Sentenza 19 settembre 2013
Massime • 1
L'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione amministrativa per l'uso personale, con la conseguenza che sono pienamente utilizzabili le dichiarazioni dallo stesso rese in tale veste.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/09/2013, n. 39981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39981 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2013 |
Testo completo
39 9 8 1 / 13 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da: 1332 - Giovanni de Roberto Presidente - Sent. n.sez. - Francesco Ippolito CC 19/09/2013- R.G.N. 27742/2013 - Giovanni Conti - Giacomo Paoloni - Ercole Aprile - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi presentati da 1. IT BO HI, nato in [...] il [...] 2. HA LL, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/04/2013 del Tribunale di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Mura, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Venezia, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 27/03/2013 con il quale il Tribunale monocratico di Verona aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di HI IT BO e di LL HA in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, in concorso tra loro, ceduto a CH FI 14 grammi di 4 sostanza stupefacente del tipo hashish e per avere illecitamente detenuto altri 32,6 grammi della medesima sostanza, nonché per avere, nei due anni precedenti, venduto al FI imprecisati quantitativi della stessa droga, consegnandogli circa ogni dieci giorni ogni volta pacchetti di stupefacente del valore variabile da 5 a 60 euro. Rilevava il Tribunale come gli elementi di prova a disposizione avessero dimostrato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dei due prevenuti in ordine al delitto continuato loro addebitato, in ragione delle precise dichiarazioni rese dall'acquirente, che non era stato mai sottoposto ad indagini: dati informativi idonei a far ritenere l'esistenza di un concreto rischio di recidiva e l'idoneità esclusiva della disposta misura coercitiva massima rispetto al riconosciuto rischio di recidiva.
2. Avverso tale ordinanza hanno presentato ricorso entrambi gli indagati, con atto sottoscritto dal loro difensore avv. Maurizio Milan, i quali hanno dedotto il vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere il Collegio del riesame erroneamente confermato il provvedimento genetico della misura, valorizzando le dichiarazioni accusatorie del FI, acquirente di parte dell'hashish, che avrebbe dovuto essere sentito non come mera persona informata dei fatti ma come indagato di reato connesso, dunque con le garanzie difensive di cui all'art. 64 cod. proc. pen. e la cui deposizione era stata, comunque, contraddetta dalla documentazione prodotta da cui sarebbe stato possibile desumere che il FI si trovava in Italia solo dal gennaio del 2012 e, dunque, non avrebbe potuto acquistare - così come aveva sostenuto - dall'IT e dal HA la droga nei due anni precedenti;
nonché per non avere negato, sulla base di un travisamento dei dati conoscitivi sulla personalità dell'interessato, la possibilità che l'indagato IT avrebbe potuto beneficiare della meno gravosa misura degli arresti domiciliari a Torino, comunque adeguata a soddisfare l'esigenza cautelare riconosciuta.
3. Ritiene la Corte che i ricorsi siano inammissibili.
4. Il primo motivo del ricorso, nella parte in cui è stata prospettata la inutilizzabilità o, comunque, la inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal teste FI, è manifestamente infondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale l'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente, nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale, deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto a sanzione 2 C amministrativa per l'uso personale, con la conseguenza che sono pienamente utilizzabili le dichiarazioni dallo stesso rese in quella veste (così Sez. U, n. 21832 del 22/02/2007, Morea, Rv. 236370; conf., in seguito, Sez. 6, n. 40586 del 10/10/2008, Bua, Rv. 241358). Di tale regula iuris (della quale è stata sostanzialmente lamentata la violazione) il Tribunale del riesame di Venezia ha fatto corretta applicazione chiarendo, con motivazione completa e priva di vizi di manifesta illogicità, dunque non censurabile in questa sede, che il FI era stato correttamente sentito dalla polizia giudiziaria come semplice persona informata dei fatti, in quanto scoperto nel mentre stava acquistando un ridotto quantitativo di hashish, del peso di circa 16 grammi, e non risultando da alcun altro elemento che tale sostanza fosse destinata alla rivendita in favore di terzi, tant'è che il prevenuto non era stato iscritto nel registro degli indagati per alcuna ipotesi di reato ed era stato escusso dagli inquirenti rendendo una deposizione accusatoria ritenuta attendibile, in ogni caso non smentita dalla certificazione anagrafica prodotta dalla difesa attestante una presenza formale in Italia del FI, proveniente - dalla Tunisia, solo dal gennaio del 2012 in quanto nulla impediva che il predetto avesse fatto ingresso nello Stato illegalmente già in precedenza (v. pagg.
2-3 ord. impugn.).
5. Lo stesso motivo del ricorso, nella parte in cui è stata denunciata la illogicità della motivazione relativa alla scelta della misura cautelare più adeguata, è inammissibile perché generico. Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249). Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dal Tribunale, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale era stato congruamente spiegato come fosse irrilevante che la difesa dell'IT avesse indicato un luogo ove sarebbe potuto essere posto agli arresti domiciliari, in quanto solo la custodia cautelare in carcere appariva 3 R adeguata a garantire la collettività dall'elevato rischio di recidiva riferibile ad un soggetto che, per la continuità e la professionalità manifestata nella realizzazione della prolungata attività di spaccio, e per la sua pessima personalità, come desumibile dal fatto che il prevenuto era stato pure denunciato per un episodio di ricettazione, ben avrebbe potuto proseguire la sua attività criminosa, da cui traeva i mezzi di sostentamento, anche rimanendo detenuto nella sua abitazione (v. pagg.
2-3 ord. impugn.).
6. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento e ciascuno al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 19/09/2013 Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanni de Robe Ercole Aprile for DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 26 SET 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIOFUNZIONAR Fiera Esposito 4