Sentenza 3 ottobre 2013
Massime • 1
Il giudice di appello non può escludere la recidiva riconosciuta in primo grado in assenza di uno specifico motivo di appello dell'imputato e ciò in quanto si tratta di un'ipotesi non prevista dal comma quinto dell'art. 597 cod. proc. pen. che individua in modo tassativo il potere di intervenire di ufficio sulla pena. (Nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato che si era doluto del difetto di motivazione su richiesta di esclusione della recidiva avanzata con le conclusioni rassegnate in udienza di discussione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/10/2013, n. 47025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47025 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 03/10/2013
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 2123
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 49518/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OT NO, N. il 11.1.1964;
avverso la SENTENZA della Corte di Appello di Cagliari del 3.5.2012;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. PRESTIPINO ANTONIO;
Sentito il Procuratore Generale, Dr. Aniello Roberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ha proposto ricorso per cassazione OG NO, avverso la sentenza in epigrafe, deducendo con un unico motivo il difetto di motivazione sulla richiesta di esclusione della recidiva formulata dalla difesa con le conclusioni rassegnate all'udienza di discussione del giudizio di appello. Il ricorso è infondato.
Va premesso che in effetti il potere del giudice di appello di intervenire d'ufficio sulla pena ai sensi dell'art. 597 c.p.p., comma 5, comporta, corrispettivamente, che l'imputato possa formulare richieste corrispondenti anche nel corso del giudizio di impugnazione, per quanto non abbia dedotto specifiche doglianze sul trattamento sanzionatorio con l'atto di appello. Va però rilevata, anzitutto, la natura eccezionale della disposizione dell'art. 597 c.p.p., comma 5, in quanto costituente deroga al principio generale dell'effetto devolutivo dell'appello stabilito dal precedente comma 1, con la conseguente inapplicabilità della norma, ai sensi dell'art. 14 preleggi, al di fuori dei casi espressamente consentiti, (cfr. Cass. Sez. 4, Ordinanza n. 31024 del 10/01/2002; Cass. sez 6, 28.2.20 5, Bassi e altri). Essendo preclusa un'applicazione estensiva o analogica della norma, ne deriva l'impraticabilità giuridica di un ampliamento, tramite l'interpretazione giurisprudenziale, dei poteri discrezionali del giudice di appello in materia di determinazione della pena, oltre le ipotesi tassativamente elencate nell'art. 597 c.p.p., comma 5, tra le quali non rientra l'esclusione della rilevanza della recidiva. In secondo luogo, il giudice di appello, deve motivare il mancato esercizio del potere discrezionale conferitogli dall'art. 597 c.p.p., comma 5, solo quando sia stato motivatamente sollecitato a farlo dall'imputato o dal difensore (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 12358 del 03/11/1998, Ragusa). Nel caso di specie, al contrario, la richiesta di esclusione della recidiva formulata dalla difesa all'udienza di discussione del giudizio di appello, non era in alcun modo argomentata.
Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenti statuizioni sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 ottobre 2013. Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2013