Sentenza 17 giugno 2011
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È inammissibile per mancanza d'interesse, il ricorso della parte civile contro la sentenza che dichiari non doversi procedere perché estinto il reato per prescrizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/06/2011, n. 33452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33452 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GALBIATI Ruggero - Presidente - del 17/06/2011
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere - N. 1087
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 48837/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IZ AL N. IL 29/02/1972 c/;
2) CO EN NI N. IL 20/03/1946;
3) EC AN N. IL 03/12/1949;
4) OR NA N. IL 13/12/1961;
avverso la sentenza n. 2048/2008 TRIBUNALE di CAGLIARI, del 14/01/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D'ISA;
udito il P.G. in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio. RITENUTO IN FATTO
IZ AL, nella qualità di costituita parte civile, propone appello avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, in data 14.01.2009 che ha dichiarato n.d.p. nei confronti di CO EN NI, EC AN e OR NA per essere il reato di lesioni colpose loro ascritto estinto per prescrizione.
L'atto è stato trasmesso a questa Corte con ordinanza della Corte d'Appello di Cagliari del 29.06.2010. Si denuncia violazione di legge in quanto il Tribunale ha ritenuto perento il termine ordinario di prescrizione non considerando l'interruzione di esso ai sensi dell'art. 159 cod. pen. per essere stato notificato agli indagati l'invito a presentarsi davanti al P.M., ancorché all'interrogatorio abbia proceduto la P.G. secondo quanto affermato dalla S.C. con sentenza della sez. 5 del 6.12.2005 n. 2787, sez. 4 27.03.2003 n. 34450. Si rappresenta che la sentenza di proscioglimento pregiudica gli interessi della costituita parte civile che non può ottenere il richiesto risarcimento del danno e ciò nemmeno in sede civile risultando, a seguito della detta sentenza, prescritta altresì la relativa azione civile.
RITENUTO IN DIRITTO
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse in capo al ricorrente. Infatti già da tempo questa Corte ha rilevato che (ASN 198103862-RV 148559) è inammissibile per mancanza di interesse il ricorso della parte civile contro la sentenza che dichiara non doversi procedere perché estinto il reato per remissione di querela, cui certamente è parificabile anche l'estinzione per prescrizione.
Invero, in difetto di impugnazione da parte del PM, l'annullamento della sentenza dovrebbe esser pronunziato con rinvio al giudice civile.
Tuttavia il risarcimento del danno non patrimoniale non consegue necessariamente a un fatto riconosciuto in concreto come reato dal giudice penale, ma genericamente a un fatto illecito, che, per avere caratteristiche di reato, presenta maggiore gravita e determina più elevata sanzione civile.
Sotto tale profilo, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, che, per altro, comporta anche la preliminare valutazione della sussistenza di cause di non punibilità per una pronuncia assolutoria piena ex art. 129 cod. proc. pen., comporta che, qualora venga iniziata l'azione civile, il giudice di tale procedimento, mancando l'accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale, ha il dovere, in tal caso, di accertare ai fini civili se il fatto dannoso abbia effettivamente tale carattere. Questa Corte ha inoltre affermato (sez. 3, sentenza n. 14450 del 19.11.2001, Rv. 55036) che a norma dell'art. 2947 cod. civ., in caso di evento dannoso che sia considerato dalla legge come reato e se per questo sia stabilita una prescrizione più lunga, quando il reato si sia estinto per tale causa, il diritto al risarcimento del danno (nella specie, conseguente a incidente stradale) resta assoggettato alla prescrizione stabilita dalla legge penale. Ne consegue che, quando non vi sia stata costituzione di parte civile nel procedimento penale, con la prescrizione del reato si prescrive anche il diritto al risarcimento del danno, data l'equiparazione tra le due prescrizioni;
se, invece, vi è stata costituzione di parte civile (come nel caso che ci occupa), si verifica l'interruzione con effetto permanente per tutta la durata del processo e tale termine comincia a decorrere dalla data in cui diviene irrevocabile la sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per essersi il reato estinto per prescrizione. Non essendo dunque preclusa l'azione civile, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Consegue condanna alle spese e al versamento di somma a favore della Cassa ammende. Si stima equo determinare detta somma in Euro 300,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 300,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 17 giugno 2011. Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2011