Sentenza 24 giugno 2016
Massime • 1
È manifestamente inammissibile (e come tale può essere dichiarata "de plano" dal Magistrato di sorveglianza) la domanda risarcitoria ai sensi degli artt. 35 ter e 69, comma sesto, ord. pen., con la quale l'interessato si limiti a chiedere l'applicazione dell'istituto senza indicare il fatto materiale che sorregge la domanda e le relative violazioni dell'art. 3 CEDU che ritenga di aver subito e gli istituti penitenziari in cui le stesse si siano verificate. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento del Magistarto di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza, con la quale il detenuto, pur indicando determinati periodi di detenzione, si era limitato alla mera affermazione d'una condizione di restrizione non conforme al regime convenzionale, per la quale invocava l'applicazione dei rimedi riparatori).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/2016, n. 40232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40232 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2016 |
Testo completo
402 32/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 24/06/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Consigliere - N. 2251/2016- Dott. MASSIMO VECCHIO - Presidente - SENTENZA Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. ALDO ESPOSITO N. 14398/2015 ALESSANDRO CENTONZE - Consigliere - Dott. Rel. Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OPPEDISANO PASQUALE N. IL 21/10/1972 avverso l'ordinanza n. 5721/2014 GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETO, del 06/11/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; ۳/ li Lette le conclusioni del Procuratore generale, dott. Antonio Gialanella, che con requisitoria scritta (depositata il 6 agosto 2015) ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, con decreto emesso de plano il 6 novembre 2014, depositato il 7 novembre 2014, dichiarava inammissibile la domanda proposta ex art 35-ter 1. 26 luglio 1975, n.354 da IS LE, volta ad ottenere la riduzione della pena o il risarcimento del danno per le condizioni di detenzione non conformi all'art 3 della CEDU (ex art 35-ter L. 26 luglio 1975, n.354). Osservava il giudice a quo che l'interessato si era limitato a richiedere l'applicazione dell'istituto senza indicare le violazioni dell'art 3 CEDU che riteneva di aver subito e gli istituti penitenziari in cui si erano verificate. Il reclamo al Tribunale di sorveglianza era qualificato come ricorso per cassazione dal Tribunale medesimo e gli atti erano trasmessi per la decisione a questa Corte, con decreto in data 23 marzo 2015 2. Ricorre per cassazione IS LE a mezzo del difensore di fiducia. Deduce, con due distinti motivi di ricorso, il vizio di motivazione e la violazione di legge. Lamenta, in particolare, l'inosservanza dell'art. 35-ter L. 26 luglio 1975, n.354 e dell'art 666 comma 2 e 5 cod. proc. pen.. Il Magistrato di sorveglianza aveva erroneamente deciso, adottando la procedura de plano. Ne era derivata lesione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio. Aveva, ancora, errato il decidente, poiché nel procedimento di sorveglianza non esiste onere probatorio a carico del detenuto, ma un mero dovere di allegazione dei dati a fondamento dell'istanza protesa al riconoscimento del beneficio invocato. Non era, pertanto, corretta la decisione, nella parte in cui aveva postulato che la tutela riparatoria fosse azionabile nei soli casi di "attualità del pregiudizio". OSSERVA IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
1.1. In caso di istanza (reclamo) risarcitoria dinanzi al magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 35-ter, commi 1 e 2, I. 26 luglio 1975, n.354 questa Corte (Sez. 1, n. 46966 del 16/07/2015, Koleci;
Sez. 1, n. 46966 del 16/07/2015, dep. 12/01/2016, n. 876, Ruffolo;
Sez. 1, n. 2228 del 16/07/2015, dep. 12/01/2016, n. 874, Tripi) ha elaborato il principio secondo cui la scelta legislativa è, in rito, quella di privilegiare, innanzitutto, un contraddittorio nel doppio grado di merito. Il magistrato di sorveglianza può emettere un provvedimento de plano e fuori dal modello partecipato nel solo concorso dei presupposti di cui all'art. 35-bis comma 1 I. 26 luglio 1975, n.354 (manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell'art. 666, comma 2 cod. proc. pen. »). Deve ricorrere, tuttavia, un'ipotesi assimilabile alla «presa d'atto» dell'assenza delle condizioni di legge. Non deve, cioè, svolgersi una cognizione d'accertamento sui fatti, né dispiegarsi una forma di valutazione conoscitiva- li 2 رسید discrezionale (Sez. 1, n. 43722 del 11/06/2015, Salierno -che, tuttavia, perviene a diverse conclusioni quanto al regime d'impugnazione-). L'inammissibilità ricorre allorquando la domanda non indica né i periodi di detenzione, né le strutture carcerarie, né le ragioni inerenti le specifiche condizioni detentive, in relazione alle quali si deduce un trattamento penitenziario subito in violazione dell'art. 3 Cedu (Sez.1, sentenza n. 22164 del 13/05/2015 Cc. (dep. 27/05/2015), Ferraro, Rv.263613, cui adde Sez 1 n. 47480 del 16/07/2015, Manfra, Rv. 265468 e SEz 1, n. 876 del 16/07/2015 dep. 2016, Ruffolo, Rv 265855).
2. Ebbene, nel caso de quo ed alla luce di quanto premesso, è, innanzitutto, corretta la riqualificazione - operata dal Tribunale di sorveglianza di Perugia con decreto 23 marzo 2015 - del reclamo in ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 35840 del 14/05/2015, Marique Sanchez Josue Ismael;
Sez. 1 n. 45376 del 12/06/2015, Giordano).
3. Quanto al merito delle doglianze deve osservarsi che l'istanza dell'IS è stata correttamente dichiarata inammissibile con procedura de plano.
3.1. Il detenuto, infatti, pur indicando nell'istanza avanzata al magistrato di sorveglianza i periodi di detenzione, si è limitato alla mera affermazione d'una condizione di restrizione non conforme al regime Convenzionale ed ha invocato l'applicazione dei rimedi "riparatori". Non ha enucleato, tuttavia, né allegato il fatto materiale che integrerebbe la lesione affermata. Deve, contrariamente, ritenersi che il detenuto che invochi l'applicazione dei rimedi riparatori di cui all'art 35-ter L. 26 luglio 1975, n.354 abbia, di converso, obbligo - in funzione del vaglio preliminare di ammissibilità della domanda e della delimitazione dell'oggetto del tema decidendum di esplicitare la ragione giuridica del domandare, indicando il fatto materiale che sorregge l'istanza stessa (condizione di sovraffollamento, carenze dei servizi minimi ed essenziali nella struttura detentiva, altri elementi di trattamento che assimilano la detenzione medesima ad una realtà non conforme all'art 3 CEDU). Il mero ed astratto richiamo all'art 3 CEDU ed alle "condizioni" in cui si trovavano gli istituti, durante la detenzione, in funzione dei rimedi riparatori, non rende ex se l'istanza conforme al modello legale di cui all'art 35-ter L. 26 luglio 1975, n.354. Correttamente, pertanto, ne è stata dichiarata l'inammissibilità con la procedura de plano. Né ha pregio il richiamo operato in ricorso ai poteri del magistrato di sorveglianza, in ragione delle ampie potestà di "cognizione" a costui riservate dallo stesso modello procedimentale e dall'art 666 comma 5 cod. proc. pen.. Ciò anche in funzione d'una verifica officiosa, che competerebbe al medesimo organo giurisdizionale. Va, certamente, ribadito il principio secondo cui in tema di esecuzione non sussiste un onere probatorio in senso stretto, a carico del soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole, ma solo un onere di allegazione. Esso si traduce nel dovere di prospettare e di indicare al giudice i fatti sui quali la richiesta si basa, incombendo poi alla Autorità Giudiziaria compito di procedere ai relativi accertamenti ( Sez. 5, sentenza n. 4692 del 14/11/2000 Cc. (dep. 18/12/2000), Sciuto, Rv.219253; Sez 1, sentenza n. 46649 del 11711/2009 Cc 3 li رس (dep. 3/12/2009), Nazar, Rv. 245512; Sez 1, sentenza n. 34987 del 22/9/2010 Cc. (dep 28/9/2010) Di Sabatino, Rv 248276). E', infatti, proprio la editio ationis sebbene succinta ed essenziale - che consente al giudice di attivare i poteri officiosi di accertamento. La contraria opinione (della sufficienza della generica denunzia della violazione della norma convenzionale ovvero della lesione dei diritti) comporterebbe l'assurda conseguenza che il giudice debba porsi in prospettiva meramente - esplorativa alla ricerca di ogni possibile fatto o situazione che possano aver - cagionato (in dipendenza della inosservanza delle norme penitenziarie) alcun grave pregiudizio all'esercizio dei diritti dell'istante e, quindi, debba procedere alla scelta e alla selezione di quanto sia da porre a fondamento della pretesa riparatoria, così assumendo il giudicante la inconcepibile veste di attore sostanziale della domanda sulla quale deve decidere. Occorre, che l'istante prospetti al Giudice adito almeno il dato materiale che risulta costitutivo del diritto affermato ed introdotto nel giudizio innanzi al magistrato di sorveglianza. Nel caso di specie, si è visto, la richiesta avanzata risulta carente proprio su detto profilo e non è, pertanto, conforme al modello legale prescritto dall'art 35- ter L. 26 luglio 1975, n. 354. 3.2. Non é, infine, correlata al tracciato motivazionale del provvedimento impugnato la doglianza, sviluppata in ricorso, relativa al profilo di assenza d'attualità del pregiudizio. Quel tema non risulta, di converso, affrontato dal Magistrato di sorveglianza e la relativa critica esposta in ricorso, per effetto del difetto di correlazione richiamato, determina l'inammissibilità della cesura articolata in parte qua. Il ricorso va respinto e segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 24 giunto 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente (Antonio Cairo) (Massimo Vecchio) Assanimo Vecchio DEPOSITATA IN CANCELLERIA 27 SET 2016 IL CANCELLIERE TE AI 4