Sentenza 12 maggio 1999
Massime • 1
I terreni demaniali di uso civico temporaneamente non utilizzati dalla comunità possono essere destinati, con atto di concessione o contratto di affitto, al godimento da parte di privati, purché la destinazione sia temporanea e non determini l'alterazione della qualità originaria dei beni (nella specie è stata ritenuta legittima la concessione per uso cave di terreni d'uso civico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/05/1999, n. 4694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4694 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI VILLA ADA 57, difesa dall'avvocato ATHENA LORIZIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UNIVERSITÀ AGRARIA RIANO, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIALOIA,6, presso lo studio dell'avvocato KLITSCHE DE LA GRANGE ADOLFO, per delega a margine del controricorso, che la difende unitamente all'avvocato KLITSCHE KATTE TEODORO, per procura speciale del notaio dott. Elio ABBRUZZESE, in Roma dell'8/1/96, Rep. n. 43300;
nonché contro
IA EL;
- intimato -
avverso la sentenze del Commissario per Usi Civici del Lazio, di Roma, n. 10 del 25/07/85 n. 15/85, depositate il 30/12/85;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/98 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato LORIZIO Athena, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato KLITSCHE DE LA GRANGE Adolfo, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 15 giugno 1985 l'Università Agraria di Riano propose ricorso al Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l'Umbria e la Toscana
contro
GA NI (utente dell'Università Agraria) e la Regione Lazio adducendo che quest'ultima era responsabile di atti di molestia di diritto perché con un'arbitraria interferenza nell'amministrazione dei beni del demanio civico, aveva affermato di avere il potere - diritto di consentire o negare la destinazione di una parte di tali beni a cave di tufo, ai sensi dell'art. 12 della legge 16 giugno 1927 n. 1766. Chiese, pertanto, la emanazione di una pronuncia dichiarativa della libera utilizzabilità dei beni del demanio d'uso civico da parte della popolazione di Riano e per essa dell'Università, senza necessità dell'autorizzazione preventiva regionale in difetto della assegnazione a categoria di cui all'art. 14 della legge. La Regione contestò il fondamento della pretesa e ne chiese il rigetto.
Nella contumacia dello NI il Commissario, con sentenza del 25 luglio 1985, accolse la domanda dell'Università Agraria avendo ritenuto che la Regione non avesse il potere di scelta e di mutamento dell'uso di beni civici dell'Università di Riano non ancora assegnati a categoria e che quest'ultima, in base alla sua autonomia amministrativa, potesse destinare tali beni all'estrazione del tufo. Con altra sentenza del 30 dicembre 1985 lo stesso Commissario dichiarò inammissibile la domanda di revocazione che era stata proposta avverso la sua pronuncia del 25 luglio 1985. La Regione Lazio propose ricorso per cassazione contro le due sentenze del Commissario.
Questa Corte, con sentenza del 28 maggio 1988 - ritenuta ammissibile l'impugnazione -, in accoglimento del motivo di ricorso proposto avverso la sentenza sulla revocazione, cassò quest'ultima, e sospese il procedimento relativo ai motivi di ricorso presentati contro la pronuncia del 25 luglio 1985 fino alla comunicazione della decisione sulla domanda di revocazione.
Il Commissario, con sentenza del 30 settembre 1995, revocò la pronuncia in data 25 luglio 1985 e dichiarò l'illegittimità ed inefficacia delle concessioni per l'uso delle cave di tufo. A seguito di altro ricorso dell'Università Agraria di Riano, questa Corte, con sentenza del 13 novembre 1997, ha cassato senza rinvio la decisione impugnata.
Cessato lo stato di sospensione del procedimento riguardante il ricorso proposto contro la sentenza del Commissario in data 25 luglio 1985, è stata fissata l'udienza odierna per la sua discussione. Le parti, ad eccezione dello NI, che non si è costituito, hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Università Agraria di Riano ha eccepito con il controricorso l'inammissibilità dell'impugnazione perché proposta dopo il decorso del termine di quarantacinque giorni dalla notificazione della decisione del Commissario, e, con la memoria, la preclusione da giudicato esterno che si sarebbe formato sulle questioni oggetto del ricorso a seguito della pronuncia in data 9 maggio 1988 n. 20 dello stesso Giudice speciale.
Entrambe le eccezioni sono infondate.
La prima perché il termine perentorio di quarantacinque giorni è previsto dall'art. 8 della legge 10 luglio 1930 n. 1078 per la proposizione del ricorso per cassazione contro le sentenze emesse dalla Corte di appello sul reclamo esperito nei confronti delle pronunce del Commissario per la liquidazione degli usi civici e non anche per il ricorso straordinario per cassazione proposto, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, avverso le pronunce, del Commissario, la cui impugnazione deve, pertanto, avvenire nel termine ordinario di sessanta giorni prescritto dall'art. 325 del codice di procedura civile. La seconda perché il giudicato esterno non è deducibile per la prima volta in sede di legittimità, neanche nel caso in cui i fatti posti a base dell'eccezione relativa siano sopravvenuti in pendenza del giudizio, restando in tal caso esperibile eventualmente il rimedio della revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 5 del codice di procedura civile (sent. nn. 1509 del 1997, 4676 del 1996, 10650 del
1990). Con il primo motivo del ricorso, denunziandosi la violazione degli art. 9 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, 39 e 41 del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, 112 e 113 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 di quest'ultimo codice, si censura la sentenza impugnata per avere il Commissario per la liquidazione dei diritti d'uso civico erroneamente ritenuto che i terreni da tali diritti gravati e non ancora assegnati a categoria, possano essere destinati a sfruttamento per cave di tufo mediante atti di concessione. Si sostiene, invece, che prima dell'assegnazione, i beni gravati da diritti d'uso civico possono essere utilizzati soltanto direttamente dalla popolazione del luogo e che, pertanto, se questa utilizzazione è impedita, anche se per effetto della concessione delle terre a terzi per l'attività estrattiva, si violano i diritti dei cittadini.
Con il secondo motivo, denunziandosi la violazione degli art. 3 e ss. 31, 33 e 34 della legge 16 giugno 1927 n. 1766,3 e ss. del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, 115 e 116 del codice di procedura civile in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 di quest'ultimo codice, si censura la sentenza impugnata per non avere il Commissario compiuto, in forza dei suoi poteri inquisitori, le indagini necessarie dirette ad accertare se fosse stato o non emanato il decreto di assegnazione a categoria la cui sussistenza ha negato.
Il ricorso è infondato.
È vero che per la legge 16 giugno 1927 n. 1766 l'alienazione e qualsiasi mutamento definitivo di destinazione dei terreni soggetti a diritti d'uso civico sono consentiti solo se autorizzati dall'Autorità competente, a seguito di un procedimento particolare, essendo altrimenti il godimento di essi riservato esclusivamente alla comunità i cui componenti, come titolari di tali diritti, possono chiedere in ogni momento l'immediato reimpiego dei beni alla destinazione prevista dalla legge. Tuttavia è anche vero che i terreni demaniali eccedenti i bisogni della popolazione possano ricevere eccezionalmente una destinazione diversa da quella dell'esercizio dell'uso civico, purché tale destinazione sia temporanea e non determini l'alterazione della qualità originaria di essi. Questa Corte ha, pertanto, già altre volte ritenute legittime tra le destinazioni atipiche, quelle conseguenti al trasferimento a privati del godimento dei beni di uso civico mediante atti di concessione amministrativa o contratti d'affitto in base al rilievo che in tali ipotesi si abbia predeterminazione della durata del rapporto e, almeno normalmente, l'assenza di riflessi negativi sul carattere originario dei suoli (sent. nn. 2806 del 1995, 5187 del 1993, 2069 del 1983, 2600 del 1950). Nella specie il Commissario, avendo ritenuto legittime le concessioni per uso cave dei terreni d'uso civico, si è adeguato a questi principi in quanto dagli elementi acquisiti al processo non è risultato che il trasferimento di detti beni nel godimento di privati per periodi di tempo predeterminati abbia alterato la qualitas soli originaria e la sua destinazione ex lege, ne' la stessa Regione ha evidenziato alcuna influenza negativa su tale qualità dei beni, essendosi limitata a sostenere la tesi del divieto di mutamento di destinazione priva dell'assegnazione dei terreni a categoria (art. 12 della legge n. 1766 del 1927), tesi non condivisibile perché il divieto senza autorizzazione riguarda la diversa ipotesi dell'alienazione e del mutamento definitivo della destinazione dei terreni di uso civico.
Poiché l'impiego dei beni demaniali civici per uso temporaneo di cave di pietra non presuppone "l'assegnazione a categoria" ne' la previa autorizzazione di cui al menzionato art. 12 della legge n.1766 del 1927, nessuna ragione aveva il Commissario di esercitare i suoi poteri d'ufficio al fine di accertare se i terreni oggetto delle concessioni fossero stati o meno inclusi in una delle due categorie previste dalla norma.
Consegue che si deve rigettare il ricorso e si devono compensare tra le parti le spese di questo giudizio per la sussistenza di giusti motivi.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 1999