Cass. pen., sez. II, sentenza 03/10/2013, n. 47025
CASS
Sentenza 3 ottobre 2013

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Il giudice di appello non può escludere la recidiva riconosciuta in primo grado in assenza di uno specifico motivo di appello dell'imputato e ciò in quanto si tratta di un'ipotesi non prevista dal comma quinto dell'art. 597 cod. proc. pen. che individua in modo tassativo il potere di intervenire di ufficio sulla pena. (Nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato che si era doluto del difetto di motivazione su richiesta di esclusione della recidiva avanzata con le conclusioni rassegnate in udienza di discussione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/10/2013, n. 47025
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47025
    Data del deposito : 3 ottobre 2013

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