Sentenza 4 novembre 2008
Massime • 1
In tema di gestione dei rifiuti, anche dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, le carogne rientrano nel campo d'applicazione della disciplina dei rifiuti, salvo che siano classificabili come sottoprodotti del processo di macellazione, destinati al riutilizzo senza trasformazioni preliminari e senza pregiudizio dell'ambiente, dovendosi applicare, in quest'ultimo caso, le norme sanitarie relative ai sottoprodotti d'origine animale non destinati al consumo umano di cui al Reg. (CE) 3 ottobre 2002, n. 1774.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2008, n. 45057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45057 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 04/11/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1140
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 25920/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NE LU, nato a [...] il [...];
2) NE TO CO, nato a [...] il [...];
3) NE IN, nato a [...] il|7.4.1959;
4) IL PO, nato a [...] il [...];
5) AN LF, nato a [...] il [...];
6) EL EC PE, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza resa il 3.6.2008 dal Tribunale di Lecce;
Visto il provvedimento denunciato e i ricorsi;
Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere Dr. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Montagna Alfredo, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Uditi i difensori degli indagati, avv. Corbo Nicola per NE, avv. Rossi Livia per FR LU, FR TO CO e FR IN, avv. Scartata Matteo per DE IO e per NE, i quali hanno tutti insistito nei rispettivi ricorsi. Osserva:
SVOLGIMENTO EL PROCEDIMENTO
1 - Con ordinanza del 3.6.2008 il Tribunale collegiale di Lecce, accogliendo l'appello proposto dal Pubblico Ministero contro il provvedimento del 5.5.2008 con cui il.g.i.p. del Tribunale di Brindisi aveva respinto la sua istanza di misure cautelari, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere a carico di FR LU, FR TO CO, NI LF e NE PO, nonché la misura degli arresti domiciliari a carico di FR IN e PE DE IO, tutti indagati per il reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) allo scopo di commettere più delitti di traffico illecito di rifiuti, e per quello di attività organizzata per il traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti (D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260). Più esattamente, era contestato ai predetti di aver ceduto, ricevuto, trasportato e comunque gestito abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, in particolare FR LU (quale legale rappresentante di "FR LL s.r.l.") e TO CO FR (quale legale rappresentante di "Nuova centro LL di FR TO CO s.n.c") prelevando, per conto della BA di NI LF, anche mediante il trasportatore FR IN, dipendente della "FR LL s.r.l.", ingenti quantitativi di sottoprodotti di origine animale (SOA), appartenenti alla categoria 1 (CER 020202, scarti di tessuti animali;
CER 020203, scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione), da vari macelli delle province di Lecce e Bari, e trasportandoli a bordo di un autocarro (che la ditta Meridional Leathers di FR ER aveva concesso in comodato gratuito alla predetta BA) fino al centro di transito-stoccaggio di PE DE IO, dove venivano mescolati con SOA di categoria 3 e quindi trasferiti presso la "IS s.r.l." di Gaetano Salerno, di fatto gestita da NE PO, dove venivano trattati per il recupero e trasformati in farine animali da mettere in commercio (accertato in Francavilla Fontana, Capurso, Nocera Inferiore, Caivano da gennaio a luglio 2007).
L'associazione criminosa finalizzata alla commissione di più delitti di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, secondo il capo di imputazione, era stata promossa e organizzata da FR LU, FR TO CO e NI LF.
Il g.i.p. brindisino, nella citata ordinanza del 5.5.2008, richiamando una pronuncia di questa Corte (Sez. 3, n. 21676 del 26.1.2007, ZA), in base a una precisa interpretazione della normativa vigente, aveva escluso dalla nozione di rifiuto i sottoprodotti di origine animale, aggiungendo che, anche a voler seguire la interpretazione contraria, atteso il contrasto esistente sul punto nella giurisprudenza e nella prassi amministrativa, nessun rimprovero poteva muoversi agli operatori che, rispettando la disciplina sanitaria, si ritenessero esonerati dalla disciplina sui rifiuti. Per conseguenza, non potevano ritenersi sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati.
Il tribunale leccese, di contro, accogliendo la tesi del Pubblico Ministero appellante, ha osservato quanto segue in linea di diritto:
- la disciplina dettata dal Regolamento (CE) 3.10.2002 n. 1774 per i prodotti di origine animale non destinati al consumo umano, riguarda soltanto il profilo sanitario e veterinario, e pertanto non esclude la disciplina prevista prima dal D.Lgs. n. 22 del 1997 e ora dal D.Lgs. n. 152 del 2006, ma concorre con questa;
- il citato Regolamento europeo distingue i SOA in tre categorie, imponendo per quelli di categoria 1 (comprendente materiale ad alto rischio o a rischio specifico) sempre e soltanto lo smaltimento attraverso incenerimento o sotterramento in discarica;
- gli impianti di destinazione dei SOA non possono essere autorizzati per più categorie, proprio al fine di evitare la reciproca contaminazione o il mescolamento tra sottoprodotti di categoria e pericolosità diverse;
- i SOA sono sempre rifiuti anche prima di essere eliminati. In linea di fatto il tribunale, in estrema sintesi, sulla base delle investigazioni di polizia giudiziaria (intercettazioni telefoniche, sopralluoghi, sequestri, osservazioni, etc.) ha accertato e ritenuto che:
- la FR LL, per reggere la nuova concorrenza nel settore della raccolta delle pelli, aveva iniziato a raccogliere anche altri sottoprodotti di categoria 3, ma li trasportava anche miscelati a sottoprodotti di categoria 1 e 2, con automezzi non iscritti nell'Albo Gestori Ambientali Regionale;
- secondo una catena organizzativa guidata dai fratelli FR LU e FR TO CO, i SOA di categoria 1, contenenti sottoprodotti di animali a rischio BSE (virus c.d. della "mucca pazza") venivano prelevati da soggetti non autorizzati e mescolati con SOA di categoria 3, così producendo una contaminazione pericolosissima per la salute umana;
il prodotto ottenuto, invece di essere destinato alla eliminazione - come prescritto dalla legge - veniva trasformato in modo da essere irriconoscibile e veniva riutilizzato non solo per farine animali, ma anche per concimi e fertilizzanti e addirittura per gelatine per uso umano;
- più in particolare, i SOA ad alto rischio venivano prelevati dai vari macelli per conto della società BA di Nocera Superiore, gestita da LF NI, titolare del riconoscimento sanitario per il trasporto di materiali di categoria 1 e 3, ma venivano trasportati e stoccati presso il centro gestito in Capurso da PE DE IO, che non aveva ne' regolari autorizzazioni sanitarie (potendo ricevere solo SOA di categoria 3), ne' le autorizzazioni per la gestione dei rifiuti. Dal centro anzidetto i materiali venivano prelevati con propri automezzi dalla società IS, sedente in Caviano, di cui era socio e amministratore di fatto PO NE, la quale - pur essendo priva di qualsiasi autorizzazione - provvedeva a trasformarli in fertilizzanti, farine animali età;
- in tal modo, la società BA percepiva un profitto, perché riceveva dai macelli produttori dei rifiuti un prezzo per lo smaltimento che invece non eseguiva;
in più il suo amministratore LF NI percepiva dalla FR LL un assegno mensile di Euro 3.000,00, quale evidente compenso per la copertura formale assicurata alla illecita operazione;
- il DE IO, dal canto suo, risparmiava anzitutto il costo dello smaltimento dei rifiuti, che in effetti non eseguiva, ma realizzava inoltre un profitto per la vendita alla società IS di una maggiore quantità di SOA (derivante dalla somma di materiali di categoria 1 con quelli di categoria 3 che soltanto era autorizzato a gestire);
- a sua volta la IS, che era partecipata dalla BA, ed era autorizzata solo per il transito di materiali di categoria 3, realizzava un profitto aggiuntivo attraverso la vendita a terzi di farine animali e fertilizzanti in misura superiore a quelli che avrebbe potuto produrre utilizzando soltanto materiali di categoria 3;
- infine, era evidente l'interesse economico perseguito dai fratelli FR, che riuscivano così a mantenere i rapporti commerciali con i macelli, dai quali acquistavano tradizionalmente le pelli, oggetto principale della loro attività, nella quale subivano però la forte concorrenza di un operatore entrato recentemente sul mercato;
- sulla base di questa ricostruzione dei fatti, si doveva ritenere la sussistenza del reato associativo e del reato speciale di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, così come la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di tutti gli indagati;
- quanto alle esigenze cautelari, il pericolo concreto e attuale di recidivanza era desumibile dalle modalità della condotta, caratterizzata dalla professionalità e dalla complessa organizzazione, e dalla intensità del dolo, evidenziato dalla prosecuzione dell'attività illecita anche dopo che gli indagati erano venuti a conoscenza delle investigazioni in corso.
2 - Tutti gli indagati hanno proposto ricorso per Cassazione, personalmente o a mezzo dei difensori di fiducia.
I difensori di NE e DE IO, con atti separati sostanzialmente identici, denunciano:
2.1 - erronea applicazione di norme penali e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale.
In base alla esegesi delle norme storicamente succedutesi nella soggetta materia, riportando a sostegno ampie argomentazioni sviluppate dal g.i.p. nella sua ordinanza del 5.5.2008, sostengono che la disciplina specifica di cui al Regolamento (CE) 1774/2002 prevale sulla disciplina generale in materia di rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, evitando così l'assurdità del concorso tra le due discipline e della conseguente doppia autorizzazione, sanitaria e ambientale, per l'esercizio di ogni attività di gestione dei sottoprodotti di origine animale. Ne deriva che la condotta di gestione dei SOA contestata agli indagati, se provata, non configura un reato ma soltanto un illecito amministrativo, specificamente sanzionato dal D.Lgs. 21 febbraio 2005, n. 36;
2.2 - insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260. Osservano che il quadro indiziario delineato dal tribunale poggia su basi meramente ipotetiche, non essendo stato provato che presso il centro DE IO e presso la IS transitassero materiali di categoria 1 e meno che mai miscelazioni di materiali di categoria 1 e categoria 3;
2.3 - insussistenza del reato associativo di cui all'art. 416 c.p., sia perché venendo meno il delitto fine viene meno il presupposto per il delitto associativo, sia perché non si può trasformare una semplice filiera commerciale in associazione;
2.4 - insussistenza dell'esigenza cautelare, giacché: a) non è applicabile il D.Lgs. n. 152 del 2006, bensì il Regolamento (CE) 1774/2002; b) non esiste alcun grave indizio che consenta di ritenere realizzata la miscelazione di scarti animali di categoria 1 e di categoria 3; c) non vi sono gravi indizi idonei a sostenere la esistenza di un'associazione a delinquere.
LU FR, TO CO FR e IN FR hanno presentato distinti atti di ricorso con contenuto sostanzialmente identico.
Deducono in sintesi:
2.5 - violazione dell'art. 273 c.p.p., nonché dell'art. 416 c.p. e del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 185 e 260 in ordine ai gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati, nonché vizio di motivazione sul punto.
Sostengono anzitutto che manca qualsiasi motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato associativo, atteso che questo si distingue dal semplice concorso di persone nel reato per la esistenza di un programma comune e soprattutto per la consapevolezza di tutti gli associati di partecipare al sodalizio e di contribuire alla realizzazione del comune programma.
Aggiungono inoltre che non sussistono gli estremi del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, giacché i sottoprodotti di origine animale non possono considerarsi rifiuti se non dopo l'incenerimento. Tanto è vero che il legislatore, col D.Lgs. n. 4 del 2008, ha abrogato il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 185, comma 2, secondo cui restava "ferma la disciplina di cui al Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3.10.2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato". TO CO FR, infine, lamenta personalmente che l'ordinanza impugnata non ha considerato la sua totale estraneità ai fatti contestati. Rileva infatti che la "Nuova Centro LL" da lui amministrata è stata dichiarata fallita sin dal 31.5.2005. 2.6 - violazione dell'art. 274 c.p.p. e vizio di motivazione sul punto, in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, non essendo sufficiente al riguardo il riferimento ai soli precedenti penali o il generico richiamo alla inaffidabilità degli indagati per osservare gli obblighi connessi alla misura più gradata. Il difensore di LF NI ha proposto ricorso, prospettando quattro motivi.
Lamenta:
2.7 - erronea applicazione della norma incriminatrice, laddove la impugnata ordinanza sostiene la duplice applicabilità della disciplina sui rifiuti e della disciplina sanitaria;
2.8 - mancanza o manifesta illogicità di motivazione, laddove la ordinanza impugnata si basa sull'erroneo assunto giuridico di cui al motivo precedente;
2.9 - erronea applicazione dell'art. 416 c.p., in quanto dagli atti non è emerso uno stabile e preordinato progetto criminoso;
2.10 - erronea applicazione dell'art. 272 c.p.p. e ss., giacché manca per il ricorrente un pericolo attuale di reiterazione criminosa, dal momento che lo stesso NI ha lasciato da un anno la carica di presidente della società BA.
MOTIVI ELLA DECISIONE
3 - Occorre preliminarmente decifrare il significato delle norme che si sono succedute nel tempo in ordine alla soggetta materia. Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, che disciplinava la gestione dei rifiuti in attuazione della direttiva 75/442/CEE, dopo aver definito come rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono (art. 2, comma 1), escludeva dalla disciplina dei rifiuti alcune sostanze, tra cui le carogne (art. 2, comma 7, lett. c). Il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, in attuazione della direttiva 90/667/CEE, stabiliva le norme sanitarie per la gestione (sotto specie di operazioni di eliminazione, di trasformazione e di commercializzazione) di rifiuti di origine animale. In particolare, questi rifiuti animali, distinti in materiali ad alto rischio e in materiali a basso rischio igienico, dovevano essere trasformati, oppure eliminati attraverso incenerimento o sotterramento, in appositi stabilimenti riconosciuti dal ministero della sanità. Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, in attuazione della direttiva 91/156/CEE, al fine di tutelare l'ambiente (inteso come ambiente-
biosfera, comprensivo dei suoi elementi fisico-chimici di acqua, suolo e aria) disciplinava la gestione dei rifiuti, cioè le operazioni di raccolta, di trasporto, di recupero e di smaltimento dei medesimi, che dovevano essere debitamente autorizzate. La direttiva 91/156/CEE, sostituendo le disposizioni della precedente direttiva a decorrere dal 25.3.1991, definisce come rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nella categorie del Catalogo Europeo dei Rifiuti di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (art. 1, lett. a), ed esclude dal campo di applicazione della direttiva stessa alcune sostanze, tra cui le carogne, qualora già contemplate da altra normativa (art. 2, comma 1, lett. b).
Per adeguarsi alla nuova formulazione della direttiva europea, il D.Lgs. n. 22 del 1997, riproduce la nuova definizione di rifiuto (lett. a) dell'art. 6) ed esclude dalla disciplina del decreto alcune sostanze, tra cui le carogne, in quanto disciplinate da specifiche disposizioni di legge (art. 8 comma 1, lett. c).
A questo punto entra in vigore il Regolamento (CE) 3.10.2002 n. 1774, che reca norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.
In quanto Regolamento comunitario, è direttamente applicabile nell'ordinamento italiano e ha l'effetto di abrogare il citato D.Lgs. n. 508 del 1992, in quanto disciplina la stessa materia.
Secondo l'art. 2, si intendono per "sottoprodotti di origine animale" corpi interi o parti di animali o prodotti di origine animale non destinati al consumo umano, i quali, pur non costituendo l'oggetto del processo produttivo, sono il risultato indiretto dello stesso processo, così come identificati e classificati in tre categorie dagli artt. 4, 5 e 6.
Essi devono essere eliminati mediante incenerimento, o trasformati e poi eliminati mediante incenerimento, ovvero, per i sottoprodotti a basso rischio della terza categoria, anche trasformati o utilizzati in vari modi. Tutti gli impianti di transito, immagazzinamento, trasformazione e incenerimento devono essere riconosciuti dall'autorità sanitaria competente.
Nel frattempo, in base alla Legge DEega 15 dicembre 2004, n. 308, il Governo italiano emana il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, c.d. Testo Unico sull'ambiente, che nella parte quarta contiene le norme in materia di gestione dei rifiuti.
L'art. 183, comma 1 lett. a), riproduce la definizione di rifiuto contenuta nel D.Lgs. n. 22 del 1997. Mentre il citato D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 185 esclude ancora le carogne dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti, ma senza ripetere la limitazione di origine comunitaria "in quanto disciplinate da specifiche disposizioni di legge". Tuttavia lo stesso art. 185, comma 2, precisa che "resta ferma la disciplina di cui al Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3.10.2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato".
Nel frattempo (17.5.2006) entra in vigore la nuova direttiva europea sui rifiuti (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti del 5.4.2006 n. 2006/ 12/CE), emanata allo scopo di codificare la disciplina, per esigenze di razionalità e chiarezza. Questa direttiva modifica marginalmente la definizione di rifiuto, sostituendo la ipotesi di "abbia deciso" con quella di "abbia l'intenzione", sicché s'intende per rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie del Catalogo Europeo dei Rifiuti di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi (lett. a) dell'art. 1). Per quanto riguarda l'ambito di applicazione della relativa disciplina, la nuova direttiva conferma la esclusione delle carogne solo qualora contemplate da altra normativa (lett. b) dell'art. 2). Infine, sempre in base alla citata Legge DEega 15 dicembre 2004, n. 308, viene emanato il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo e integrativo del precedente D.Lgs. n. 152 del 2006. Il nuovo decreto conferma la precedente definizione di rifiuto (senza adeguarla alla modifica introdotta dalla nuova direttiva europea) e modifica il citato D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 185. Più esattamente, la esclusione delle carogne e di altri materiali dal campo di applicazione della disciplina generale sui rifiuti è di nuovo limitata dalla clausola "in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria" (lett. b) del comma 1). Inoltre è soppresso il comma 2 che confermava espressamente la applicazione della disciplina dettata dal Regolamento (CE) n. 1174/2002. Infine, occorre tener presente che sia le direttive europee sui rifiuti sia la normativa nazionale relativa alla disciplina generale sui rifiuti hanno fatto salve le disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi generali dettati per la materia, adottate per determinate categorie di rifiuti in attuazione di direttive comunitarie (v. prima D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 1, comma 1; e ora D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 177, comma 1, ultimo periodo).
Su questo fondamento, per esempio, sono state emanate normative particolari per le pile e gli accumulatori contenenti sostanze pericolose, o per imballaggi e rifiuti di imballaggio.
4 - Alcune considerazioni iniziali s'impongono.
Solo col Regolamento 1774/2002 si adotta il termine di sottoprodotti di origine animale, abbandonando quello di rifiuti di origine animale. Secondo la giurisprudenza comunitaria, e ora anche secondo il diritto nazionale, si devono intendere per sottoprodotti quei materiali risultanti dal processo produttivo, che, pur non costituendo l'oggetto proprio del ciclo produttivo, scaturiscono continuativamente dal ciclo produttivo stesso e sono destinati dal produttore a ulteriore impiego produttivo o al consumo. Il produttore, quindi, non intende disfarsi di essi (che perciò non possono qualificarsi rifiuti), ma li commercializza a condizioni per lui economicamente favorevoli o li impiega in altri processi produttivi. Per evitare qualsiasi rischio per l'ambiente, tuttavia, il riutilizzo deve essere certo, senza l'intervento di trasformazioni preliminari e senza pregiudizio per l'ambiente.
La seconda considerazione è che il significato di "carogna", non è del tutto sovrapponibile a quello di sottoprodotto di origine animale contemplato dal Regolamento n. 1174/2002. Le carogne sono i corpi di animali morti, mentre sottoprodotti di origine animale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del Regolamento, sono sia i corpi interi sia parti di animali o prodotti di origine animale non destinati al consumo. Orbene, tra le parti di animali sono compresi ad esempio le pelli (art. 4, lett. a), lo stallatico o il contenuto del tubo digerente (art. 5 lett. a), o ancora pelli, OC e corna (art. 6, lett. c), sangue ottenuto da animali (art. 6, lett. d), latte crudo proveniente da animali (art.
6. lett. g), insomma tutte sostanze che esulano sicuramente dalla nozione di carogna, intesa secondo il significato comune di corpo intero di un animale morto. Un'altra, non marginale, considerazione è che, secondo il significato corrente delle parole, il termine "carogna" allude a un corpo di un animale morto per cause diverse dalla macellazione. Per i derivati della macellazione, invece, si parla di porzioni di carne destinate al consumo (prodotti della macellazione), o di residui destinati allo smaltimento o al recupero (rifiuti), ovvero di sottoprodotti destinati al riutilizzo senza operazioni di trattamento. Tanto premesso, va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza comunitaria, la nozione di "rifiuto" - e con essa il concetto di "disfarsi" che ne costituisce il presupposto - non può essere interpretata in senso restrittivo, in omaggio alla finalità essenziale della relativa disciplina, che mira alla tutela della salute umana e dell'ambiente. Specularmente, tutte le disposizioni derogatorie che prevedono la esclusione di determinate sostanze dall'ambito di applicazione della disciplina generale sui rifiuti, e quindi la nozione di "carogne", vanno interpretate in senso restrittivo.
Dalle osservazioni precedenti deriva una prima conclusione, che può formularsi nel modo seguente: le carogne rientrano nella categoria dei rifiuti;
tuttavia, possono essere sottratte alla disciplina generale sui rifiuti soltanto se e in quanto siano configurabili come sottoprodotti del processo di macellazione, destinati al riutilizzo certo senza trasformazioni preliminari e senza pregiudizio per l'ambiente (ma in tale ultimo caso si tratterà propriamente più di scarti di macellazione che di carogne vere e proprie).
5 - A questo punto, occorre accertare se la suddetta successione di leggi nel tempo abbia modificato, o abbia mantenuto sostanzialmente inalterata, la disciplina nella soggetta materia.
In particolare, occorre verificare se vi sia stato un mutamento normativo tra la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, vigente al momento in cui sono stati commessi i fatti contestati, e la successiva disciplina introdotta col decreto correttivo e integrativo n. 4/2008.
La risposta sembra essere negativa, per varie ragioni. Anzitutto, la citata Legge DEega 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, comma 6, ha conferito al Governo un potere legislativo limitato alla correzione e integrazione dei decreti emanati sulla base del citato art. 1, comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla medesima legge delega. In questo limitato potere di correzione e integrazione, quindi, non può essere compresa la possibilità di immutare radicalmente l'ambito di applicazione della disciplina generale sui rifiuti e, per conseguenza, la disciplina sulle "carogne", ampliando o restringendo una disciplina a scapito dell'altra.
In secondo luogo, anche alla luce della considerazione testè accennata, si deve pensare che il legislatore delegato del 2006, quando, nel citato D.Lgs., art. 185 ha escluso le carogne dall'ambito di applicazione della disciplina generale sui rifiuti, senza la clausola limitativa "in quanto regolate da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria", ma ha inserito un comma 2 col quale espressamente manteneva ferma la disciplina sanitaria in materia di sottoprodotti di origine animale di cui al Regolamento (CE) n. 1774/2002 (specificando che questa era esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato), abbia voluto esprimere la stessa volontà normativa del legislatore delegato del 2008, laddove questo ha modificato lo stesso D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 185 introducendo la menzionata clausola limitativa e sopprimendo il suddetto comma 2.
In terzo luogo, infine, occorre privilegiare quella interpretazione delle norme nazionali che sia conforme al diritto comunitario. Orbene, solo una interpretazione del testo del 2006 nel senso esplicitato dal testo del 2008 è conforme al diritto comunitario, secondo il quale è indubbio che le carogne sono escluse dalla disciplina generale sui rifiuti solo qualora siano già contemplate da altra normativa comunitaria.
In altri termini, si deve affermare che, sia per il D.Lgs. n. 152 del 2006, sia per il D.Lgs. n. 4 del 2008:
a) le "carogne" sono escluse dalla disciplina generale sui rifiuti solo in quanto regolate da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria;
b) poiché il Regolamento (CE) n. 1774/2002 assicura solo una tutela sanitaria per le carogne e per sottoprodotti di origine animale, la materia delle carogne - in quanto tali - è sempre inclusa nella disciplina generale sui rifiuti, che assicura anche la tutela ambientale;
c) resta ferma la disciplina sanitaria dettata dal Regolamento n. 1774/2002 in materia di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, e quindi anche delle carogne se e in quanto configurabili come sottoprodotti e non come rifiuti, dovendosi intendere questa disciplina come esaustiva ed autonoma in ordine al profilo sanitario.
6 - Alla luce di questi principi va disattesa la tesi principale sostenuta da tutti i ricorrenti. Invero, in linea di fatto è pacifico che i vari macelli delle province di Bari e Lecce consegnavano i residui animali, ovverosia gli scarti di macellazione, alla FR LL di LU FR e alla Nuova Centro LL di TO CO FR (che agivano per conto della ditta BA di LF NI) per il relativo smaltimento. I consegnatari, però, invece di provvedere allo smaltimento, trasportavano i residui animali, anche per mezzo dell'autotrasportatore FR IN, fino al centro di stoccaggio di PE DE IO, dove i materiali venivano mescolati con sottoprodotti di categoria 3 e quindi trasferiti presso la società Milo, di fatto amministrata da PO NE, nella quale venivano trasformati in farine animali o in altri prodotti da mettere in commercio.
È quindi evidente che i produttori, avviando i residui della macellazione allo smaltimento (e pagando un corrispettivo per questo servizio), intendevano disfarsene e di fatto se ne disfacevano, con la doppia conseguenza: a) che detti residui si configuravano come veri e propri rifiuti, e non come sottoprodotti di origine animale destinati al consumo;
b) che le operazioni di trasporto e di recupero, e in genere di gestione, dovevano essere autorizzate ai sensi della disciplina sui rifiuti.
Ne deriva la sussistenza del contestato reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, giacché il tribunale salentino, con motivazione incensurabile in questa sede, ha accertato l'esercizio continuato di una attività organizzata per il traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti, abusivamente gestiti e recuperati come sottoprodotti di origine animale, senza le prescritte autorizzazioni ambientali e sanitarie, e senza alcun rispetto delle norme dettate dal Regolamento 1774/2002. Con motivazione altrettanto incensurabile, la ordinanza impugnata ha accertato il dolo specifico del reato, ravvisando il perseguimento di ingiusti profitti da parte di tutti i soggetti che partecipavano alla attività criminosa. Si comprende così come la tesi dei ricorrenti, che ricalca quella sostenuta dal g.i.p. nella sua ordinanza del 5.5.2008, non può essere giustificata dalla sentenza ZA (Cass. Sez. 3, n. 21676 del 26.1.2007, mass. 236703), la quale riguardava il fatto assolutamente diverso dei titolari di un canile che conferivano nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani le ceneri prodotte dall'incenerimento delle carogne dei cani morti.
7 - Parimenti infondate sono le censure rivolte dai ricorrenti contro la configurazione del reato associativo di cui all'art. 416 c.p.. Il giudice cautelare ha correttamente ravvisato gli estremi materiali e psicologici del reato, avendo accertato, con motivazione scevra da vizi logici o giuridici, che tutti i soggetti indagati avevano posto in essere, non già una semplice trafila commerciale, ma una vera e propria societas sceleris (che prevedeva addirittura la corresponsione di compensi mensili a uno degli associati) al fine di organizzare un ingente e lucrativo traffico illecito di rifiuti animali. Nè si può fondatamente sostenere che gli indagati non avessero coscienza di partecipare al vincolo associativo e di contribuire al programma comune, sol che si consideri come lo stretto intreccio dei ruoli assegnati a ciascuno degli associati necessariamente poneva ciascuno di essi al corrente della compartecipazione degli altri.
8 - Il giudice cautelare, non solo ha correttamente ritenuto la sussistenza dei reati ipotizzati, ma ha anche legittimamente motivato in ordine ai gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari per ogni persona indagata.
Perciò non può essere accolta neppure la doglianza di FR TO CO, che ha protestato la sua estraneità ai fatti adducendo la pregressa dichiarazione di fallimento della sua società. Si tratta di una circostanza di fatto, che, come tale, esula dal potere di cognizione del giudice di legittimità; e che inoltre non appare per se stessa decisiva, potendo benissimo il FR continuare di fatto a collaborare alla programmata impresa criminosa anche dopo il fallimento.
Quanto alle esigenze cautelari, imposte dal pericolo attuale di reiterazione criminosa, la ordinanza impugnata ha sottolineato che si tratta di soggetti ancora operativi sul mercato in posizione egemone, per i quali sarebbe ingenuo ipotizzare un drastico mutamento di rotta e un adeguamento alle normative di settore, dal momento che non v'è alcuna traccia di resipiscenza personale o di modificazione della associazione criminale.
Non possono quindi accogliersi le censure formulate sul punto, compresa quella del difensore di LF NI, basata sulla asserita dismissione dalla carica di presidente della società BA. Si tratta anche qui di una mera circostanza fattuale, che sfugge alla cognizione di questa Corte, e che non ha valenza decisiva, potendo l'NI continuare a partecipare alla associazione e alle attività criminose come semplice amministratore di fatto della società.
9 - In conclusione, tutti i ricorsi devono essere respinti. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto delle impugnazioni, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 4 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2008