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Sentenza 19 maggio 2026
Sentenza 19 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/05/2026, n. 17937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17937 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno in data 04/11/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Fabiola Furnari, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 04/11/2025 la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore emessa in data 25/02/2025 di condanna dell’imputato per i reati di maltrattamento in famiglia, tentata estorsione aggravata e lesioni aggravate ai danni della madre, commesso in Sarno dall’anno 2017, con condotta perdurante.
2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, affidandolo a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 572 cod. pen. (capo A dell’imputazione); in particolare, la difesa – citando giurisprudenza di legittimità in materia di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa del reato e di maltrattamenti in famiglia con riferimento al presupposto oggettivo dell’abitualità della condotta – lamenta che la Corte di merito, recependo acriticamente la motivazione del giudice di primo grado, avrebbe reso Penale Sent. Sez. 2 Num. 17937 Anno 2026 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 26/02/2026 una motivazione apparente e contraddittoria circa l’esistenza della prova dell’elemento dell’abitualità della condotta posta in essere dall’imputato ai danni della madre, assumendo che si sarebbe trattato, nella specie, di un rapporto familiare “burrascoso” e conflittuale e non di un comportamento connotato dalla sistematicità di atti lesiva dell’integrità fisica e/o psichica, anche perché madre e figlio avevano vissuto insieme per “poco tempo”. 2.2. 2.3. Con il secondo e terzo motivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per contraddittorietà della motivazione, manifesto travisamento del fatto e mancanza dell’elemento soggettivo in relazione al reato di tentata estorsione contestato al capo B) dell’imputazione.
2.4. Con il quarto motivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 649, comma 3, cod. pen.; sul punto, la difesa riproduce una sentenza di legittimità, quale “caso identico” a quello oggetto del presente procedimento, con la quale è stato rigettato il ricorso del Pubblico ministero avverso una sentenza del Tribunale di Torino che ha ritenuto la sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 649, comma 3, cod. pen. per fatto commesso da un imputato contro la madre ed il fratello.
2.5. Con gli ultimi tre motivi, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla mancata concessione dell’attenuante del fatto di lieve entità per l’ipotesi estorsiva di cui alla sentenza della Corte Cost. n. 120/2023, all’omessa concessione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. e all’omessa sostituzione della pena detentiva con la sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare;
in ordine alla attenuante “costituzionale” la difesa osserva che, nel caso di specie, si è trattato della richiesta di una somma di denaro di cento euro “che non serviva al ricorrente ma l’avrebbe dovuta dare al fratello Orlando”; in ordine alla causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. la difesa lamenta che il collegio di merito ha escluso la causa di non punibilità per il contesto in cui le lesioni personali si sono perfezionate e che, in merito al dato ostativo rispetto ai comportamenti abituali, nel caso di specie mancherebbero l'abitualità e la reiterazione;
in ordine infine, al rigetto della invocata pena sostitutiva della detenzione domiciliare si lamenta la motivazione inesistente ovvero apparente, laddove la Corte di merito ha ritenuto di non accogliere il motivo in quanto mancherebbe un domicilio idoneo, in assenza anche di dichiarazioni di disponibilità, ignorando che il ricorrente non vive più con la madre dal 2018, come dichiarato dalla stessa, e considerato che non ricorrono preclusioni soggettive, in quanto a mente dell’art. 59 della l. 689/81, come novellato dalla c.d. riforma Cartabia, non costituiscono cause ostative le precedenti condanne, “ma solo il fallimento nella esecuzione di una precedente pena sostitutiva”. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. Il ricorrente, infatti, reitera in sede di legittimità questioni già sottoposte all’esame della Corte di appello - e da quest’ultima disattese con 2 argomentazioni congrue ed esenti da vizi logici - limitandosi, anche dal punto di vista grafico e contenutistico, a riprodurre le stesse doglianze che avevano già formato oggetto dell’atto di appello, sicché il ricorso appare avulso da confronto critico con la sentenza di secondo grado.
2. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, [...], Rv. 281521-01; Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, [...], Rv. 268385-01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, [...], Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano Rv. 236945-01). La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen, all'inammissibilità della impugnazione (in tal senso, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [...], Rv. 277710-01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, [...], non mass.). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre i motivi di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che in tal guisa il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Va anche ricordato che la sentenza di appello, in caso di doppia conforme, si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame, come nel caso di specie, non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di merito (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, [...], Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, [...], Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...], Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, [...], Rv. 252615-01).
2.1. Quanto al denunciato vizio di motivazione, il controllo della Corte di cassazione sul processo motivazionale del giudice di merito deve rispettare, come è noto, i limiti di cui all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. La Corte deve quindi limitarsi a verificare l'esistenza di una motivazione effettiva (e non apparente), la sua non contraddittorietà e la sua non manifesta illogicità, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, [...], Rv. 285504 – 01).
3. Ciò posto, il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ritenuta sussistenza degli elementi 3 costitutivi del delitto di cui all’art. 572 cod. pen., è del tutto generico, limitandosi a riprodurre principi sanciti da questa Corte sulla configurabilità dell’elemento dell’abitualità nel reato di maltrattamenti in famiglia, che nella specie viene contestato, senza confrontarsi con la specifica motivazione della Corte di appello sul punto. In materia, questa Corte ha chiarito che il reato di maltrattamenti in famiglia è integrato dal compimento da parte dell’imputato di più atti di natura vessatoria, anche di per sé non costituenti reato (Sez. 6, n. 13422 del 10/03/2016, [...], Rv. 267270 - 01), realizzati in momenti successivi, che determinano nella persona offesa sofferenze fisiche o morali, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se in un limitato contesto temporale, e non rilevando, data la natura abituale del reato, che, durante lo stesso, siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo (Sez. 3, n. 6724 del 22/11/2017, dep. 2018, [...], Rv. 272452) 3.3. La Corte di appello, nel motivare l’infondatezza delle medesime doglianze difensive reiterate in questa sede, ha ben chiarito che, nella fattispecie, doveva ritenersi integrato l’elemento oggettivo del reato contestato, sussistendo l'abitualità del comportamento e non potendo sostenersi la sporadicità degli eventi e la brevità della durata della condotta, in base alle plurime e convergenti risultanze probatorie, costituite dalle dichiarazioni della persona offesa, ritenute precise e coerenti e prive di intenti calunniatori nei confronti del figlio, nel descrivere “un quadro di convivenza familiare drammatico, di sottoposizione per anni a violenza e minacce, angherie, sopraffazioni e soprusi da parte del figlio finalizzato all'ottenimento di somme di denaro”; dichiarazioni riscontrate da quelle dei vicini di casa (sulle richieste di denaro alla madre in forma aggressiva) e dalla relazione di servizio del Commissariato di pubblica sicurezza di Sarno in sede di intervenuto presso l’abitazione familiare (in cui si dava atto della distruzione di suppellettili da parte dell’imputato per ritorsione nei confronti della madre quando non otteneva da costei il denaro richiesto ovvero quando la donna manifestava la volontà di chiamare le forze dell’ordine), oltre che dal referto del pronto soccorso del nosocomio di Sarno del 20/04/2019 (con diagnosi di trauma contusivo al fianco sinistro del tutto compatibile con il riferito evento lesivo di percosse ai danni della madre). La Corte di appello, alla luce dei riportati elementi istruttori (v. p. 4 della sentenza impugnata) ha bene evidenziato il clima di continue aggressioni verbali e fisiche, oltre che la costante e profonda prostrazione, in cui viveva, da anni, la madre dell'imputato e, quindi, la sussistenza del reato previsto dall'art. 572 cod. pen., caratterizzato dalla presenza di una unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile, un sistematico, cosciente e volontario compimento di atti di violenza fisica e morale (Sez. 6, n. 39798 del 03/07/2023, [...], Rv. 285273- 01; Sez. 6, n. 19832 del 06/04/2022, [...], Rv. 283162-01; Sez. 6, n. 4935 del 23/01/2019, [...], Rv. 274617-01; Sez. 6, n. 6126 del 09/10/2018, dep. 2019, [...], Rv. 275033-01).
3. Parimenti reiterativa e aspecifica è la doglianza circa la carenza dell'elemento 4 soggettivo del delitto di estorsione, che si limita ad affermare apoditticamente l’insussistenza del dolo, in ordine al quale entrambe le sentenze di merito (v. p. 12-13 sentenza di primo grado e p. 4 sentenza di secondo grado) hanno argomentato in modo esaustivo ed esente da vizi logico giuridici, spiegando come il motivo a delinquere, che ha sostenuto le azioni correttamente sussunte nei delitti contestati, è riconducibile proprio all’indebita richiesta di denaro con coscienza e volontà di garantirsi un profitto con relativo danno per la persona offesa.
3.1. Quanto all'invocata condizione di non punibilità, va evidenziato che – secondo il suo tenore letterale - la disposizione di cui all'art. 649, comma 3, cod. pen. non si applica ai delitti previsti e puniti dagli artt. 628, 629 e 630 cod. pen. e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone, come spiegato la Corte d'appello (v. p. 4 sentenza impugnata) con argomentazione con la quale il ricorrente non si è confrontato e che sfugge ad ogni rilievo censorio (tra molte, Sez. 2, n. 28686 del 09/07/2010, [...], Rv. 248031 - 01).
3.2. La doglianza relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione al delitto di lesioni è manifestamente infondata, avendo la Corte di merito evidenziato (v.p.4) il contesto di sistematica violenza e minaccia in cui si collocano le condotte ascritte con esclusione della particolare tenuità dell’offesa.
3.3. Il medesimo predetto contesto gravemente vessatorio è stato posto a base dell’esclusione – anch’essa censurata dal ricorrente in modo del tutto generico e per di più con motivo di merito, estraneo al giudizio di legittimità – dell’attenuante introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, correttamente evidenziando la radicale incompatibilità logica tra l'invocata attenuante e la condotta estorsiva posta in essere con modalità violente (richiamando in particolare la denuncia della persona offesa del 20/04/2019; v. p. 5 sentenza impugnata), facendo buon governo dei principi sanciti in materia da questa Corte, secondo i quali l’attenuante in parola postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile se la lieve entità difetti con riguardo all'evento in sé considerato o con riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato (cfr. Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024, [...], Rv. 286092 – 01); nel medesimo crinale interpretativo è stato osservato che l’attenuante non è configurabile nel caso in cui le richieste estorsive non siano caratterizzate da occasionalità, perché la sistematicità delle stesse, pur se singolarmente di modesta entità economica, è confliggente con il ridotto disvalore del fatto, da valutare nel suo complesso (Sez. 2, n. 9912 del 26/01/2024, [...], Rv. 286076 - 01, che, in applicazione del principio, ha giudicato immune da censure la decisione che aveva escluso l’attenuante ritenendo irrilevante la ridotta entità della somma di denaro richiesta in ogni singolo episodio, pari a 150 euro).
4. Appare generico anche il motivo relativo alla richiesta sostituitone della pena detentiva con la pena sostitutiva della detenzione domiciliare, dal momento che la Corte di 5 appello, con motivazione logica e giuridicamente corretta, ha negato il beneficio valutando, ai sensi dell'art. 58 legge 24 novembre 1981 n. 689, l'allarmante personalità dell'imputato alla stregua delle condotte commesse nei confronti della madre, oltre alla mancata indicazione di un domicilio utile, diverso, evidentemente, da quello della madre o comunque di persone a lui legate da relazioni affettive (v. p. 5 sentenza). Sul punto, si richiama il principio sancito d questa Corte secondo il quale “in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d'appello non può disporre la sostituzione ex officio nel caso in cui, nell'atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello (sez. 2, sent. n.14168 del 25/03/2025, Rv. 287820 – 01: in motivazione, la Corte ha altresì affermato che è onere dell'appellante supportare la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi con specifiche deduzioni e che il mancato assolvimento di tale onere comporta l'inammissibilità originaria della richiesta).
5. Alla luce di quanto sopra, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, va disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 26/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 6
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Fabiola Furnari, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 04/11/2025 la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore emessa in data 25/02/2025 di condanna dell’imputato per i reati di maltrattamento in famiglia, tentata estorsione aggravata e lesioni aggravate ai danni della madre, commesso in Sarno dall’anno 2017, con condotta perdurante.
2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, affidandolo a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 572 cod. pen. (capo A dell’imputazione); in particolare, la difesa – citando giurisprudenza di legittimità in materia di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa del reato e di maltrattamenti in famiglia con riferimento al presupposto oggettivo dell’abitualità della condotta – lamenta che la Corte di merito, recependo acriticamente la motivazione del giudice di primo grado, avrebbe reso Penale Sent. Sez. 2 Num. 17937 Anno 2026 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 26/02/2026 una motivazione apparente e contraddittoria circa l’esistenza della prova dell’elemento dell’abitualità della condotta posta in essere dall’imputato ai danni della madre, assumendo che si sarebbe trattato, nella specie, di un rapporto familiare “burrascoso” e conflittuale e non di un comportamento connotato dalla sistematicità di atti lesiva dell’integrità fisica e/o psichica, anche perché madre e figlio avevano vissuto insieme per “poco tempo”. 2.2. 2.3. Con il secondo e terzo motivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per contraddittorietà della motivazione, manifesto travisamento del fatto e mancanza dell’elemento soggettivo in relazione al reato di tentata estorsione contestato al capo B) dell’imputazione.
2.4. Con il quarto motivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 649, comma 3, cod. pen.; sul punto, la difesa riproduce una sentenza di legittimità, quale “caso identico” a quello oggetto del presente procedimento, con la quale è stato rigettato il ricorso del Pubblico ministero avverso una sentenza del Tribunale di Torino che ha ritenuto la sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 649, comma 3, cod. pen. per fatto commesso da un imputato contro la madre ed il fratello.
2.5. Con gli ultimi tre motivi, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla mancata concessione dell’attenuante del fatto di lieve entità per l’ipotesi estorsiva di cui alla sentenza della Corte Cost. n. 120/2023, all’omessa concessione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. e all’omessa sostituzione della pena detentiva con la sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare;
in ordine alla attenuante “costituzionale” la difesa osserva che, nel caso di specie, si è trattato della richiesta di una somma di denaro di cento euro “che non serviva al ricorrente ma l’avrebbe dovuta dare al fratello Orlando”; in ordine alla causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. la difesa lamenta che il collegio di merito ha escluso la causa di non punibilità per il contesto in cui le lesioni personali si sono perfezionate e che, in merito al dato ostativo rispetto ai comportamenti abituali, nel caso di specie mancherebbero l'abitualità e la reiterazione;
in ordine infine, al rigetto della invocata pena sostitutiva della detenzione domiciliare si lamenta la motivazione inesistente ovvero apparente, laddove la Corte di merito ha ritenuto di non accogliere il motivo in quanto mancherebbe un domicilio idoneo, in assenza anche di dichiarazioni di disponibilità, ignorando che il ricorrente non vive più con la madre dal 2018, come dichiarato dalla stessa, e considerato che non ricorrono preclusioni soggettive, in quanto a mente dell’art. 59 della l. 689/81, come novellato dalla c.d. riforma Cartabia, non costituiscono cause ostative le precedenti condanne, “ma solo il fallimento nella esecuzione di una precedente pena sostitutiva”. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. Il ricorrente, infatti, reitera in sede di legittimità questioni già sottoposte all’esame della Corte di appello - e da quest’ultima disattese con 2 argomentazioni congrue ed esenti da vizi logici - limitandosi, anche dal punto di vista grafico e contenutistico, a riprodurre le stesse doglianze che avevano già formato oggetto dell’atto di appello, sicché il ricorso appare avulso da confronto critico con la sentenza di secondo grado.
2. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, [...], Rv. 281521-01; Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, [...], Rv. 268385-01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, [...], Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano Rv. 236945-01). La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen, all'inammissibilità della impugnazione (in tal senso, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [...], Rv. 277710-01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, [...], non mass.). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre i motivi di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che in tal guisa il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Va anche ricordato che la sentenza di appello, in caso di doppia conforme, si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame, come nel caso di specie, non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di merito (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, [...], Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, [...], Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...], Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, [...], Rv. 252615-01).
2.1. Quanto al denunciato vizio di motivazione, il controllo della Corte di cassazione sul processo motivazionale del giudice di merito deve rispettare, come è noto, i limiti di cui all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. La Corte deve quindi limitarsi a verificare l'esistenza di una motivazione effettiva (e non apparente), la sua non contraddittorietà e la sua non manifesta illogicità, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, [...], Rv. 285504 – 01).
3. Ciò posto, il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ritenuta sussistenza degli elementi 3 costitutivi del delitto di cui all’art. 572 cod. pen., è del tutto generico, limitandosi a riprodurre principi sanciti da questa Corte sulla configurabilità dell’elemento dell’abitualità nel reato di maltrattamenti in famiglia, che nella specie viene contestato, senza confrontarsi con la specifica motivazione della Corte di appello sul punto. In materia, questa Corte ha chiarito che il reato di maltrattamenti in famiglia è integrato dal compimento da parte dell’imputato di più atti di natura vessatoria, anche di per sé non costituenti reato (Sez. 6, n. 13422 del 10/03/2016, [...], Rv. 267270 - 01), realizzati in momenti successivi, che determinano nella persona offesa sofferenze fisiche o morali, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se in un limitato contesto temporale, e non rilevando, data la natura abituale del reato, che, durante lo stesso, siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo (Sez. 3, n. 6724 del 22/11/2017, dep. 2018, [...], Rv. 272452) 3.3. La Corte di appello, nel motivare l’infondatezza delle medesime doglianze difensive reiterate in questa sede, ha ben chiarito che, nella fattispecie, doveva ritenersi integrato l’elemento oggettivo del reato contestato, sussistendo l'abitualità del comportamento e non potendo sostenersi la sporadicità degli eventi e la brevità della durata della condotta, in base alle plurime e convergenti risultanze probatorie, costituite dalle dichiarazioni della persona offesa, ritenute precise e coerenti e prive di intenti calunniatori nei confronti del figlio, nel descrivere “un quadro di convivenza familiare drammatico, di sottoposizione per anni a violenza e minacce, angherie, sopraffazioni e soprusi da parte del figlio finalizzato all'ottenimento di somme di denaro”; dichiarazioni riscontrate da quelle dei vicini di casa (sulle richieste di denaro alla madre in forma aggressiva) e dalla relazione di servizio del Commissariato di pubblica sicurezza di Sarno in sede di intervenuto presso l’abitazione familiare (in cui si dava atto della distruzione di suppellettili da parte dell’imputato per ritorsione nei confronti della madre quando non otteneva da costei il denaro richiesto ovvero quando la donna manifestava la volontà di chiamare le forze dell’ordine), oltre che dal referto del pronto soccorso del nosocomio di Sarno del 20/04/2019 (con diagnosi di trauma contusivo al fianco sinistro del tutto compatibile con il riferito evento lesivo di percosse ai danni della madre). La Corte di appello, alla luce dei riportati elementi istruttori (v. p. 4 della sentenza impugnata) ha bene evidenziato il clima di continue aggressioni verbali e fisiche, oltre che la costante e profonda prostrazione, in cui viveva, da anni, la madre dell'imputato e, quindi, la sussistenza del reato previsto dall'art. 572 cod. pen., caratterizzato dalla presenza di una unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile, un sistematico, cosciente e volontario compimento di atti di violenza fisica e morale (Sez. 6, n. 39798 del 03/07/2023, [...], Rv. 285273- 01; Sez. 6, n. 19832 del 06/04/2022, [...], Rv. 283162-01; Sez. 6, n. 4935 del 23/01/2019, [...], Rv. 274617-01; Sez. 6, n. 6126 del 09/10/2018, dep. 2019, [...], Rv. 275033-01).
3. Parimenti reiterativa e aspecifica è la doglianza circa la carenza dell'elemento 4 soggettivo del delitto di estorsione, che si limita ad affermare apoditticamente l’insussistenza del dolo, in ordine al quale entrambe le sentenze di merito (v. p. 12-13 sentenza di primo grado e p. 4 sentenza di secondo grado) hanno argomentato in modo esaustivo ed esente da vizi logico giuridici, spiegando come il motivo a delinquere, che ha sostenuto le azioni correttamente sussunte nei delitti contestati, è riconducibile proprio all’indebita richiesta di denaro con coscienza e volontà di garantirsi un profitto con relativo danno per la persona offesa.
3.1. Quanto all'invocata condizione di non punibilità, va evidenziato che – secondo il suo tenore letterale - la disposizione di cui all'art. 649, comma 3, cod. pen. non si applica ai delitti previsti e puniti dagli artt. 628, 629 e 630 cod. pen. e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone, come spiegato la Corte d'appello (v. p. 4 sentenza impugnata) con argomentazione con la quale il ricorrente non si è confrontato e che sfugge ad ogni rilievo censorio (tra molte, Sez. 2, n. 28686 del 09/07/2010, [...], Rv. 248031 - 01).
3.2. La doglianza relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione al delitto di lesioni è manifestamente infondata, avendo la Corte di merito evidenziato (v.p.4) il contesto di sistematica violenza e minaccia in cui si collocano le condotte ascritte con esclusione della particolare tenuità dell’offesa.
3.3. Il medesimo predetto contesto gravemente vessatorio è stato posto a base dell’esclusione – anch’essa censurata dal ricorrente in modo del tutto generico e per di più con motivo di merito, estraneo al giudizio di legittimità – dell’attenuante introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, correttamente evidenziando la radicale incompatibilità logica tra l'invocata attenuante e la condotta estorsiva posta in essere con modalità violente (richiamando in particolare la denuncia della persona offesa del 20/04/2019; v. p. 5 sentenza impugnata), facendo buon governo dei principi sanciti in materia da questa Corte, secondo i quali l’attenuante in parola postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile se la lieve entità difetti con riguardo all'evento in sé considerato o con riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato (cfr. Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024, [...], Rv. 286092 – 01); nel medesimo crinale interpretativo è stato osservato che l’attenuante non è configurabile nel caso in cui le richieste estorsive non siano caratterizzate da occasionalità, perché la sistematicità delle stesse, pur se singolarmente di modesta entità economica, è confliggente con il ridotto disvalore del fatto, da valutare nel suo complesso (Sez. 2, n. 9912 del 26/01/2024, [...], Rv. 286076 - 01, che, in applicazione del principio, ha giudicato immune da censure la decisione che aveva escluso l’attenuante ritenendo irrilevante la ridotta entità della somma di denaro richiesta in ogni singolo episodio, pari a 150 euro).
4. Appare generico anche il motivo relativo alla richiesta sostituitone della pena detentiva con la pena sostitutiva della detenzione domiciliare, dal momento che la Corte di 5 appello, con motivazione logica e giuridicamente corretta, ha negato il beneficio valutando, ai sensi dell'art. 58 legge 24 novembre 1981 n. 689, l'allarmante personalità dell'imputato alla stregua delle condotte commesse nei confronti della madre, oltre alla mancata indicazione di un domicilio utile, diverso, evidentemente, da quello della madre o comunque di persone a lui legate da relazioni affettive (v. p. 5 sentenza). Sul punto, si richiama il principio sancito d questa Corte secondo il quale “in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d'appello non può disporre la sostituzione ex officio nel caso in cui, nell'atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello (sez. 2, sent. n.14168 del 25/03/2025, Rv. 287820 – 01: in motivazione, la Corte ha altresì affermato che è onere dell'appellante supportare la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi con specifiche deduzioni e che il mancato assolvimento di tale onere comporta l'inammissibilità originaria della richiesta).
5. Alla luce di quanto sopra, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, va disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 26/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 6