Sentenza 31 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 31/01/2001, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2001 |
Testo completo
DIRITTI IN 01375 /0 1 REPU LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto солијацентібе SEZIONE SECONDA CIVILE immobilione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente - R.G.N. 12094/98 Cron. 2891 - Consigliere Dott. NC CRISTARELLA ORESTANO Rep. 466 Dott. Antonio VELLA Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere Ud.06/06/00 Consigliere Dott. Matteo IACUBINO ھے ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. SOLE 24 ORE DONGU GIOVANNI, MURGIA BARBARINA, elettivamente per elritti L. 6000 31 GEN 200 domiciliati in ROMA VIA N. S. DI LOURDES 25, presso lo studio dell'avvocato CHINNI C. N., difesi dall'avvocato CARBONI GIANFRANCO, giusta delega in 00 atti;
ricorrenti -
contro
CG408408 DD CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 08409 ZANARDELLI 23, presso lo studio dell'avvocato TURRIO BALDASSARRI ITALO, che lo difende unitamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 2000 all'avvocato STARA SERGIO, giusta delega in atti;
Richiesta copia studi - - dal Sig. TRIARCHE controricorrente 1110 - per diritti L. il_ 5 MAG. -1- IL CANGELIEF avverso la sentenza n. 104/98 della Corte d'Appello di CAGLIARI, depositata il 23/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/00 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi. LIRE 10000 CANCELLER CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AT364605 UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale LIRE 2000 CANCELLERIA a per diritti 600 +4 05 MAR. 2001 IL CANCELLIERE BB911943 LIRE 2000 CANCELLERIA BB911350 -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 5 marzo 1986 i coniugi NN NG e BA MU esposero che con atto pubblico di compravendita del 5 marzo 1984 avevano acquistato, per il prezzo interamente corrisposto di £. 49.000.000, da NC DA la proprietà di una casa di abitazione allo stato rustico sita in Carbonia, con relative pertinenze, distinta in catasto al foglio 29 mappale 536/d; che, successivamente all'immissione in possesso nell'immobile, si erano avveduti che la costruzione era in parte edificata sul confinante terreno di terzi ed eretta in difformità del progetto cui si riferiva la concessione edilizia, che il fondo edificato era in posizione diversa da quella indicata nell'atto pubblico di compravendita e nell'allegato tipo di frazionamento (dalla maggiore estensione di proprietà del ven- r ditore), che risultavano inosservate le distanze legali dal confine e fra edifici, che, in particolare, il DA aveva aperto un cantiere apparentemente nella parte residua del fondo di sua proprietà ma che per effetto di quanto sopra esposto avrebbe do- vuto in parte consegnare ad essi acquirenti;
che, adito con ricorso ex art. 700 c.p.c. il pretore di Carbonia aveva con decreto del 28 dicembre 1985 ordinato al DA l'immediato smantellamento della recinzione della porzione di terreno ven- duta ad essi esponenti, lo sgombero di quanto ivi depositato nonché il ripristino dei confini dell'area alienata risultanti dal relativo atto pubblico di compravendita. Ciò premesso, i coniugi NG, MU convennero in giudizio, dinanzi al tribunale di Cagliari, il DA perché, previa convalida del decreto ex art. 700 c.p.c., il DA stesso fosse: a) dichiarato tenuto a trasferire la proprietà e la dispo- nibilità del terreno, edificio, accessori e pertinenze oggetto dell'atto pubblico di 3 compravendita del 5 marzo 1984 ed allegato tipo di frazionamento e, in mancanza di adempimento, fosse pronunziata sentenza sostitutiva della volontà del medesi- mo con effetti “erga omnes”; b) condannato, in ogni caso, a provvedere a sue cure e spese agli adempimenti di diritto sostanziale, processuale ed amministrativo, tri- butario e fiscale occorsi ed occorrendi, in dipendenza di atti dolosamente o colpo- samente messi in atto, adempimenti idonei a realizzare la situazione di diritto e di fatto prevista in quell'atto atto pubblico di compravendita;
c) altresì condannato al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, indicati in misura di £.60.000.000 o in quella maggiore o minore risultante dagli atti di causa o liquidati in via equitativa determinati dall'impossibilità giuridica e di fatto, conseguente all'inesatta ubicazio- ne ed identificazione dell'edificio e del terreno sul quale insiste, dal mancato uso e godimento del bene, dal mancato versamento al Comune di Carbonia dei contributi per le opere di urbanizzazione, e all' impossibile “accensione” di un mutuo banca- rio stipulato 4 maggio 1984. Costituitosi nel giudizio, il DA eccepi la nullità del provvedimento d'urgenza del pretore di Carbonia pronunziato “inaudita altera parte", e l'infondatezza delle pretese dei coniugi NG e MU che riconvenne perché fossero condannati al rilascio della porzione di terreno ottenuta con quel provve- dimento. Espletata l'istruttoria con acquisizioni documentali ed una consulenza tec- nica d'ufficio, ed avendo il DA rinunziato alla domanda riconvenzionale, il tribu- nale di Cagliari, con sentenza del 17 novembre 1994, dichiarò nullo il provvedi- 4 mento d'urgenza del pretore e rigettò tutte le domanda dei coniugi NG e Mur- gia. A seguito del gravame di costoro, cui ha resistito il DA, la corte d'appello di Cagliari, con sentenza del 23 marzo 1998, ha rigettato l'impugnazione e condannato i coniugi al pagamento delle spese del grado del giudizio. Per quel che in questa sede rileva, la corte territoriale ha osservato che inu- tilmente gli appellanti avevano affermato di insistere nella richiesta di una pronun- zia di condanna del DA a "trasferire la proprietà e la disponibilità del terreno, e- dificio, accessori e pertinenze oggetto della compravendita di cui all'atto pubblico del 5 marzo 1984 n° 26501 a rogito del notaio Anni” senza avvedersi che, come già correttamente evidenziato dal tribunale, il trasferimento del diritto dominicale si era già compiuto con la stipula di quell'atto pubblico di compravendita immobilia- re e, pertanto, che esulavano i presupposti per la pronunzia di una sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., producesse gli effetti di un contratto non concluso. Gli acquirenti, pur avendo accettato all'atto della stipulazione della com- pravendita la situazione “di fatto e di diritto” offerta al loro acquisto, non erano stati esattamente immessi nel possesso del lotto così come dettagliatamente descrit- to in quell'atto pubblico, lotto catastalmente indicato con il mappale 536 sub d del foglio 29, di superficie catastalmente pari a mq 428 ma indicata in detto atto in quella effettiva di mq. 500, bensì in un lotto la cui ubicazione non corrispondeva a quella catastale ( frazionamento del 24 febbbraio 1984 allegato all'atto di compra- pravendita) né a quella indicata nella planimetria di progetto dell'edificio a suo tempo approvata. I confini indicati nell'atto di compravendita erano risultati diversi 5 da quelli rilevati sul terreno dal consulente tecnico d'ufficio. Il tutto era conseguen- te ad una “traslazione con sovrapposizione” del lotto in esame con altro adiacente di proprietà Pili, per il che l'edificio che vi insiste non era stato eretto in conformità alla concessione edilizia. Ne conseguiva la conferma del rigetto della domanda di condanna del DA a trasferire la proprietà dell'immobile ed il tentativo degli appellanti di in- trodurre, con il tramite di un diversa interpretazione dell'atto di citazione in prime cure, nel giudizio di impugnazione, una domanda di adempimento contrattuale nei confronti del DA per ottenere la disponibilità dell'area catastalmente indicata nel rogito si era tradotta in una “mutatio libelli" con la introduzione in appello di un nuovo tema di indagine conseguente ad una diversa prospettazione del fatto costi- tutivo della pretesa. Infatti la stessa formulazione della domanda “trasferimento della proprietà e della disponibilità", indicava, con l'adozione della congiunzione “e” e non della particella disgiuntiva “o” la richiesta di “disponibilità" come connessa al quella principale di "trasferimento della proprietà". Il tentativo di scindere le due propo- sizioni e di attribuire così alla prospettazione un diverso significato si traduceva nell'inammissibile proposizione di una domanda nuova in appello. Doveva confermarsi anche la pronunzia del tribunale di rigetto della se- conda domanda, del tutto generica nel "petitum", per essere la stessa formulata con riferimento imprecisato a tutti gli adempimenti di diritto sostanziale, processuale, amministrativo, tributario e fiscale idonei a realizzare la situazione di fatto e di di- ritto prevista nel rogito e che, secondo l'assunto, si sarebbero resi necessari a causa 6 di non meglio specificati (e comunque sforniti di prova) atti dolosi o colposi posti in essere dal venditore DA. Analoghe considerazioni meritava la terza ed ultima "evanescente” do- manda di condanna del DA al risarcimento dei danni patrimoniali e non, profi- lando addirittura ipotesi di reato, a causa dell'impossibilità giuridica e di fatto deri- vante dall'inesatta ubicazione dell'edificio dalla identificazione, configurazione e limiti della costruzione e del terreno sul quale insiste e degli altri motivi di doglian- za, confermandosi e condividendosi appieno le motivazioni e le argomentazioni in proposito addotte dal tribunale. All'infondatezza dell'appello conseguiva la condanna solidale degli appel- lanti soccombenti alla rifusione, in favore del DA, delle spese del grado di giu- dizio. Per la cassazione di detta pronunzia, esponendo cinque motivi di doglian- za, ricorrono i coniugi NN NG e BA MU;
resiste con controri- corso il DA. Motivi della decisione Con il primo motivo, in relazione al n° 5 dell'art. 360 c.p.c., i ricorrenti denunziano il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. La corte di merito - sostengono il NG e la MU - ha ritenuto aver essi solo in appello chiesto la condanna del DA a “trasferire la proprietà e la di- sponibilità" del terreno, dell'edificio, accessori e pertinenze oggetto dell'atto pub- blico di compravendita del 5 marzo 1984” senza considerare che la loro domanda giudiziale era diretta in prime cure ed in appello ad acquisire la disponibilità 7 dell'immobile compravenduto poiché quello loro consegnato non era identificabile in quello costituente l'oggetto materiale dell'atto di compravendita: il che peraltro avrebbe dovuto evincersi anche dalla richiesta di condanna del DA a provvedere a sue spese a tutti gli adempimenti idonei a realizzare la situazione di fatto e di di- ritto desumibile da quell'atto pubblico. E' di tutta evidenza che gli odierni ricorrenti hanno nei due gradi del giudi- zio di merito chiesto l'adempimento del contratto. Con il secondo motivo, in relazione al n° 5 dell'art. 360 c.p.c., il NG e la MU denunziano il vizio di motivazione su altro punto decisivo della
contro
- versia. La corte di merito- osservano i ricorrenti - ha ritenuto da essi richiesta una sentenza che producesse gli effetti di un contratto di compravendita non concluso, senza considerare che in realtà avevano sollecitato una pronunzia di condanna del DA diretta a conseguire la materiale disponibilità “di quanto già compravendu- to" ed agli adempimenti in proposito idonei. Su questo punto decisivo della contoversia deve rilevarsi il dissidio logico fra i diniego della domanda diretta ad ottenere quella disponibilità fondata sull'inadempimento contrattuale di quel venditore e l'ampio riconoscimento di det- to comportamento antidoveroso fatto dallo stesso giudice per non essere stati gli acquirenti immessi nel bene identificato nell'atto pubblico di compravendita. Con il terzo motivo, in relazione al n° 3 dell'art.360 c.p.c., il NG e la MU, deducono la violazione e comunque la falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. 8 La corte di merito- osservano i ricorrenti - ha ritenuto aver essi in sede di appello introdotto per la prima volta con l'appello la domanda di adempimento contrattuale preclusa dal disposto dell'art. 345 c.c. Palese è la violazione e comunque la falsa applicazione della norma poichè il "thema decidendum" era rimasto identico nei due gradi del giudizio di merito a- vendo in entrambi gli odierni ricorrenti chiesto la condanna del DA ad immet- terli nella disponibilità della “res vendita" ed a provvedere a tutti gli adempimenti idonei a tal fine. Questi motivi, per la evidente connessione logica, esigono un esame con- giunto, all'esito del quale, trovano il consenso di questa Corte. La domanda giudiziale consiste in una manifestazione della volontà della رہو parte diretta ad ottenere un certo provvedimento del giudice che gli attribuisca "un bene della vita"( "petitum" immediato e mediato) in relazione ad un determinato fatto storico ed alla protezione accordatagli dall'ordinamento giuridico anche in re- lazione ad un comportamento lesivo ("causa pretendi"). Ne consegue che per questo suo contenuto, di atto di volontà, l'interpretazione che il giudice deve fare della domanda giudiziale - anche al fine di verificare i limiti del suo potere decisionale (art. 112 c.p.c.) in ordine all'introduzione di una diversa pretesa, oltre l'ambito assertivo assegnato alle parti in prime cure (art. 184 c.p.c.,), o nel giudizio di appello (art. 345 c.p.c.) – non può - prescindere dal principio cardine ermeneutico fornito dall'art. 1362 c.c., nei limiti della compatibilità con un atto unilaterale recettizio, di acquisire, oltre la sua for- mulazione letterale, la finalità che la parte intende perseguire all'esito dell'esame 9 congiunto dei suoi elementi oggettivi della "ragione del chiedere” e della "richie- sta"("causa petendi e petitum"). Quest' operazione interpretativa, non dissimilmente da quella di un atto -negoziale si traduce certamente in un' indagine di "fatto” riservata al giudice del merito e, come tale, incensurabile in sede di legittimità. Questo principio, tuttavia, non trova applicazione quando, come nella spe- cie, in proposito sia stato denunziato un "error in procedendo" di quel giudice. In siffatta evenienza questa corte è anche "giudice del fatto” ed ha quindi il potere di verificare se la domanda giudiziale sia stata correttamente interpretata con il rispetto dei canoni emeneutici. Nel caso in esame la corte di merito ha ritenuto che la prospettazione in appello degli acquirenti coniugi NG MU volta ad ottenere la condanna, ne- gata dal primo giudice, del venditore DA all'esatto adempimento del contratto di compravendita immobiliare stipulato in forma pubblica il 5 marzo 1984 mediante la consegna dell'edificio e delle pertinenze compiutamente indicate in quella stipula- zione, si fosse sostanzialmente tradotta in una surrettizia introduzione di una do- manda “nuova”, preclusa dall'art. 345 c.p.c., perché fondata su una “ragione del chiedere" del tutto diversa da quella esposta nell'atto introduttivo della lite. La corte di merito ha riferito l'esito dell'operazione interpretativa della domanda giudiziale alla formulazione letterale del "petitum": "dichiarare ( il Fad- da) tenuto a trasferire la proprietà e la disponibilità del terreno, accessori e perti- nenze oggetto dell'atto pubblico di compravendita del 5 marzo 1984 ed allegato ti- 10 po di frazionamento e, in difetto di adempimento del DA, pronunziare sentenza sostitutiva della volontà del medesimo con effetto "erga omnes". In particolare, secondo quel giudice, l'impiego della particella congiuntiva "e" ha esaustivamente indicato l'intento dei coniugi di ottenere "il trasferimento della proprietà" nonché, di conseguenza, “la disponibilità” dell'immobile indicato in quell'atto pubblico con una pronunzia sostitutiva di un contratto, non stipulato, di vendita immobiliare, ai sensi dell'art. 2932 c.c., come esecuzione specifica di un ob- bligo di concluderlo. Il che in particolare, ha osservato la corte di merito, era stato corretta- mente escluso dal tribunale essendosi verificato l'effetto traslativo della proprietà dell'immobile compiutamente identificato al momento della stipulazione della compravendita, il 5 marzo 1984 (artt. 1376, 1470 c.c.). E'palese in questa operazione interpretativa la pretermissione del principio cardine esposto in premessa che avrebbe dovuto presiederla. Disattendendo quel canone il giudice del merito ha limitato la sua indagine al tenore letterale del “petitum" omettendone la dovuta disamina congiunta con la "causa pretendi" dalla quale sarebbe emerso l'intento degli attori che si erano di- chiarati acquirenti dell'immobile indicato nell'atto pubblico di compravendita del 5 marzo 1984, del quale pertanto avevano affermato l'effetto traslativo del diritto dominicale, di ottenere la condanna del venditore DA all'esatto adempimento dell'obbligazione assunta con quella stipulazione. Ciò perché, come reso palese nell'esposizione della “ragione del chiedere” e anche riconosciuto dal giudice del merito, il DA non aveva adempiuto l'obbligazione attribuita al venditore dall'art. 1477 c.c. di consegnare all'acquirente la “res vendita" avendoli materialmente im- messi nel possesso di un immobile diverso, per consistenza ed ubicazione, da quel- lo di cui aveva trasferito la proprietà con la stipulazione del 5 marzo 1984. La richiesta di una sentenza sostitutiva del consenso ( non prestato) dal DA al trasferimento della proprietà e della disponibilità dell'immobile indicato nell'atto negoziale del 5 marzo 1984 doveva in coerenza ritenersi come domanda subordinatamente proposta connessa all'eventuale qualificazione giuridica di quell'atto come contratto preliminare di vendita immobiliare. Queste considerazioni inducono alla cassazione della sentenza impugnata con rinvio della causa ad altro giudice, che si indica nella sezione distaccata di Sas- sari della corte di appello di Cagliari, nonché all'assorbimento del quarto e del r quinto motivo del ricorso con i quali, in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c.. il NG e la MU, sotto i profili della violazione degli artt. 2043, 2059 c.c., 185 c.p., 91 e 92 c.p.c.,e del vizio di motivazione censurano la pronunzia impugnata in punto di diniego della domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, con- seguenti all'inadempimento del DA e nel capo concernente il regolamento delle spese processuali. Il giudice di rinvio, procedendo alla corretta intepretazione della domanda giudiziale proposta nei confronti del DA da NG e dalla MU, si pronunzie- rà sul gravame di costoro e, all'esito, provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione (art. 385, ult. cpv, c.p.c.)
p. q. m.
la Corte 12 accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso, dichiara assor- biti il quarto ed il quinto, cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa, an- che per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari. Roma, il 6 giugno 2000. Il Presidente (dr Gaetano Garofalo) G en Gerste n Il Consigliere estensore bagua Musso)(dr EnricoSparula IL CANCELLI RF C1 Paolo Taiarico Tolozico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 3 1 GEN. 2001 Roma IL CANCELLIERE C1 lalazico 20000 330000 UFFICIO 2 21 FEB. 2001 330000 5076 Trecento trectomi C. 13