Cass. pen., sez. II, sentenza 19/05/2026, n. 17937
CASS
Sentenza 19 maggio 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 572 c.p.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto generico e reiterativo dei motivi di appello, senza un confronto critico con la sentenza impugnata. La Corte di appello ha adeguatamente motivato la sussistenza dell'abitualità del comportamento maltrattante, basandosi su plurime risultanze probatorie (dichiarazioni della persona offesa, testimonianze dei vicini, relazione di servizio delle forze dell'ordine e referto medico).

  • Rigettato
    Vizio di motivazione per contraddittorietà, travisamento del fatto e mancanza dell'elemento soggettivo

    La doglianza è stata ritenuta reiterativa e aspecifica, limitandosi ad affermare apoditticamente l'insussistenza del dolo. Le sentenze di merito hanno esaustivamente motivato sul motivo a delinquere riconducibile all'indebita richiesta di denaro.

  • Rigettato
    Mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 649, comma 3, c.p.

    La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicabilità dell'art. 649, comma 3, c.p. poiché la norma non si applica ai delitti contro il patrimonio commessi con violenza alle persone, come nel caso di specie.

  • Rigettato
    Mancata concessione dell'attenuante del fatto di lieve entità (art. 120/2023 Cost.)

    La Corte di appello ha correttamente escluso l'attenuante, evidenziando la radicale incompatibilità logica tra l'invocata attenuante e la condotta estorsiva posta in essere con modalità violente e sistematiche, facendo buon governo dei principi che richiedono la valutazione del fatto nel suo complesso.

  • Rigettato
    Omessa concessione della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p.

    La doglianza è palesemente infondata, avendo la Corte di merito evidenziato il contesto di sistematica violenza e minaccia in cui si collocano le condotte, escludendo la particolare tenuità dell'offesa.

  • Rigettato
    Omessa sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare

    Il motivo è generico. La Corte di appello ha negato il beneficio con motivazione logica e giuridicamente corretta, valutando l'allarmante personalità dell'imputato e la mancata indicazione di un domicilio idoneo, diverso da quello della madre.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 19/05/2026, n. 17937
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17937
    Data del deposito : 19 maggio 2026

    Testo completo