Sentenza 18 luglio 2012
Massime • 2
In tema di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto e sussiste anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante.
L'occultamento di contratti preliminari di vendita da parte del titolare di una società di costruzioni integra il delitto previsto dall'art. 10 D.Lgs. n. 74 del 2000, rientrando gli stessi tra le scritture la cui conservazione ai fini fiscali è richiesta dalla natura dell'impresa.
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Molte indagini per riciclaggio, frodi informatiche o utilizzo di conti correnti “di passaggio” partono tutte allo stesso modo:bonifici sospetti, prelievi immediati, collegamenti con altri soggetti indagati. Il rischio è concreto: anche chi riceve somme apparentemente marginali può finire a processo. Questo caso dimostra però una cosa fondamentale: 👉 non ogni operazione sospetta è un reato, e non ogni accusa regge in giudizio. Il fatto: bonifici, prelievi e accusa di riciclaggio All'imputata veniva contestato il delitto di riciclaggio ex art. 648-bis c.p. per aver: ricevuto tre bonifici su una carta Postepay Evolution; da un'associazione poi coinvolta in operazioni fraudolente; prelevato …
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La massima Integra il reato di occultamento di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000) anche la prolungata indisponibilità delle scritture agli organi verificatori, pur senza loro distruzione materiale, poiché l'obbligo di esibizione perdura fino alla conclusione del controllo fiscale. La condotta ha natura permanente e la prescrizione decorre dalla conclusione dell'accertamento. In caso di estinzione per prescrizione del reato più grave, il giudice d'appello può rideterminare la pena per il reato residuo, purché non superi la pena base già determinata in primo grado (art. 597 c.p.p.). La sentenza integrale Cassazione penale sez. III, 25/09/2025, (ud. 25/09/2025, dep. 13/10/2025), …
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Svolgimento del processo Con decreto che dispone il giudizio del 17/12/2020, notificato all'imputato a mani e alla persona offesa a mezzo posta, Lo. Gi. veniva tratto a giudizio per i reati di cui agli artt. 8 (capi 1-6), 5 (capi 7-10) e 10, d.lgs. 74/2000 (capo 11). All'udienza del 19/3/2021 l'imputato veniva dichiarato assente avendo ricevuto la notifica a mani e avendo nominato difensore di fiducia. Veniva, quindi, aperto il dibattimento e venivano ammesse le prove. All'udienza del 15/10/2021 con il consenso delle parti, veniva acquisito il fascicolo del Pubblico Ministero con rinuncia alle prove ammesse, il Giudice revocava la relativa ordinanza ammissiva. Infine, all'udienza del …
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RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con decreto ritualmente notificato veniva disposta la citazione in giudizio di Mu. An. in ordine ai reati a lui ascritti e di cui in rubrica. All'udienza fissata per il dibattimento del 18.01.2013, veniva dichiarata la contumacia del Mu. An. e, su richiesta della difesa, il procedimento veniva rinviato all'udienza dell'11.04.2013 per un eventuale rito alternativo. All'udienza dell'11.04.2013 il procedimento, a causa del guasto dell'apparato di fonoregistrazione in uso al servizio stenotipico, veniva rinviato all'udienza del 10.10.2013 e poi ancora all'udienza del 17.03.2014. All'udienza del 17.03.2014, in assenza di questioni preliminari, il …
Leggi di più… - 5. Occultamento di documenti contabili: natura permanente del reato e onere probatorio dell’imputatohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/07/2012, n. 36624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36624 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2012 |
Testo completo
36624 /12 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Асл Sent. n. sez.2. 1635 Composta da -Presidente - de 18/07/2012 Aldo Fiale Amedeo Franco R.G.N. 7021/2012 Guicla I. Mulliri Maria Pia Gaetana Savino Gastone Andreazza -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia nel procedimento nei confronti di : PR NN, n. a Pistoia il 04/02/1957; avverso la sentenza del Gup presso il Tribunale di Pistoia in data 28/01/2011; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco Salzano, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udite le conclusioni dell'Avv. Mitresi, che ha concluso per il rigetto;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28/01/2011 il Gup presso il Tribunale di Pistoia ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di PR NN in ordine al reato di cui all'art. 10 del d.lgs n. 74 del 2000 perché il fatto non sussiste. A fronte della contestazione di avere, al fine di evasione, occultato plurimi contratti preliminari riguardanti vendite immobiliari, il Giudice osservava che il contratto preliminare non poteva di per sé costituire oggetto di occultamento/distruzione secondo quanto richiesto dal citato art. 10, giacché da un lato lo stesso non poteva essere considerato "scrittura contabile", e dall'altro neppure "documento di cui è obbligatoria la conservazione" ex art. 22, comma 3 D.P.R. n. 600/73 posto che in esso si fa testualmente riferimento agli "originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse".
2. Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica per violazione di legge. Deduce in particolare che l'art 2214, comma 2, c.c. contiene una elencazione in parte specifica ed in parte generica;
quanto alla prima si indicano gli originali di lettere, telegrammi e fatture ricevute e spedite, e quanto alla seconda si richiamano le altre scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa (ovvero, secondo quanto statuito da Cass. n. 2900 del 9.6.1978, la "contabilità relativamente obbligatoria"). Nella specie, versandosi in fattispecie di società immobiliare, i preliminari in oggetto dovrebbero entrare a far parte delle scritture richieste dalla natura dell'impresa, posto che in essi si darebbe quietanza con la sottoscrizione dell'atto, del versamento della caparra :trattandosi di una somma che entra nella disponibilità del venditore al momento della sottoscrizione del contratto, questi avrebbe l'obbligo di farne annotazione nelle scritture contabili ed il contratto diventerebbe pezza d'appoggio documentale della operazione di riscossione, dovendo, come tale, essere da lui custodito. Diversamente, del resto, l'appostazione nelle scritture di una voce attiva rimarrebbe priva di riscontro documentale.
3. All'odierna udienza il Difensore dell'imputato ha presentato memoria con cui, in condivisione delle ragioni assolutorie portate dalla sentenza impugnata, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha già affermato, in fattispecie che riguardava la contestazione ex art. 10 del D. Lgs. n. 74 del 2000, di occultamento di contratti preliminari di compravendita di immobili da parte di un'agenzia immobiliare, che tra le scritture contabili da conservarsi obbligatoriamente rientrano anche i suddetti contratti preliminari, in quanto scritture richieste dalla natura dell'impresa (Sez. 3, n. 1377 del 01/12/2011, P.M. in proc. Ginanni, Rv. 251642). Tale principio deve essere qui ribadito, seppure con alcune, necessarie, precisazioni. 2 4.1. L'analisi della questione deve prendere le mosse dal citato art. 10 che prevede, appunto, che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, sia punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulti o distrugga in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari». La norma rimanda, quindi, implicitamente, ai fini della individuazione dell'oggetto materiale della condotta di occultamento o distruzione, a quelle scritture contabili e a quei documenti che, alla stregua di altre norme, il cui novero è lasciato, peraltro, del tutto "aperto", devono essere obbligatoriamente conservate. Allo stesso tempo, va considerato che, in ragione della ratio della norma, che, in continuità normativa con la precedente disposizione dell'art. 4 dall'art. 4, comma 1, lett. b) della legge 7 agosto 1982 n. 516 (come sostituito dall'art. 6 del d.l. n. 83 del 1991, convertito con legge n. 154 del 1991), è quella di garantire, come tutte quelle inserite nel corpus del D. Lgs. n. 74 del 2000, l' esatto adempimento delle obbligazioni tributarie, i documenti e le scritture contabili in oggetto non possono essere, evidentemente, se non quelli e solo quelli aventi rilievo sotto il profilo fiscale. E' per tale ragione, dunque, che ai fini della individuazione di tali documenti debba guardarsi al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 recante, infatti, "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" e, in particolare, all'art. 22 dello stesso, ove si specifica, al comma secondo, che «le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta anche oltre il termine stabilito dall'art.2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'articolo 2457 del detto codice...>> e, al comma terzo, che «fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse». Escluso che nell'elencazione (effettuata secondo specifiche, e perciò tassative, tipologie) dei documenti del terzo comma rientrino i contratti preliminari di compravendita di immobili, ivi non nominati, va allora osservato che, quanto alle scritture contabili obbligatorie, il comma secondo rimanda invece, a propria volta, tra le altre disposizioni normative, al codice civile;
ne deriva, dunque, che, in forza dell'art. 2214 c.c., da intendersi, per quanto appena detto, richiamato 3 dal comma 2 dell'art. 22 del D.p.r. n. 600 del 1973, tra le scritture contabili obbligatorie devono ritenersi rientrare, oltre che, a norma del comma 1, il libro giornale e il libro degli inventari», anche, a norma del comma 2, le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa». Ed è precisamente in questa categoria, i cui confini, lungi dall'essere specificamente determinati, sono segnati, attraverso appunto il collegamento alla natura dell'impresa, dalla tipologia dell'attività svolta, che vanno ricompresi, allora, i contratti preliminari di compravendita di immobili stipulati da impresa di costruzioni;
non vi è dubbio, infatti, che il preliminare di compravendita di immobili, da un lato, inerisca esattamente all'attività di una impresa, come quella di specie, di costruzioni e, dall'altro, non possa non rivestire natura contabile atteso che, comprovando l'avvenuta corresponsione di pagamenti a titolo di caparra in vista della stipulazione del contratto definitivo, assume la veste di vera e propria ricevuta, indubbiamente rilevante ai fini fiscali, attestando, per la impresa venditrice, un ricavo imponibile. Va peraltro precisato che l'obbligo di conservazione dei contratti preliminari di compravendita non può operare ove il soggetto attivo sia piccolo imprenditore;
è stesso art. 2214 c.c., infatti, a precisare, al comma 3, che le disposizioni del paragrafo 2 (comprensivo degli artt. da 2214 a 2220) e, conseguentemente, anche la previsione di tenuta delle scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa non si applicano, appunto, al piccolo imprenditore, secondo la nozione da ricavarsi sulla scorta dei criteri fissati nell'art. 2083 c. c.
5. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio al Tribunale di Pistoia che, dovendo considerare riconducibili nelle scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione ai sensi dell'art. 10 del d. lgs. n. 74 del 2000, i contratti preliminari di compravendita stipulati da impresa di costruzioni che non sia piccolo imprenditore, procederà a nuovo giudizio. Il giudice del rinvio dovrà altresì, nell'effettuare il nuovo giudizio, considerare che l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume di affari derivante dall'occultamento delle scritture, richiesta dall'art. 10 cit. ai fini dell'integrazione del reato, non va intesa in senso assoluto ma, in conformità a quanto questa Corte ha già affermato con riferimento alle ipotesi, assimilabili sotto tale profilo, alla presente, di bancarotta documentale, ricorre anche laddove gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza, (Sez. 5, n. 10423 del 22/05/2000, Piana ed altri, Rv. 218383). Infatti, proprio la necessità di acquisire presso terzi la documentazione costituisce la riprova che la tenuta delle scritture contabili è stata tale da non rendere possibile la ricostruzione dei redditi o del volume di affari della società (Sez. 5, n. 5503 del 15/11/1999, D'Andria, Rv. 215255; cfr. anche, Sez. 5, n. 10920 del 28/10/1997, Boccia, Rv. 209209).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Pistoia. Così deciso in Roma, il 18 luglio 2012 Il Consigliere estensore Il Presidente Gastone Andreazza Aldo Fiale Aldo fale DEPOSITATA IN CANCELLERIA] IL 21 SET 2012 MA O PREM IL CANCELLIERE U E UA RI T R O C 5