Sentenza 8 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2002, n. 5032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5032 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
Aula A 05.0 32/ 02 RE PU In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ogg.previdenza Presidente R.G.15554/99 Dott.Salvatore Senese " Bruno D'Angelo Consigliere " Mario Putaturo Donati V. "1 Rep. "" Federico Roselli Cron..11351 "Vidiri Ud. 24/1/2002" Guido ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da FAMA', elett.dom. in Messina, via Cavalluccio ROSARIA n.247, presso lo studio dell'avv. Antonio Urzì Brancati che, insieme agli avv.Francesco Cardile e Nicola Merlino,la rappresenta e difende,per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE 393
CONTRO
MINISTERO DELL'INTERNO E MINISTERO DEL TESORO, in persona dei Ministri pro-tempore,dom.ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende;
CONTRORICORRENTI на 1 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Messina in data 15 aprile 1999, n.183 (R.G.N.1186/1995); udita,nella pubblica udienza tenutasi il giorno 24/1/2002,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito l'avv.Daniela Giacobbe;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost.Proc.Gen.Dr.Guido Raimondi che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 12 ottobre 1995 il Pretore del lavoro di Messina rigettava la domanda proposta da SA MÀ nei confronti del Ministero dell'Interno e del Ministero del Tesoro, volta al riconoscimento del diritto alla fruizione della pensione di invalidità e la decisione, su gravame dell'assicurata e dopo espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio, veniva confermata dal Tribunale locale con sentenza del 15 aprile 1999. La MÀ ha proposto ricorso per cassazione con due motivi cui hanno resistito il Ministero dell'Interno e il Ministero del Tesoro con controricorso ilustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c.,si censura l'impugnata sentenza per avere rigettato la dell'assegno di invaliditàdomanda relativa al riconoscimento 2 the 1 civile sul rilievo che l'assicurata non aveva dimostrato la sussistenza dei requisiti reddituale e dell'iscrizione nelle liste di collocamento. Nel primo profilo il Tribunale avrebbe dovuto, al contrario, valutare il contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa 1'11 luglio 1994 al funzionario delegato del Comune,con cui era stata attestata la mancata percezione dal reddito di nessuna natura".Tale dichiarazione1991 di "nessun andava altresì apprezzata come prova piena dello stato di disoccupazione о di non collocamento, circostanza quest'ultima desumibile anche dalle conclusioni medico legali del consulente tecnico designato in secondo grado il quale aveva accertato uno stato patologico di notevole gravità che aveva ridotto, dal gennaio del 1993,la capacità lavorativa della ricorrente nella misura dell'80%.D'altro canto il requisito dello stato di incollocazione al lavoro,previsto dall'art. 13 della legge n.118 del 1971 ai fini del conseguimento dell'assegno di invalidità, assume rilevanza giuridica per l'erogazione della prestazione soltanto nella fase successiva al riconoscimento in via amministrativa o giudiziaria dello status di invalido civile, sicchè la dimostrazione della sua sussistenza può essere data con gli ordinari mezzi di prova. Con il secondo motivo, denunciandosi insufficiente motivazione circa un punto decisivo dellacontraddittoria controversia,ai sensi dell'art.360 n.5 c.p.c.,si deduce che il giudice d'appello,pur in presenza di una dichiarazione sostitutiva 3 di attoi notorio, ha apoditticamente ritenuto il difetto di prova in ordine al requisito reddituale. Entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente, vanno rigettati perché infondati. Sicuramente il Tribunale ha errato quando non ha attribuito nemmeno il valore di indizio alla dichiarazione sostitutiva in ordine alla sussistenza del requisito reddituale (vedi Cass.,12 giugno 2001, n. 7966).Ma la sentenza impugnata ha fondato la decisione anche sull'argomento concorrente del difetto di prova del requisito della incollocazione al lavoro. Sul punto va ribadito il principio che tale condizione integra elemento costitutivo del diritto fatto valere i nteressato (vedi Cass., 7 giugno 2001,n.7716) per cui l'interessato ne deve dare dimostrazione all'atto della richiesta, e non al momento della erogazione. Poiché la sussistenza del requisito deve essere oggetto di prova qualificata, consistente nella certificazione rilasciata dai competenti uffici della iscrizione nelle liste, discende in tale profilo la non decisività della censura relativa alla mancata valutazione della dichiarazione sostitutiva (vedi Cass.,8 febbraio 2001, n.1777, sulla esclusione a quei fini della dichiarazione sostitutiva). Il ricorso va perciò rigettato. Non si provvede sulle spese del presente giudizio, ai sensi dell'art. 151 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
nulla per le spese. де Roma, 24 gennaio 2002 Il Presidente Jalute by Phill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi.
8. APR. 2002. IL CANCELLIEREсе 1 05 Il Consigliere est. Patio D o Mall