Sentenza 15 gennaio 2009
Massime • 1
Le dichiarazioni liberatorie del coimputato possono essere valutate come prova d'innocenza nei confronti di colui in favore del quale sono state rilasciate solo se confortate da riscontri esterni ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/01/2009, n. 6829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6829 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LICARI Carlo - Presidente - del 15/01/2009
Dott. ROMIS NZ - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 66
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 026345/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DO RO, N. IL 14/12/1968;
avverso SENTENZA del 11/12/2003 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. D'ISA CLAUDIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Fraticelli Mario, che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di rito abbreviato condizionato DO ET, con sentenza del Tribunale di Milano, riconosciute le attenuanti generiche ed esclusa l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 operata la diminuente per il rito, è stato condannato alla pena di anni otto di reclusione ed Euro 80.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 110 cod. pen. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 con riferimento alla sola detenzione di due involucri dal peso di Kg. 2, contenenti cocaina.
La Corte d'Appello di Milano, su ricorso per Cassazione del Procuratore Generale, convertito in appello a seguito del gravame dello stesso imputato, ha confermato, in data 11.12.2004, la dichiarazione di colpevolezza del RI riducendo la pena. In sintesi i fatti.
Agenti di P.G. operavano, sulla base di notizia confidenziale, un'irruzione in un appartamento sito al 4^ piano dello stabile di piazza Bonomelli 8/1. Individuato l'appartamento a mezzo delle scritte sui citofoni, dopo aver bussato, la porta veniva aperta da un uomo che alla loro vista cercava repentinamente di richiuderla. Bloccato, gli agenti entravano ed identificavano costui in CE Carmelo. L'appartamento era composto da due locali, un bagno ed una cucina, resisi conto che la stanza da letto era chiusa e che all'interno di essa vi erano altre persone, dopo qualche tentennamento gli agenti irrompevano nella stanza, ove rinvenivano due uomini identificati in LA AV e in RI ET. Gli agenti venivano poi avvertiti dal collega, rimasto in strada, che dalla finestra della camera da letto erano stati buttati giù sul balcone dell'appartamento sottostante degli involucri. Immediatamente recuperati si accertava che essi contenevano cocaina per un peso complessivo di circa 2 kg.. Nel frattempo era arrivato in casa altra persona identificata in EO NZ, questi, dopo aver citofonato giù dal palazzo, era stato fatto salire su da un poliziotto che gli aveva risposto. Gli agenti, poi, rinvenivano, nel corso della perquisizione, due mazzi di chiavi per auto con incastonato il logo VW, solo per una di essa il RI riferiva che appartenevano ad una Polo imprestatagli dalla sorella e parcheggiata in strada. Gli operanti con le altre chiavi riuscivano ad aprire una seconda Polo, parcheggiata nelle vicinanze di quella indicata dal RI. All'interno rinvenivano altri sei involucri, per un totale di quasi kg, 12 di cocaina, due dei quali, all'esito delle analisi, presentavano analoga composizione di quelli rinvenuti sul balcone. Il RI, sia nell'interrogatorio di garanzia, che in quello reso nel corso del dibattimento di primo grado, protestava la propria innocenza, dichiarando di non sapere nulla della sostanza stupefacente sottoposta a sequestro e dando delle giustificazioni in ordine alla sua frequentazione dell'appartamento di piazza Bonomelli.
La Corte Territoriale, all'esito del vaglio delle risultanze istruttorie e dell'esame dei motivi di appello, nel fare proprio l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado, ha ritenuto che non può essere revocato in dubbio il valore fortemente indiziante, in ordine al concorso del RI nella detenzione dei due involucri di cocaina, delle seguenti circostanze:
a) la sicura presenza nell'abitazione di tale sostanza stupefacente, che era stata portata in casa dopo essere stata prelevata dal borsone che si trovava nella macchina, in uso al LA, nel quale erano custoditi altri 12 kg di cocaina;
b) il fatto che LA e DO si chiudono a chiave in camera da letto con la droga, allorché un ospite inatteso bussa alla porta, dove poi vengono trovati dagli operanti;
c) il fatto che, non appena compreso che in casa era entrata la polizia, i due si liberano della droga buttandola nel balcone sottostante;
d) con particolare riguardo al DO, il fatto che sia stato proprio lui, prima di chiudersi in camera con LA, e dopo che avevano bussato alla porta, a dire a CE "se chiedono di me, dì che non ci sono".
e) la reticenza mostrata circa la chiave dell'auto dove era occultato lo stupefacente.
Ricorre in cassazione il DO ET. In premessa rappresenta che, nelle more del presente giudizio, è accaduto un fatto imprevisto idoneo da solo a far comprendere gli avvenimenti ed a dimostrare la sua estraneità al reato contestatogli. In particolare (si precisa che in data 13/02/04 era stata eseguita a carico di RI ET ordinanza cautelare del GIP di RE AL che, sempre in relazione all'episodio per cui è processo, gli contestava l'associazione per delinquere D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74. Si apprendeva così che l'arresto in flagranza eseguito in Milano il 5/12/02 di RI, LA e CE era avvenuto non già a seguito di "soffiata anonima", come riferito in atti e come ribadito in dibattimento dalla Polizia Giudiziaria, bensì a seguito di segnalazione alla Polizia di Milano da parte delle forze dell'ordine calabresi le quali - in forza di intercettazioni telefoniche mai rese note a Milano - avevano appreso che presso l'appartamento occupato dal LA doveva trovarsi un quantitativo di cocaina.
Ed è illuminante per la DI, per escludere la responsabilità del RI, la lettura delle pagine 228 e ss. dell'ordinanza di RE AL (depositata in atti) dove, ripercorrendo l'intervento nella casa di piazza Bonomelli, è riportata anche una intercettazione telefonica inerente una conversazione - avvenuta proprio il 5/12/02, alle ore 12.34 - tra LA e tale EO, dal cui tenore emerge che il LA non voleva far sapere dell'esistenza dei due involucri in casa ad altre persone presenti. Un paio d'ore dopo tale conversazione la Polizia fa l'irruzione nell'appartamento e di li a pochi minuti è arrivato anche il EO. In altra conversazione sempre tra il EO ed il LA, il primo si preoccupa che ET (RI) non sappia l'ubicazione della vera casa del DI ad Assago, che del RI è solo ospite, ed il tono che usa il EO è adirato;
ammonendo LA. Dunque, la difesa, ribadito che trattasi di fatto sopravvenuto in quanto le intercettazioni sono state coperte da segreto istruttorio, chiede a questa Corte di intervenire con l poteri di cui all'art. 609 c.p.p., 2 comma, decidendo anche le questioni non dedotte nei motivi di appello, la cui deducibilità sia divenuta possibile solo successivamente. Quanto ai motivi posti a base del ricorso si denuncia:
1. Manifesta illogicità della sentenza consistente altresì in un travisamento del fatto, vizio emergente dal contenuto dell'atto, in ordine alle voci udite dai poliziotti prima dell'irruzione. Alla luce della versione immediatamente offerta dall'imputato, secondo la quale, egli, al momento dell'irruzione della polizia, riposava in camera da letto, in uno stato di dormiveglia, il tenore delle voci sentite dai poliziotti dall'esterno assume una coerenza logica.
2. Manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza in ordine all'arrivo di EO in casa. La frase recepita dagli agenti "se è per me di che non ci sono" non può essere pronunciata da persona che ritiene che all'uscio vi siano le forze dell'ordine. Per altro;
sulla base delle dichiarazioni testimoniali degli agenti non è stata raggiunta la prova che la voce appartenesse al RI. La frase di che trattasi infatti è stata pronunciata dal LA nel momento in cui il EO ha citofonato ed i poliziotti già erano in casa, tant'è che uno di essi ha risposto al citofono invitando il EO a salire.
3. Manifesta illogicità della sentenza, consistente nel travisamento del fatto, in ordine all'irruzione della polizia nell'appartamento e al rinvenimento dei panetti di cocaina. Apodittica è l'affermazione in sentenza che la porta della stanza da letto era tenuta chiusa per evitare che la sostanza e gli occupanti della stanza venissero scoperti. Circostanza che è stata attribuita anche al RI;
4. Illogicità e contraddittorietà quanto alle reazioni del RI. Si accomuna infatti la condotta del RI a quella del LA quando si deduce che essi accortisi dei visitatori indesiderati decidono di disfarsi dei due panetti di droga. Le spontanee dichiarazioni rese sul punto dal ricorrente sono più che plausibili e verosimili. E non si comprende come la sentenza arrivi a concludere a pag. 10 che il RI sia rimasto nel suo "placido dormiveglia";
5. Violazione di legge nella specie dell'art. 192 c.p.p., commi 1 e 2 in ordine alle pretesa di riscontro delle dichiarazioni scagionanti del LA;
nonché carenza di motivazione. L'impugnata sentenza a pag. 10 affronta l'argomento relativo alla credibilità del LA laddove questi, assumendosi tutta la responsabilità del fatto, scagiona il RI e CE in quanto estranei inconsapevoli. Le dichiarazioni del LA non sono affatto laconiche e sono caratterizzate da precisione, genuinità e spontaneità, nessun elemento può portarsi a sostegno di una concreta ed accertata illogicità, imprecisione o non verosimiglianza delle sue affermazioni. La corte non ha dato conto del perché esse debbano considerarsi "inquinate", ed, in sostanza, applica alla dichiarazione "a favore" la stessa disciplina prevista in tema di chiamata in correità.
6) Illogicità manifesta dell'impianto argomerativo in ordine all'appartamento - covo di Assago. La difesa ha sempre sostenuto che la disponibilità da parte del LA dell'alloggio-covo di Via Assago dimostra che egli esercitasse i suoi traffici altrove e non nell'appartamento di Piazza Bonomelli. La Corte contesta tale linea difensiva evidenziando che gli involucri contenenti i due Kg. di cocaina erano stati portati nell'appartamento di Piazza Bonomelli per essere controllati e non potevano non essere stati notati dagli altri occupanti l'abitazione. La conclusione per il ricorrente è apodittica atteso che, anche se si ignorassero i motivi per i quali il LA ha portato in casa i 2 Kg. ed ha lasciato in auto gli altri 12, il fatto certo ed obiettivo è comunque quello che i due Kg. potevano essere occultati agli occhi dei coabitanti, mentre non lo erano i 12. La presenza dei 2 kg. in casa è compatibile sia con la versione del LA che con quella del RI, ed affermare che dovunque fossero non potevano non essere visti è apodittico e contrario all'esperienza.
7) Manifesta illogicità e contraddittorietà nonché per travisamento del fatto in ordine alla confezione degli involucri, il Tribunale aveva ritenuto che, in ragione del fatto che i panetti rinvenuti sul balcone recassero, rispetto a quelli rinvenuti in auto, anche una numerazione, essi siano stati portati in casa proprio per procedere a tale operazione che certamente non poteva essere stata fatta di nascosto dal solo LA. Si rileva che basta osservare le fotografie dei panetti rinvenuti in auto per rilevare che almeno 4 di essi sono contrassegnati da etichette recanti il peso, per cui viene meno la logica deduzione accusatoria. Per altro, nell'appartamento di piazza Bonomelli non è stata trovata alcuna attrezzatura (bilance od altro) idonea ad eseguire l'operazione di pesatura. La Corte aderisce a tale considerazione difensiva ma sostiene che comunque rimane smentita l'affermazione del LA secondo la quale egli ha portato a casa i pani per controllarne il contenuto;
e ciò perché " constatate identiche dimensioni dei plichi e la possibilità di intravedere come erano confezionati attraverso la pellicola trasparente che li avvolgeva sottovuoto, non potevano consentire dubbi in ordine al loro peso e al loro numero". Illogicità della considerazione:da una presunta bugia del DI in ordine ai motivi per i quali si era portato a casa i due plichi, i giudici di appello evincono la responsabilità del RI quale destinatario di quella sostanza;
salvo poi a formulare un'ipotesi alternativa che - escludendo che egli fosse il destinatario dei pani - lo vede comunque concorrente, non potendo il LA detenerla senza il suo consenso.
8) Mancanza e manifesta illogicità in ordine alle chiavi della macchina del LA e alle dichiarazioni del RI, Travisamento del fatto. Oggetto di discussione è l'atteggiamento del ricorrente che si è limitato ad indicare agli operanti unicamente quali fossero le chiavi della sua auto senza dir nulla riguardo alle altre trovate in casa. Secondo la tesi difensiva il RI immediatamente rispose per quanto riguardava le chiavi che gli apparteneva serbando silenzio per le altre, essendo plausibile che, essendo tornato da poco a Milano dopo una lunga assenza non sapesse di chi fossero le altre chiavi. Tale considerazione, contenuta nei motivi di appello, secondo la Corte, ancorché plausibile, si scontra con dati fattuali oltre che con la logica. Secondo la Corte il PO ha spiegato che non è che non sapesse dell'autovettura ma non sapeva della droga che in essa era custodita, con ciò maldestramente facendo capire che sapeva anche della droga atteso che le spiegazioni chieste dagli agenti operanti relativamente alle chiavi precede la scoperta della droga in auto. L'argomentazione non è logicamente sostenibile in quanto tale precisazione il RI l'ha resa successivamente alla scoperta della droga affermando che sapeva che LA aveva una macchina, non che sapeva che in quella macchina vi tenesse la droga.
9) Violazione di legge in relazione all'art. 110 cod. pen. per malgoverno delle regole di diritto in tema di concorso di persone nel reato.
10) Mancata assunzione di una prova decisiva. Il Tribunale evidenzia come all'atto dell'operazione gli agenti non avessero proceduto al sequestro degli oggetti personali del RI che all'ingresso in carcere consegnò un telefono cellulare, due bancoposta, due certificati automobilistici del PRA, una rubrica telefonica. Su tali oggetti la DI aveva chiesto che si effettuassero degli accertamenti soprattutto con riferimento al traffico telefonico. La Corte ha ritenuto irrilevante e superfluo il mezzo di prova, argomentando che non v'è alcuna prova che egli non utilizzasse altre utenze.
Con successiva memoria difensiva, depositata il 7 gennaio 2009, la DI ha prodotto copia del dispositivo della sentenza del Tribunale di RE AL del 23.06.2006, passata in giudicato relativamente alla posizione del DO in data 28.12.2007, nonché copia della motivazione riguardante il ricorrente, con la quale costui è stato assolto sia dal reato associativo, finalizzato alla commissione di reati attinenti al traffico di stupefacenti, che da quello più ampio rispetto al delitto per cui si procede in questa sede relativo all'importazione ed al trasporto di un quantitativo di 150 kg. di cocaina in concorso con il LA ed altri. Sulla base di tale produzione si chiede che la Corte annulli la sentenza impugnata senza rinvio con l'applicazione nei confronti del ricorrente della disposizione di cui all'art. 649 c.p.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi posti a base del ricorso sono fondati e consegue l'accoglimento del gravame di legittimità.
Lasciando per ultimo l'esame delle richieste formulate dal ricorrente in premessa del ricorso e con la memoria del 7 gennaio 2009, emerge, alla luce dei rilievi difensivi, così come sinteticamente esposti nella parte narrativa, che l'impianto argomentativo della sentenza impugnata in punto di diritto, con riferimento ai principi che regolano il concorso di persona nel reato e ai dati fattuali emersi dall'istruttoria dibattimentale di primo grado, non appare congruo nella evidenziazione degli elementi posti a base del convincimento di colpevolezza del RI.
Appare convincente la considerazione del ricorrente secondo cui quegli elementi gravemente indizianti (indicati nella parte narrativa alle lett. b. c. d. e. (sono del tutto apodittici essendo errato il metodo logico seguito, in quanto quelle circostanze devono costituire il punto di arrivo della ricostruzione e non già il punto di partenza.
La questione da risolvere è quella della compatibilità con i dati fattuali emersi dal processo della versione difensiva fornita dall'imputato, secondo cui nulla sapeva della sostanza stupefacente portata in casa dal LA e che, al momento dell'irruzione degli agenti nell'appartamento di piazza Bonomelli egli era a letto a riposare, tant'è che è stato rinvenuto in mutande.
E prima ancora di operare tale analisi è necessario considerare che il LA ha tenuto fuori dalla vicenda sia il RI che il CE, affermando che essi nulla sapevano della sostanza stupefacente da lui personalmente portata in casa per un controllo. Tali dichiarazioni è vero che vanno valutate alla stregua dei principi giurisprudenziali fissati da questa Corte in riferimento alla disposizione di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3 ma non possono essere liquidate ai fini difensivi del RI. dalla Corte di merito tout-court con la considerazione che esse sono inquinate senza specificare le ragioni del perché sono tali. Il ricorrente ha evidenziato in diritto che le dichiarazioni del LA hanno una palmare connotazione confessoria, sono prive di qualsiasi profilo etero accusatorio e come tali devono essere valutate ai sensi dell'art 192 cod. proc. pen., comma 1 vale a dire che il giudizio della attendibilità e credibilità non deve essere suffragato da riscontri esterni. L'assunto non è del tutto condivisibile, posto che, in tema di valutazione della prova, la confessione, pur soggetta come tutte le prove orali alla verifica di attendibilità, non subisce le limitazioni di cui all'art. 192 cod. proc. pen., commi 3 e 4 e non ha, quindi, bisogno di riscontri esterni (Cass., Sez. 1, 13 gennaio 1997, Savi); deriva, però, da ciò il corollario per il quale, pur nella unicità della fonte dichiarativa, ben possono subire epiloghi valutativi differenziati le narrazioni contra alios, così da rendere i risultati (negativi) conseguiti per queste ultime non automaticamente traslabili quanto alle prime, e caratterizzare, dunque, come "personali" le corrispondenti censure. E, quindi, considerando che nel caso di specie, le dichiarazioni confessorie del LA sono anche scagionanti per il RI, con conseguente riflesso sulla sua posizione processuale, è necessario che esse siano confortate da riscontri ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., comma 3. Non rileva, infatti, che esse siano pro alios e non contra alios per subire la disciplina richiamata, basta che le dichiarazioni confessorie coinvolgano la posizione processuale di altri, soprattutto quando è attinta da altri gravi elementi indizianti. Per quanto qui interessa, in effetti, l'esame delle dichiarazioni del LA va fatto in riferimento alle giustificazioni difensive del RI e alla valutazione probatoria, in punto di logica, degli altri elementi probatori di ordine oggettivo.
Il dato della presenza della sostanza stupefacente nell'appartamento di piazza Bonomelli è un riscontro ovviamente oggettivo, ma esso va valutato nel contesto globale degli altri elementi. L'affermazione che la presenza di essa non poteva non essere conosciuta dagli altri occupanti l'appartamento è apodittica. È ben possibile, alla luce di massime di esperienza, in considerazione della non evidente visibilità, rectius della possibilità di comodo occultamento, di due involucri dal peso ciascuno di 1 kg., che il LA li abbia potuto occultare proprio nell'armadio della stanza da letto e tirarli fuori nel momento in cui si è reso conto dell'irruzione dei poliziotti, per poi disfarsene buttandoli dalla finestra. Diversamente la Corte territoriale da per scontato che "... essa doveva essere ben in vista e a portata di matto. Il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la scampanellata e lo sfondamento della porta non consente di ipotizzare che essa si trovasse occultata in altro luogo della piccolissima casa, e dopo essere stata prelevata dal suo nascondiglio, fosse stata poi trasferita in camera da letto, perché ne sarebbe mancato il tempo materiale". Non può non riconoscersi l'apoditticità di tale ricostruzione. È necessario quindi, per affermare il concorso del RI nella detenzione della sostanza stupefacente, dimostrare che egli fosse a conoscenza della presenza della droga e che abbia collaborato con il LA nel nasconderla e nel gettarla al di fuori della finestra nel balcone del piano sottostante.
E giova al riguardo considerare che il concorso di persone nel reato ben può esplicarsi in un supporto causalmente efficiente, sotto il profilo materiale o morale, anche di carattere estemporaneo, senza che occorra un previo concerto, cioè un preventivo accordo di intenti, diretto alla causazione dell'evento (così Cass., Sez. 1, 27.1.1996, n. 821); l'aiuto consapevolmente prestato a soggetto che perseveri attualmente nella condotta costitutiva di un reato permanente (quale è quello di detenzione di sostanza stupefacente) da luogo generalmente a concorso in tale reato e non a favoreggiamento, a meno che detto aiuto, per le caratteristiche e per le modalità pratiche con le quali viene attuato, non possa in alcun modo tradursi in un sostegno o incoraggiamento dell'altro nella protrazione della condotta criminosa, ma, al contrario, costituisca soltanto una facilitazione alla cessazione di essa, sia pure al fine di tentare di ottenere l'impunità (così Cass., Sez. 6, 17.8.1995, n. 79). Ma per il caso che ci occupa, attese le giustificazioni difensive del ricorrente (corroborate dalle dichiarazioni scagionanti del LA) il suo atteggiamento può apparire meramente passivo;
potendo egli essere stato semplice ed inconsapevole spettatore del comportamento dell'autore del reato. La circostanza che la porta della stanza da letto fosse chiusa all'atto dell'arrivo della polizia non può essere sintomatica del concorso del RI, potendo essere stata chiusa dal solo LA quando si è accorto dell'irruzione al fine di guadagnare tempo nel recuperare la droga dal nascondiglio e gettarla dalla finestra. È vero che questa ricostruzione in chiave difensiva è un'ipotesi, ma essa, conformemente a quella accusatoria è compatibile, in punto di logica con le altre evenienze istruttorie. Non è stato dimostrato che il LA avesse nascosto lo stupefacente in altra parte della casa e che esso fosse visibile allo sguardo degli altri, anche la ricostruzione accusatoria è un'ipotesi che però si aggancia al solo dato obiettivo del rinvenimento della sostanza stupefacente. Tutte le questioni relative al motivo per cui il LA ha portato in casa solo due involucri di cocaina, lasciando gli altri dodici in auto, hanno una rilevanza del tutto relativa, in punto di logica, per affermare il coinvolgimento del RI nell'operazione, se non si dimostra che questi sapesse della droga. Un'altra considerazione che avvalora l'ipotesi di una non conoscenza del RI della presenza della droga in casa e della premura del LA di evitare che gli altri sapessero, va fatta proprio in relazione all'altro più ingente quantitativo custodito in auto. Va da se che la custodia in auto era certamente più precaria rispetto a quella in casa, se il LA avesse avuto, quanto meno, l'appoggio degli altri coabitanti, certamente non avrebbe rischiato di lasciare in auto un quantitativo di stupefacenti di rilevante valore economico, con la probabilità non remota che l'auto potesse essere rubata. Parimenti l'atteggiamento tenuto dal ricorrente in ordine alla mancata indicazione delle chiavi della Polo ove era custodita la droga appare plausibile in ragione delle spiegazioni addotte. Egli ha immediatamente riferito in ordine alle chiavi di cui aveva la disponibilità, ma non era certo tenuto, ad ogni costo, a sapere a chi appartenessero le altre, avendo dato contezza di essere ritornato a Milano in quella casa da poco tempo. La circostanza che poi ha ammesso di sapere della disponibilità di un'auto da parte del LA non può essere considerata come elemento chiaro della sua reticenza in relazione alla mancata indicazione delle chiavi di essa. Del resto, come rileva il ricorrente, la Corte cade in una chiara contraddizione laddove ha affermato che era stato lo stesso imputato ad ammettere, in un maldestro tentativo di difesa, che in quel momento già sapeva dell'esistenza della droga in macchina, e che quindi, per tale motivo aveva serbato il silenzio sulla chiave che l'apriva. La richiesta dei poliziotti in ordine alla appartenenza delle chiavi è stata fatta prima del ritrovamento della droga? come poteva, quindi, il RI rispondere che sapeva dell'esistenza dell'auto ma non della droga;
Ma a parte questo rilievo, se per la Corte il RI era anche consapevole della presenza della droga dell'auto con il conseguente collegamento con quella rinvenuta in appartamento, non si comprende poi perché sia stato assolto dalla detenzione dei 12 Kg. di cocaina che pure gli era stata contestata. È necessario, quindi, che la Corte Territoriale in sede di rinvio chiarisca le ragioni della consapevolezza da parte del ricorrente della presenza della droga in casa e del suo apporto causale alla codetenzione di essa.
Sul punto non può, poi, il giudice di rinvio non tenere conto delle evenienze processuali emerse dal processo celebrato a carico dell'imputato dal Tribunale di RE AL sfociato nella sentenza definitiva di assoluzione del 23.06.2006. In merito alle richieste rivolte sul punto a questa Corte dal ricorrente si osserva quanto all'intervento ex art. 609 c.p.p., comma 2, che tale disposizione, nella parte in cui stabilisce che ,a Corte
di cassazione decide anche le questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, trova applicazione a condizione che si tratti di questioni di solo diritto, sorte a cagione dello jus superveniens o per circostanze sopravvenute, rimanendo quindi esclusa la sua operatività quando la decisione implicherebbe valutazioni di fatto, quali quelle prospettate in premessa nel ricorso (Sez. 2 Sentenza n. 48308 del 15/10/2004 Rv. 230425).
Diversamente, 1. Corte potrebbe accogliere la richiesta di rilevare i, ne bis in idem trattandosi, appunto, di una causa sopravvenuta di proscioglimento rilevabile dagli atti;
ma per il caso che ci occupa, il presupposto essenziale per potere dichiarare la causa di proscioglimento in parola è data dalla medesimezza del fatto oggetto della contestazione del processo per cui si procede con quello oggetto della sentenza passata in giudicato Ma gli elementi offerti, sebbene sintomatici, non consentono a questa Corte di ritenere che ci si trovi dr fronte ad identica contestazione. Tale valutatone può essere rimessa al giudice del rinvio avendo a sua dispostone un più ampio margine di indagine per i poteri riconosciutigli dall'art. 603 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per un nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 15 gennaio 2009. Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2009