Sentenza 4 ottobre 2007
Massime • 1
Ai fini del giudizio di ammissibilità della richiesta di revisione occorre procedere ad una comparazione delle nuove prove con quelle su cui si fonda la sentenza di condanna, per verificare, anche nell'ambito di una valutazione unitaria della pluralità delle nuove prove, la loro attitudine dimostrativa rispetto al risultato finale del proscioglimento.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/10/2007, n. 41804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41804 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 04/10/2007
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 3197
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 005408/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN IO, N. IL 17/11/1939;
avverso SENTENZA del 29/12/2006 CORTE APPELLO di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. De Nunzio W. Che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 29 dicembre 2006 la Corte d'appello di Torino, sezione terza penale, dichiarava inammissibile l'istanza formulata da CI SI, volta ad ottenere la revisione della sentenza n. 287 del 2000, pronunciata il 6 novembre 2000 da parte del gup del Tribunale di Massa, confermata il 20 marzo 2001 dalla Corte d'assise d'appello di EN (divenuta irrevocabile il 8 maggio 2002 a seguito della decisione della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato avverso la pronuncia d'appello), che lo aveva dichiarato responsabile del delitto di omicidio aggravato in danno di IO AN.
2. La domanda avanzata ai sensi dell'art. 630 c.p.p., lett. c), da CI - che faceva seguito a due precedenti istanze di revisione dichiarate inammissibili dalla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, il 1 ottobre 2002 e il 7 novembre 2002 - era fondata sui risultati delle analisi tecnico-scientifiche effettuate dal Ris Carabinieri di Parma in data 9 febbraio 2000, che, pur essendo acquisite agli atti del processo di cognizione, non erano state, ad avviso del ricorrente, utilizzate ai fini del giudizio. Dalla predetta relazione emergeva che sull'autovettura di CI non erano state rinvenute tracce di sangue e che le tracce ematiche trovate su alcuni degli indumenti a lui sequestrati all'esame del DNA non erano risultate compatibili con quelle della vittima. Evidenziava, poi, che tali risultati configgevano con la consulenza tecnica effettuata dalla dott.ssa Sara Galimberti, che aveva accertato che il materiale genetico repertato sulle forbici sequestrate (non sottoposte ad accertamenti dattiloscopici al fine di stabilire se fossero nella esclusiva disponibilità dell'imputato) a bordo dell'auto di CI era identico a quello di AN IO. Rappresentava, infine, che le testimonianze rese da AC IO, AN RT, AT CA, AN RT erano confuse, lacunose e tra loro parzialmente contrastanti.
3. La Corte d'appello di Torino dichiarava inammissibile la domanda sulle base delle seguenti considerazioni. Con riferimento alle deposizioni osservava che, ai sensi dell'art. 637 c.p.p., comma 3 il giudice della revisione "non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio". A proposito dell'accertamento eseguito dal Ris Carabinieri di Parma, proposto come "prova nuova" in quanto prova preesistente ma non utilizzata, sottolineava, ai sensi dell'art. 630 c.p.p., lett. c), che esso ne' da solo ne' insieme con gli altri elementi di prova acquisiti, era dotato di una capacità dimostrativa tale da comportare il proscioglimento dell'imputato. Infatti, il mancato rinvenimento di tracce di sangue a bordo del veicolo non aveva rilievo decisivo, in quanto l'omicidio di AN era avvenuto fuori del veicolo;
costituiva, poi, una mera congettura la circostanza che le forbici, recanti tracce del materiale genetico della vittima e custodite nell'auto avrebbero dovuto su di essa lasciare segni;
infine, la circostanza, indicata nella sentenza di primo grado, che su alcuni degli indumenti di CI fossero state trovate tracce di sangue non compatibili con AN non assumeva rilievo decisivo, in quanto l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato era avvenuta sulla base di quattro testimonianze oculari e delle risultanze della consulenza effettuata dalla dott.ssa Sara Galimberti sulle forbici sequestrate a bordo dell'auto di CI, univocamente indicative della riconducibilità ad AN delle tracce organiche su di esse trovate.
4. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione personalmente CI, il quale lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione, in quanto le testimonianze acquisite e la consulenza tecnica della dott.ssa Galimberti S. avrebbero dovuto essere rilette criticamente e comparate con la prova, già acquisita agli atti del processo e non apprezzata dai giudici di merito, costituita dagli esiti degli accertamenti svolti da Ris Carabinieri di Parma sugli indumenti dell'imputato e all'interno della sua auto. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. Ai fini del giudizio di revisione per "prova nuova" deve intendersi non solo la prova sopravvenuta alla sentenza definitiva di condanna e quella scoperta successivamente ad essa, ma anche quella non acquisita nel precedente giudizio ovvero la prova acquisita, ma non valutata neanche implicitamente, sempre che non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice (Cass., Sez. Un. 26 settembre 2001, Pisano).
2. Quando la richiesta di revisione è proposta, come nel caso in esame, sulla base dell'asserita esistenza di una "prova nuova" nel senso in precedenza indicato, la valutazione del giudice deve avere ad oggetto non solo l'affidabilità della dedotta circostanza, ma anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto probatorio già acquisito in sede di cognizione. La fase dell'accertamento implica una delibazione dei nuovi elementi di prova addotti così da stabilire se essi appaiono idonei ad incidere in senso favorevole alla tesi dell'istante sulla valutazione delle prove a suo tempo raccolte e, nello stesso tempo, giustifichino la ragionevole previsione che essi, da soli o congiuntamente a quelli già esaminati nel corso del processo conclusosi con la sentenza di condanna, possano condurre al proscioglimento. La valutazione del giudice deve avere oggetto non solo l'affidabilità della nuova prova, ma anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione (Cass. 28.5.1996, ric. Caporosso, riv. 205685).
Tale valutazione postula la comparazione delle nuove prove con quelle su cui si fonda la condanna irrevocabile, di cui occorre, quindi, identificare il tessuto logico-giuridico. La comparazione non richiede soltanto il confronto di ogni singola prova nuova, isolatamente presa, con quelle già esaminate, occorrendo, invece, che la pluralità delle prove riconosciute nuove sia valutata anche unitariamente, vagliandosi, in una prospettiva globale, l'attitudine dimostrativa di esse, da sole o congiunte a quelle del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento. La valutazione del giudice impone un apprezzamento prognostico sull'esito possibile del giudizio di revisione in base alle nuove prove. Nell'economia di tale prognosi la comparazione tra le prove acquisite e oggetto di specifico giudizio e quelle che, pur se esistenti, non sono state apprezzate non può essere confinata nei termini dell'astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale e svilupparsi in termini realistici, così da non potere ignorare evidenti segni di inconferenza e/o inaffidabilità della prova nuova rilevabili ictu oculi.
2. Alla luce di questi principi il provvedimento impugnato è esente dai vizi denunciati. La Corte d'appello, infatti, in osservanza dell'obbligo generale stabilito dall'art. 125 c.p.p., comma 3 ha fornito una puntuale e ampia motivazione logica con cui ha dimostrato di avere esaminato le risultanze sottoposte alla sua decisione e ha indicato i motivi per i quali l'accertamento del Ris Carabinieri di Parma su taluno degli indumenti dell'imputato, è inidoneo a smentire il quadro probatorio su cui si è basata la sentenza di condanna, costituito dalle deposizioni di ben quattro testi oculari (HI IO, AN RT, AT CA, AN RT) sull'autore dell'omicidio e sulla dinamica del fatto, avvenuto per strada, mediante l'utilizzazione delle forbici recanti tracce organiche della vittima trovate a bordo dell'auto dell'imputato ed eseguito con modalità tali da non comportare spruzzi del sangue di AN su CI.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza della prova di assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille Euro alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 ottobre 2007. Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2007