice avrebbe dovuto considerare irrevocabile il consenso, con conseguente onere di far luogo a sentenza di applicazione della pena una volta riscontrati gli ulteriori presupposti di legge. Tuttavia, la irritualità così consumatasi, tra l'altro di natura non abnorme non generando alcuna stasi del procedimento (cfr. Sez. 4, n. 29965 del 19/06/2007, dep. Russo, Rv. 236998), non poteva essere rilevata dal giudice del dibattimento che, una volta disposto il rinvio a giudizio dell'imputato, avrebbe potuto disporre la restituzione degli atti al giudice dell'udienza preliminare unicamente come conseguenza della dichiarazione, nei casi contemplati dalla legge, di nullità del decreto di citazione a giudizio, in essi certamente non rientrando, stante la tassativa formulazione dell'art. 429 cod. proc. pen., la fattispecie in esame. Tale restituzione, generante una indebita regressione del procedimento, inoltre, lungi dal restare confinata all'interno del solo profilo di illegittimità, deve ritenersi abnorme. Secondo la più recente definizione dell'atto abnorme è tale infatti quello che presenta anomalie genetiche o funzionali tanto radicali da non potere essere inquadrato nello schema normativo processuale;
in particolare, tanto che si tratti di un atto strutturalmente "eccentrico" rispetto a quelli positivamente disciplinati, quanto che si versi in una ipotesi di atto normativamente previsto e disciplinato, ma utilizzato al di fuori dell'area che ne individua la funzione e la stessa ragione di essere nell'iter procedimentale, ciò che segnala la relativa abnormità è proprio l'esistenza o meno del "potere" di adottarlo, sicché, in questa prospettiva, abnormità strutturale e funzionale si saldano all'interno di un fenomeno unitario (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, dep. 22/06/2009, Toni, Rv. 243590). Nella specie, il giudice ha esercitato un potere, come appena detto, non riconosciuto in alcun modo dalla legge stante la radicale diversità della situazione processuale rispetto a quella prefigurata dalla legge.
P.Q.M.
3 Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Benevento. Così deciso il 4 ottobre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Gastone Andreazza Aldo Fiale делёfoll DEPOSITATA IN CANCELLERIA 29 DIC 2016 IL CANCELLIERE Luana Mariani 4