Cass. pen., sez. III, sentenza 18/07/2012, n. 36624
CASS
Sentenza 18 luglio 2012

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto e sussiste anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante.

L'occultamento di contratti preliminari di vendita da parte del titolare di una società di costruzioni integra il delitto previsto dall'art. 10 D.Lgs. n. 74 del 2000, rientrando gli stessi tra le scritture la cui conservazione ai fini fiscali è richiesta dalla natura dell'impresa.

Commentari7

Mostra tutto (7)
  • 1TRIBUNALE DI NOLA: Assoluzione per riciclaggio - quando manca la prova della provenienza illecita del denaro
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 23 gennaio 2026

    Molte indagini per riciclaggio, frodi informatiche o utilizzo di conti correnti “di passaggio” partono tutte allo stesso modo:bonifici sospetti, prelievi immediati, collegamenti con altri soggetti indagati. Il rischio è concreto: anche chi riceve somme apparentemente marginali può finire a processo. Questo caso dimostra però una cosa fondamentale: 👉 non ogni operazione sospetta è un reato, e non ogni accusa regge in giudizio. Il fatto: bonifici, prelievi e accusa di riciclaggio All'imputata veniva contestato il delitto di riciclaggio ex art. 648-bis c.p. per aver: ricevuto tre bonifici su una carta Postepay Evolution; da un'associazione poi coinvolta in operazioni fraudolente; prelevato …

     Leggi di più…

  • 2Occultamento di scritture contabili: reato permanente fino alla chiusura del controllo fiscale (Cass. Pen. n. 33644/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 ottobre 2025

    La massima Integra il reato di occultamento di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000) anche la prolungata indisponibilità delle scritture agli organi verificatori, pur senza loro distruzione materiale, poiché l'obbligo di esibizione perdura fino alla conclusione del controllo fiscale. La condotta ha natura permanente e la prescrizione decorre dalla conclusione dell'accertamento. In caso di estinzione per prescrizione del reato più grave, il giudice d'appello può rideterminare la pena per il reato residuo, purché non superi la pena base già determinata in primo grado (art. 597 c.p.p.). La sentenza integrale Cassazione penale sez. III, 25/09/2025, (ud. 25/09/2025, dep. 13/10/2025), …

     Leggi di più…

  • 3Prova dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti e limiti di responsabilità penale
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

    Svolgimento del processo Con decreto che dispone il giudizio del 17/12/2020, notificato all'imputato a mani e alla persona offesa a mezzo posta, Lo. Gi. veniva tratto a giudizio per i reati di cui agli artt. 8 (capi 1-6), 5 (capi 7-10) e 10, d.lgs. 74/2000 (capo 11). All'udienza del 19/3/2021 l'imputato veniva dichiarato assente avendo ricevuto la notifica a mani e avendo nominato difensore di fiducia. Veniva, quindi, aperto il dibattimento e venivano ammesse le prove. All'udienza del 15/10/2021 con il consenso delle parti, veniva acquisito il fascicolo del Pubblico Ministero con rinuncia alle prove ammesse, il Giudice revocava la relativa ordinanza ammissiva. Infine, all'udienza del …

     Leggi di più…

  • 4Omessa dichiarazione e occultamento di documenti contabili: rilevanza penale e obbligo di ricostruzione
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

    RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con decreto ritualmente notificato veniva disposta la citazione in giudizio di Mu. An. in ordine ai reati a lui ascritti e di cui in rubrica. All'udienza fissata per il dibattimento del 18.01.2013, veniva dichiarata la contumacia del Mu. An. e, su richiesta della difesa, il procedimento veniva rinviato all'udienza dell'11.04.2013 per un eventuale rito alternativo. All'udienza dell'11.04.2013 il procedimento, a causa del guasto dell'apparato di fonoregistrazione in uso al servizio stenotipico, veniva rinviato all'udienza del 10.10.2013 e poi ancora all'udienza del 17.03.2014. All'udienza del 17.03.2014, in assenza di questioni preliminari, il …

     Leggi di più…

  • 5Occultamento di documenti contabili: natura permanente del reato e onere probatorio dell’imputato
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Mostra tutto (7)

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 18/07/2012, n. 36624
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36624
Data del deposito : 18 luglio 2012

Testo completo