Sentenza 4 maggio 2006
Massime • 1
La natura demaniale di un terreno ha carattere immanente, così che questa permane anche qualora una parte di esso sia stata utilizzata per realizzare una strada, atteso che ciò non implica la sdemanializzazione della restante parte e la libera occupabilità da parte dei privati, in quanto ciò richiede l'adozione di un provvedimento espresso. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto configurato il reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. in un caso di occupazione della parte di suolo posto al di là della strada, ma pur sempre nella zona definita quale arenile).
Commentario • 1
- 1. La natura demaniale dei beni marittimiAvv. Lorenzo Marcovecchio · https://www.avvocatoandreani.it/ · 29 luglio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/2006, n. 28156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28156 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2006 |
Testo completo
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2 8 156 /06
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 4.5.2006
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE (1) PENALE SENTENZA N. 781 Composta dagli Ill.mi Sigg.: Dott. Emries PARA Presidente 1. Dott. Vincent TARDINO Consigliere REGISTRO GENERALE 2. >> дерело м. LOMBARDI N. 38858/03 3. >>> дело FIALE >>> 4. ES FRANCO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NI SA, n. a Formia il
7.10.1832
T
веряеavverso la sentenza 8.6.2003 del Tribunale di Latina - Seson distaccata di Gacha.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Mod. 82 A. Spinosi s.r.l.- Roma
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Mario FAVALLI che ha concluso per il repetto del vers
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udito il difensore, ars. Vinceng MACARI, I il quale he concluso chredends l'accopliments del vecouss.
Afide SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-Con sentenza del 9.6.2003 il Tribunale di Latina Sezione distaccata di Gaeta affermava la responsabilità penale di NI SA in ordine al reato di cui:
-- agli artt. 54 e 1161 cod. nav. (per avere arbitrariamente occupato un'area demaniale marittima della superficie di mq. 141, mediante recinzione con rete metallica e deposito sulla stessa di materiale edilizio di varia natura in evidente stato di abbandono e di degrado - acc. in Formia, località Pineta Torre di Mola, il 9.2.1999) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena – condizionalmente sospesa - di euro 400,00 di ammenda.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il NI, il quale - sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione ha eccepito l'insussistenza del reato, in- considerazione della natura privata, e non demaniale marittima, dell'area occupata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.
Il demanio marittimo è formato dai beni indicati nell'art. 822 cod. civ. (lido del mare, spiagge, rade e porti) e nell'art. 28 cod. nav., che aggiunge le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente con il mare e i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo. Ognuno dei beni dianzi enumerati è contraddistinto dall'essere idoneo ai pubblici usi del mare e tale criterio, desunto dall'art. 28 cod. nav., guida tradizionalmente la giurisprudenza nelle controversie tendenti ad accertare i confini del demanio marittimo. Il lido del mare è quella zona della riva a contatto diretto con le acque, che si estende all'interno fino al limite massimo delle mareggiate ordinarie.
La spiaggia è costituita dalla zona che dal margine interno del lido si estende verso terra senza confini determinati. La minore o maggiore estensione della spiaggia si pone in relazione all'avanzarsi o al ritrarsi del mare: in particolare, quando questo si ritrae la spiaggia si allarga, costituendo gli arenili, i quali, ove non servano ai pubblici usi del mare, possono essere esclusi dal demanio marittimo, con decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 35 cod. nav. (ma restano demaniali fino all'emanazione di un tale provvedimento espresso di sclassificazione).
E' pacifico, invece, che il procedimento amministrativo di delimitazione di determinate zone del demanio marittimo (disciplinato dall'art. 32 cod. nav. ed affidato, in caso di obiettiva incertezza, all'iniziativa discrezionale, in base al principio dell'autotutela, del capo del compartimento marittimo competente) del quale, nella specie, il ricorrente lamenta la
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ha carattere semplicemente ricognitivo e non costitutivo della demanialità del mancanza- lido, della spiaggia e dell'arenile, nel senso cioè dell'accertamento di una preesistente qualifica giuridica (la demanialità di tali beni). In considerazione di tale limitata natura del procedimento amministrativo di delimitazione del demanio marittimo, la mancanza di esso non esplica alcuna influenza sull'accertamento dei reati di cui agli artt. 54, 55 e 1161 cod. nav.
[vedi Cass., Sez. III: 29.4.2004, n. 20124, Testa;
31.5.2002, n. 21386, P.M. in proc. Salerno;
24.4.1995, n. 4332, Capua;
17.10.1986, n. 11094, Accardi;
11.10.1976, n. 10010, Raviele].
Nella fattispecie in esame si verte in ipotesi di “arenile” (la cui demanialità discende direttamente dalla legge), con iscrizione del bene tra quelli del demanio, trascrizione nelle mappe catastali e mancanza di successivi provvedimenti formali di sdemanializzazione.
A fuele 1 Irrilevante è poi la circostanza che l'area in questione è divisa dal mare da una strada nazionale. La natura demaniale di una zona di terreno, infatti, deve considerarsi immanente, anche qualora una parte di essa sia stața utilizzata come suolo stradale, il che non implica la sdemanializzazione della parte restante e la libera occupabilità di essa da parte dei privati (vedi Cass., Sez. III, 22.4.1985, n. 3761, Rabe).
Nella specie, infine, il ricorrente, più che accampare l'esistenza di un proprio titolo all'uso privato della zona in contestazione, si è limitato a revocare in dubbio che l'autorità marittima avesse titolo ad escluderlo, il che è in ogni caso del tutto insufficiente, dal momento che la pretesa del privato che voglia estendere l'utilizzazione per fini suoi personali a zone sulle quali vi una presunzione di demanialità, può ritenersi legittima solo a patto che del fondamento di tale pretesa e della delimitazione della sfera ad esso riservata il privato fornisca prova positiva.
Deve altresì ricordarsi che, secondo la costante giurisprudenza di questo Corte Suprema
– che va qui ribadita – l'art. 35 del R.D. 30.3.1942, n. 327 (Codice della navigazione) esclude
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ogni possibilità di sdemanializzazione tacita del demanio marittimo, potendosi attuare solamente quella espressa mediante uno specifico provvedimento di carattere costitutivo (a differenza dell'atto dichiarativo di cui all'art. 829 cod. civ.) da parte dell'autorità amministrativa competente [vedi Cass.: Sez. III, 5.3.2002, ric. Bagnato;
Sez. III, 20.1.1995, n. 125, ric. Paparo;
Sez. III, 10.11.1994, n. 11257, ric. Ammendolia;
Sez. II, 20.1.1989, n. 599, ric. Izzi;
Sez. III, 7.9.1983, n. 7384, ric. Marsilio].
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e'condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. ROMA, 4.5.2006
Il Presidente Il Consigliere rel. tie
Aldo fale DEPOSITATA CASSAZIOE
-7 . 2013
IL CANCELL BASOT
Paolo Mansural
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