Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2008, n. 45057
CASS
Sentenza 4 novembre 2008

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In tema di gestione dei rifiuti, anche dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, le carogne rientrano nel campo d'applicazione della disciplina dei rifiuti, salvo che siano classificabili come sottoprodotti del processo di macellazione, destinati al riutilizzo senza trasformazioni preliminari e senza pregiudizio dell'ambiente, dovendosi applicare, in quest'ultimo caso, le norme sanitarie relative ai sottoprodotti d'origine animale non destinati al consumo umano di cui al Reg. (CE) 3 ottobre 2002, n. 1774.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2008, n. 45057
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45057
    Data del deposito : 4 novembre 2008

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