Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/12/2016, n. 3312
CASS
Sentenza 2 dicembre 2016

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Massime1

È configurabile l'interruzione del nesso causale tra condotta ed evento quando la causa sopravvenuta innesca un rischio nuovo e incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta. (Nella fattispecie la S.C. ha escluso il nesso causale tra l'omessa segnalazione - da parte dell' anestesista che aveva effettuato la visita propedeutica ad un intervento di rinoplastica - di alcuni indici di difficoltà di intubazione del paziente ed il successivo decesso dello stesso per edema indotto della laringe con conseguente arresto cardiaco causato da ipossia, avendo attribuito portata interruttiva del nesso causale alla condotta omissiva e negligente di altro anestesista, subentrato al collega, che - dopo aver effettuato la visita anestesiologica - aveva autonomamente scelto la procedura da adottare, aveva eseguito le manovre di intubazione del paziente ed era intervenuto al momento della crisi respiratoria).

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/12/2016, n. 3312
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3312
Data del deposito : 2 dicembre 2016

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