Sentenza 26 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2001, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
11 2 3 / 0 1 REPUBBLICA TARIA IN NOME DEL POR L ITARIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto azione di rivendica SEZIONE SECONDA CIVILE di n osile Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 11615/98 Cron.2358 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere- Rep. 379 Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere- - Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Ud. 02/06/00 Dott. CEsca TROMBETTA - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA FT2 sul ricorso proposto da: IAVAZZO ALFONSO, COSCIONE ELENA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE PAOLO ORLANDO 25 SC A I CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE presso lo studio dell'avvocato INFUSO CARMELO, che li Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig difende, giusta delega in atti;
6000 per diritti L. 126 GEN. 2001 - ricorrenti- IL CANCELLIERE contro elettivamente domiciliato in ROMA SANTARELLI ELIO, LIRE 3000 CANCELLERIA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato CHELLI SETTIMIO, giusta delega in atti;
controricorrente CB220873 2000 avverso la sentenza n. 368/98 della Corte d'Appello di 1099 FIRENZE, depositata il 23/03/98; -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio (APPELC)dal Sig. A udita la relazione della causa svolta nella pubblica per diritti L. il 1.5 MAG. 2001 udienza del 02/06/00 dal Consigliere Dott. CEsca IL CANCELLIERE TROMBETTA;
udito l'Avvocato INFUSO Carmelo, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito 1'Avvocato CHELLI Settimio, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. #Tz CANCELLERIA 0172128 露 0172127 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 15 maggio 1991 EL LL proprietario di un fabbricato rurale sito nel comune di Manciano, fraz. S. Martino sul Fiora, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Grosseto Alfonso AZ ed LE IO, proprietari di una casa limitrofa, dedu- cendo: che i convenuti nell'effettuare lavori di ristrutturazione della loro casa, acquistata con contratto 6.10.1989, avevano occupato una porzione del suo fabbricato, costituita da due stanze al FT₂ piano terreno, nonché avevano fatto passare alcune tubazioni nella sua proprietà e costruito una pensilina sporgente sulla facciata del fabbricato suddetto. Chiedeva, pertanto, che le due stanze poste al piano terreno del fabbricato censito alla part. 8730 del N.C.T. del Comune di Manciano, foglio 83 part. 16, adiacente e confinante con l'immobile acquistato dai convenuti e distinto al foglio 83 part. 17/2, fossero dichiarate di sua esclusiva proprietà con condanna dei medesimi all'immediato rilascio in suo favore, alla demolizione della pensilina ed al risarcimento danni derivanti dalla abusiva occupazione delle stanze. 3 I convenuti, costituitisi, contestavano la domanda affermando che le due stanze costituivano l'ingresso alla casa di loro proprietà e qualifi- j cata come rivendica l'azione proposta dall'attore, invitavano l'attore a provare il diritto di pro- prietà vantato. Espletata l'istruttoria con acquisizione di documenti, escussione di testi, effettuata consu- lenza tecnica d'ufficio, il Tribunale, con sentenza NON definitiva dell'8 luglio 1995, ritenute le due stanze incluse nella part. 16 del foglio 83, di #T2 proprietà di EL LL, che l'aveva ereditata dal padre NT LL, stanze che costi- tuendo l'unico ingresso sia alla part. 17/1 foglio 83 di proprietà di LB CI, sia alla part. 17/2 foglio 83 di proprietà dei coniugi convenuti, erano gravate di servitù di passo a favore delle suddette particelle, condannava i convenuti al rilascio immediato delle due stanze, nonché alla demolizione della pensilina realizzata, con aggetto, sulla facciata di proprietà del Santa- LI, ed al risarcimento danni da liquidarsi in separata sede. Su impugnazione dello AZ e della IO, la corte di appello di Firenze, con sentenza 23 marzo 1998, respingeva l'appello.
Ritenuto che
l'assunto secondo cui il Santa- LI avrebbe in 1° grado fondato il suo diritto di proprietà, avente ad oggetto le due stanze in derivativo, risultacontestazione, su un titolo smentito dagli atti processuali, essendosi il San- taLI dichiarato, soltanto, proprietario, svilup- pando poi, nel corso del giudizio la tematica dello ininterrotto possesso delle stanze e della maturata usucapione (con la conseguenza che la decisione non è viziata da ultrapetizione essendo, peraltro, la FT2 sentenza impugnata fondata su dati argomentativi che vanno oltre il mero fatto dell'usucapione); afferma altresì la corte d'appello, d'accordo con l'opinione del Tribunale che potendo, nel giudizio di revindica, la prova della proprietà, essere data con mezzi indiretti, anche presuntivi, purchè idonei a dimostrare lo stato di fatto rilevante sul piano giuridico, pretestuosa è la censura secondo la quale il LL non avrebbe fornito la prova documentale del suo diritto di proprietà, non gravando sull'attore in rivendica un tale onere;
ed inconferenti sono i rilievi degli appellanti relativi alla mancanza di accesso alla loro abitazione od alla appartenenza ad un unico 5 proprietario dei due ingressi, essendo pacifico che il locale posseduto dal LL è gravato di servitù di passo a favore degli appellanti, e sussistendo in atti una serie di prove inequivoche e convergenti del cennato diritto di proprietà sui locali di cui si discute. Concordando con le puntuali ed argomentate valutazioni delle risultanze processuali fatte dal Tribunale, da intendersi espressamente ritra- scritte, con particolare riferimento alle dispo- sizioni dei testi NI, HI, LL, #Tz BE (quanto al possesso continuato delle due stanze da parte di LL NT prima e di LL EL, poi), del teste NI, dante causa degli appellanti, che ha precisato di non avere mai posseduto o goduto le due stanze di cui è causa (sicchè appare improbabili che le abbia vendute agli appellanti), afferma la corte d'ap- pello che, trovandosi il fabbricato di cui trat- tasi, in territorio montano, secondo quanto affer- mato dall'appellato (non contraddetto) nella com- parsa di costituzione in appello;
ed essendosi, a emerso dalle prove testimoniali, il quanto possesso del LL protratto oltre il termine quindicennale previsto dall'art. 1159 bis C.C., va 6 affermata la piena ed esclusiva proprietà, in capo all'appellato, delle due stanze oggetto del giu- dizio per intervenuta usucapione ex art. 1159 bis della cosa, pur se comune. L'affermata intervenuta usucapione comporta lo assorbimento del primo motivo d'appello relativo alla questione, irrilevante, se nella specie si tratti di uno solo o più fabbricati, ed alla conse- guente applicazione delle norme sulla comunione;
nonché l'irrilevanza del secondo motivo d'appello in ordine all'asserita intestazione meramente ر#T₂ نی catastale del fabbricato ed alla mancata formale divisione dello stesso, con la precisazione che ove considerarsi bene comune, ilil fabbricato debba condomingo può usucapire la cosa comune, sulla base del possesso esclusivo della stessa, senza neces- sità di un atto di opposizione. Avverso tale sentenza ricorrono in Cassazione Alfonso AZ ed LE IO, con nove motivi di impugnazione illustrati da memoria. Resiste con controricorso EL LL. MOTIVI DELLA DECISIONE Deducono i ricorrenti a motivi di impugnazione: -1) la violazione degli artt. 275, 276 c.p.c. per avere la corte d'appello erroneamente 7 omesso di dichiarare la nullità della sentenza impugnata, perché emessa in camera di consiglio 1'8.3.'95, prima dell'udienza di discussione tenuta 1'8.6.95; 2) la violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c. per avere la corte d'appello, violando il principio del contraddittorio, erroneamente omesso di integrarlo nei confronti di CI LB, litisconsorte necessario perché proprietario di una delle stanze rivendicate dal LL (e chiamate caciaie), come risulta dall'atto 17.4.93, con il #T2 quale il medesimo ha trasferito ai coniugi AZ, porzione di fabbricato rurale nel comune di Man- ciano, fraz. S. Martino sul Fiora, composto da due camere, cantina e caciaia, e ripostiglio esterno a pian terreno, e da quattro vani al piano superiore, atto la cui efficacia, per patto espresso, rimane sospesa fino al 2004; 3) la violazione dell'art. 115 cpc. per avere la corte d'appello, violando il principio di disponibilità delle prove e senza congruamente e logicamente motivare sul criterio adottato nella scelta delle prove utilizzate, erroneamente omesso di esaminare e confutare: A) le prove testimoniali offerte ed espletate dagli 8 appellanti, in particolare le deposizioni dei testi: TI PP, TI EN, Di TI LO, IS SC, RI EN;
nonché B) i rogiti: 6.10.89 (vendita ai ricorrenti della part. 17/2); 30.8.50 (vendita da LL AR a IN ed altri della part. 17/2); 17.9.55 (vendita da IN ed altri ad Onori e IN della part. 17/2); 20.10.'69 (vendita da Onori e IN a ED LU della part. 17/2); 8.5.74 (vendita da ED a NI ed altri della part. 17/2); 5.9.74 (vendita da LL RI ad FT₂ LB CI della part. 17/1; prove testimoniali e rogiti che smentiscono quanto affermato dai giudici di merito, sia in ordine alla prova della proprietà in base agli atti pubblici;
sia in ordine all'asserita intervenuta usucapione, essendo state le due stanze in questione possedute dai fratelli PP e EN TI dal 1954 al 1976 e poi da altri;
e dal 1989 dai ricorrenti;
4) la violazione degli artt. 101 c.p.c., 90, 91 norme di att. c.p.c. per non avere la corte d'appello dichiarato la nullità della C.T.U. esperita in primo grado, violando il principio del contraddittorio per la 9 mancata comunicazione agli appellanti, al loro procuratore ed al consulente di parte, dell'inizio delle operazioni peritali, eccezione sollevata alla udienza dell'1.6.93 e ribadita in sede di preci- sazioni conclusioni;
5) - l'insufficiente motivazione in ordine al criterio logico che ha condotto i giudici di merito alla formazione del proprio convincimento, fondan- dosi su un criterio di scelta unilaterale delle prove disponibili, con omessa confutazione delle H prove avversarie, più attendibili relativamente Fπz alla qualità dei testi assunti (per avere essi abitato per anni il fabbricato e le stanze oggetto di contestazione, e per essere indifferenti); con attribuzione di maggior credibilità ai parenti (teste LL AR) о alle persone aventi un interesse о una responsabilità nella questione (testi LL AR e NI EN); ○ a persone amiche dell'attore, con conoscenza occasio- nale dei fatti di causa, con attribuzione di maggior valore ai dati catastali, privi di riscon- tri planimetrici e descrittivi circa la consistenza di fabbricati, rispetto alle diverse e contrastanti risultanze degli atti inter vivos e mortis causa;
6) la nullità delle sentenze di merito 10 per avere i giudici di 1° e 2° grado omesso di decidere sulla domanda di riconoscimento del diritto di proprietà pieno ed esclusivo di Santa- LI EL sulle due stanze poste a pian terreno del fabbricato rurale, censito al foglio '83 part. 17/2 acquistato dai ricorrenti con l'atto 6.10.'89; -7) la violazione dell'art. 329 c.p.c. per avere la corte d'appello erroneamente: A) preso in esame la domanda di riconoscimento della proprietà sull'immobile in questione, nonostante il Tribunale non si fosse pronunciato e l'appellato FT2 non avesse sul punto proposto appello incidentale;
B) sostituito l'azione espressamente o virtualmente proposta dall'appellato, con una azione diversa, fondata su fatti diversi e su diversa causa petendi (quale l'usucapione), valorizzando, quindi, ai fini della prova della proprietà, il godimento del bene, nonostante il rivendicante non avesse dedotto l'usucapione; 8) la violazione dell'art. 2700 c. civ. per avere la corte d'appello erroneamente, trattandosi di una causa di rivendica di immobili, ammesso e dato credito a prove testimoniali, anzi- ché agli atti pubblici prodotti in giudizio;
9) la violazione delle norme richiamate nei 11 motivi di appello esposti anche nella narrativa del ricorso in Cassazione. Il ricorso è infondato. La discordanza fra la data della deliberazione in camera di consiglio e quella dell'udienza di discussione, contestata con il primo motivo di ricorso e per la prima volta in questa sede, relativamente alla sentenza di primo grado, è frutto di mero errore materiale, come dimostrato dall'ordinanza collegiale notificata alle parti, assieme con il dispositivo, dove è chiaramente FT2 indicata la data dell'udienza collegiale (1'8.6.95) coincidente con quella della delibera. La data della deliberazione, comunque, essendo desumibile dal verbale, non è considerata un elemento essenziale della sentenza, per cui la sua eventuale discordanza con la data dell'udienza collegiale, non vale a far ritenere superata la presunzione di rituale decisione della causa da parte del collegio;
e, come frutto di errore mate- riale, può essere corretta con il procedimento ex art. 287 c.p.c.. In tal senso si è espressa costantemente questa corte (v. sentt. 4741/91, 3368/88). Il primo motivo di ricorso va, pertanto, respinto. 12 Con il secondo motivo i ricorrenti si lamentano della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di CI LB, sul presupposto che lo stesso sarebbe proprietario di una delle due stanze rivendicate dal LL, come emergerebbe dal rogito 17.4.93 con il quale l'LB avrebbe venduto ai coniugi Iavazza, parte del fabbricato rurale censito al foglio 83 mapp. 17/1, vendita inefficace fino al 2004, come stabilito fra le parti. یه ر Il motivo è infondato per l'assorbente ragione Н che non ricorre nella specie una ipotesi di litisconsorzio necessario in quanto non è stata dedotta in giudizio una situazione plurisoggettiva inscindibile, per la quale la sentenza, emessa senza la partecipazione del litisconsorte sarebbe inutiliter data. L'eventuale diritto dell'NI su una delle due stanze rivendicate, infatti (prospettato come diritto di proprietà esclusiva) non potrebbe mai essere pregiudicato dall'accoglimento della domanda del LL (v. sentt. 18.17/62; 1454/95). Il terzo ed il quinto dei motivi di ricorso, investendo entrambi questioni attinenti ai criteri di valutazione delle prove, possono essere trattati 13 congiuntamente. Essi sono infondati. I ricorrenti nel prospettare la violazione dell'art. 115 c.p.c. ed il vizio di motivazione, lamentano che la corte d'appello avrebbe deciso sia omettendo l'esame di tutta una serie di rogiti documentati i vari passaggi di proprietà dei beni oggetto di causa;
sia trascurando una serie di testimonianze, indotte dagli appellanti, che mette- vano in discussione il possesso continuato del LL sui suddetti beni. Tali censure non possono essere condivise. FR Quanto ai documenti, infatti, la loro rilevanza è esclusa della stessa ratio decidendi seguita dalla corte d'appello, che riconoscendo la pro- prietà delle due stanze al LL, in forza di usucapione, non era tenuta ad un esame specifico dovendo privilegiarsi ladei titoli derivativi, relazione di fatto con i beni, cioè il possesso e le relative prove. Quanto alla scelta "unilaterale" dei testi che si imputa alla corte d'appello, va rilevato che il principio sancito dall'art. 115 c.p.c., secondo il quale il giudice deve decidere secondo alligata et probata, non si può dire violato quando il giudice, principio, del libero in forza dell'altro 14 convincimento ex art. 116 c.p.c. con il quale il primo va coordinato, sceglie fra le varie testimo- nianze, anche contrastanti, quelle che ritiene più attendibili, rientrando tale scelta nell'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova, senza che essa possa essere imputata a vizio dell'iter formativo del convincimento del giudice. Nella specie la corte d'appello, condividendo valutazioni delle risultanze istruttorie, le comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio, FT2 fatte dal tribunale, e riportando specificamente le testimonianza ritenute più significative (quella del mezzadro Bellinori, sul posto da venticinque anni;
del NI, dante causa degli appellanti;
di LL AR che aveva ceduto i beni al dante causa degli appellanti, dichiarando di non aver mai avuto alcuna proprietà al piano terra del fabbricato del resistente), ha dato conto, suffi- cientemente, delle ragioni del proprio convinci- mento. I motivi in esame vanno, quindi, respinti. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile in quanto, non essendo stata la censura proposta nella precedente fase del giudizio, essa è ormai preclusa 15 in questa sede. Il sesto motivo di ricorso è infondato, in quanto sia il Tribunale che la corte d'appello hanno dichiarato nella rispettiva motivazione delle sentenze, che le due stanze oggetto del giudizio sono di proprietà di LL EL, ed è noto che individuato tenendo conto e delil decisum va dispositivo e della motivazione della sentenza. Parimenti infondato è il settimo motivo di ricorso, sia con riferimento al profilo sub A), per le ragioni esposte rigettando il sesto motivi;
sia ر 瓶 به con riferimento al profilo sub B), essendosi i ricorrenti limitati a censurare la sentenza per avere la corte d'appello accolto la domanda di revindica proposta dal LL, ponendo a base della decisione, la maturata usucapione, titolo non originariamente dedotto;
il che, oltre ad essere smentito in linea di fatto nella stessa sentenza, è -comunque, ben possibile come questa corte ha già affermato (v. sentt. 4276/84; 7033/95) costi- l'usucapione uno dei modi attraverso il tuendo quale si può acquistare la proprietà, con la conse- guenza che, l'allegazione nel corso del giudizio o in appello, di un titolo d'acquisto diverso rispetto a quello inizialmente dedotto, non com- 16 porta mutamente della domanda. Discorso diverso va, invece , fatto per l'usucapione speciale ex art. 1159 bis C. civ., applicata, nella decisione, dalla corte d'appello, in difformità dal Tribunale. Tale istituto, infatti, è fondato su una causa petendi diversa rispetto alla normale usucapione e si basa su presupposti di fatto da accertare ex come questa corte ha già affermato (v. sent. novo, 2739/82). Tuttavia, poiché sotto tale specifico FT2 profilo la sentenza impugnata non è stata censu- rata, la pronuncia rimane ferma per l'ormai inter- venuto giudicato sul punto. Infondato è ancora l'ottavo motivo di ricorso in quanto dall'affermata maturazione dell'usu- capione, consegue l'irrilevanza dei titoli nego- ziali. Da respingere è, infine, anche il nono motivo di ricorso con il quale i ricorrenti genericamente richiamano i motivi proposti con l'atto di appello, senza sollevare specifiche censure alla sentenza che, pur, quei motivi ha esaminato, in parte respingendoli ed in parte dichiarandoli assorbiti in relazione alla ratio decidendi seguita. Il ricorso va, pertanto, respinto. 17 Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio. FTz
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso;
dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 2 giugno 2000 CE CEsca EL est. IL CANCELLIERE C1. Paolo Talarico lezico DEPOSITATO IN CANCELLERIA. Roma 2.6 GEN 2001 IL CANCELLIERECT L2C2zico 100000 350000 UFFICIO DELL RATE12 FEB. 2001A 2 Registrato in delo Seria 4 al n.727 350.00 ИН (Ire p. Il Dirigerly Arca Savizi (D.ssa RI DAILIPPO) I Response Giudiziari MGA CHINI)- 18