Sentenza 20 dicembre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/12/2002, n. 18170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18170 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.D.RO/6/1986 N. 131 TAB. ALL. B. N. 5 MATERIA TRIBUNANOB B LICA ITALIANA IN NO DE OPOO ITALIANO LA CORTE SU R MA DICA18 1 70 /02 SEZIONE TRIBUTARIA Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico ALTIERI - Presidente Dott. Stefano MONACI Consigliere Dott. Antonio MERONE Consigliere R.G.N. 10503/98 Consigliere Dott. Francesco RUGGIERO - 12778/98 Rel. Consigliere Dott. Antonino DI BLASI Cron. 42874 ha pronunciato la seguente SENTENZA Rep. sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA Ud. 21/05/02 DUBLA GIAMPIERO, elettivamente PIAZZA DEL FANTE N.2, presso lo studio dell'avvocato SCIPINOTTI PAOLO, difeso dall'avvocato SINISCALCHI E L E VINCENZO M., giusta procura in calce;
I N O V I I Z ricorrente A C S S A E
contro
C I N D 2 UFF DISTRETTUALE II DD MATERA;
O A 7 I M P E 0 intimato R P M U 6 S e sul 2° ricorso n° 12778/98 proposto da: A E T C R . DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro O MINISTERO C N domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, elettivamente PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente incidentale nonchè
contro
DUBLA GIAMPIERO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OVIDIO 32, dell'avvocato SCIPINOTTI presso lo studio M.,difeso dall'avvocato SINISCALCHI VINCENZO PAOLO, giusta procura in calce al ricorso principale;
controricorrente al ricorso incidentale 2002 avverso la sentenza n. 130/97 della Commissione POTENZA, depositata tributaria regionale di il 2242 16/04/97; 1 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21-05-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore 1 che ha concluso per Generale Dott. P. Abbritti l'inammissibilità del ricorso principale e per la declaratoria d'inefficacia di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Imposte Dirette di Matera, con avviso L'Ufficio notificato il 22-12-1991, accertava, per l'anno 1988, a carico di Dubla Giampiero, il reddito di lavoro autonomo di L.19.404.000. L'impugnazione del contribuente veniva accolta dall'adita Commissione Tributaria Provinciale di Matera, giusta decisione n.12/04/96. L'Ufficio proponeva appello che la C.T.R. di Potenza, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva parzialmente, riducendo il reddito a L.12.000.000. Il contribuente con ricorso proposto nei confronti dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Matera ed allo stesso notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma in data 28-05-1998, ha chiesto la cassazione della decisione di appello, con quattro mezzi. Con atto notificato il 3-07-1998 l'Amministrazione 2 delle Finanze ha chiesto il rigetto del ricorso del Dubla e con contestuale ricorso incidentale, affidato ad un mezzo, ha chiesto l'annullamento della sentenza di secondo grado, nella parte in cui ha statuito la riduzione dell'imponibile, per difetto di motivazione. Il contribuente con controricorso notificato il 16-07- 1998 ha chiesto il rigetto del ricorso incidentale ed ulteriormente illustrato le ragioni prospettate con il ricorso principale. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente trattandosi di impugnazioni relative alla stessa sentenza ne Va disposta la riunione in applicazione dell'art. 335 c.p.c. Il ricorso è a ritenersi inammissibile per essere stato سسال proposto nei confronti dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Matera. Detto Ufficio, interno che organo Finanze, dell'Amministrazione pur essendo delle legittimato al giudizio Tributario nei gradi di merito in forza di speciali disposizioni di legge (art. 11 D. Legs. n. 546 del 1992) è, infatti, sprovvisto di rappresentanza esterna generale dell'Amministrazione, e non è legittimato a rappresentarla davanti a questa Corte Suprema. Di conseguenza, l'Ufficio, chiamato in giudizio dal ricorrente, non è legittimato a resistere 3 all'impugnazione proposta. Il principio che precede è stato ripetutamente affermato da questa Corte ( Cass. 18/07/96 n. 6475; 100/97 n. 8898; 13/12/99 n. 13924; 21/01/2000 n. 657; 29/01/2002 n. 1099). Per la particolarità della fattispecie va aggiunto che il vizio consistente nell'individuazione, nel ricorso, del soggetto contro il quale l'impugnazione è proposta attiene all'esercizio dell'azione sicchè le conseguenze derivanti dal vizio dell'atto non possono essere influenzate dalle modalità della notificazione ( che è atto distinto e logicamente successivo); in particolare non rileva ai fini della valutazione del vizio che inficia l'impugnazione, il fatto che la notificazione periferico siadella chiamata in causa dell'Ufficio stata eseguita presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che è organo domiciliatario del Ministro, tenuto conto che il condiviso orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 1586 del 28/02/1996; n. 3565 del 16/04/1996; n. 1389 del 11/02/1994) indica esclusivamente nel ricorso l'atto cui far riferimento per l'individuazione delle parti. Né l'accertato vizio può ritenersi sanato per effetto del controricorso del Ministero delle Finanze, avuto riguardo al fatto che, nel caso, non è possibile alcuna 4 sanatoria Corte Costituzionale Sent. n. 97/1967), trattandosi di circostanza irrilevante, dal momento che si verte in tema di inammissibilità derivante dall'errata individuazione della parte (Ufficio anziché Ministero). La nullità del ricorso si traduce, pertanto, in ragione d'inammissibilità dell'impugnazione con assorbimento di ogni altro profilo di doglianza Né deriva l'inammissibilità - inefficacia del ricorso incidentale dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato perché proposto da soggetto che non è stato in giudizio nelle pregresse fasi di merito ed, in ogni caso, giusto l'art. 334 c.p.c, perché proposto tardivamente e cioè oltre il termine ordinario di impugnazione ( Cass. n.- 408/96; n. 881/96). Nulla va disposto per le spese in difetto dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace l'incidentale. Così deciso in Roma il 21 Maggio 2002. Il Presidente Dott Altieri Enrico M E Th e R Il Consigliere-Relatore-Estensore IL CANCELLIERE C1 Dott. Ant Blasi ArnaldoCasa Glan DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2.0 DIC. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 ача мело Arnaldo Casane We