Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/2016, n. 40232
CASS
Sentenza 24 giugno 2016

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È manifestamente inammissibile (e come tale può essere dichiarata "de plano" dal Magistrato di sorveglianza) la domanda risarcitoria ai sensi degli artt. 35 ter e 69, comma sesto, ord. pen., con la quale l'interessato si limiti a chiedere l'applicazione dell'istituto senza indicare il fatto materiale che sorregge la domanda e le relative violazioni dell'art. 3 CEDU che ritenga di aver subito e gli istituti penitenziari in cui le stesse si siano verificate. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento del Magistarto di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza, con la quale il detenuto, pur indicando determinati periodi di detenzione, si era limitato alla mera affermazione d'una condizione di restrizione non conforme al regime convenzionale, per la quale invocava l'applicazione dei rimedi riparatori).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/2016, n. 40232
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40232
    Data del deposito : 24 giugno 2016

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