Sentenza 17 giugno 2010
Massime • 1
Il ricorso per cassazione proposto contro provvedimento del P.M. avverso il quale non è proponibile impugnazione, ma solo incidente di esecuzione, non va dichiarato inammissibile, ma qualificato come incidente, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente. (Fattispecie concernente il rigetto, da parte del P.M., di istanza del condannato intesa ad ottenere la rinnovazione della notifica dell'ordine di esecuzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2010, n. 25129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25129 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 17/06/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1817
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 4551/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OC NIKOLIN, N. IL 27/10/1977;
avverso il decreto n. 398/2008 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di BOLOGNA, del 26/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette le conclusioni del PG, Dott. Iacoviello Francesco Mauro il quale ha chiesto di qualificare il ricorso come incidentale di esecuzione con trasmissione degli atti al G.E. competente. La Corte:
OSSERVA
1. Avverso il decreto con il quale il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna rigettava la sua istanza volta ad ottenere la rinnovazione della notifica dell'ordine di esecuzione e contestuale sospensione del 30.12.2008 non avendo, lo stesso, avuto conoscenza di tale atto complesso, notificato al suo difensore stante la dichiarata sua irreperibilità, propone ricorso per cassazione OJ ON, alias CI Nikolin, denunciando violazione dell'art. 656 c.p.p., comma 8 bis, in relazione all'art. 111 Cost., penultimo comma.
2. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso per la qualificazione del ricorso come incidente di esecuzione e trasmissione dello stesso al giudice a tanto competente.
3. Il ricorso in esame risulta proposto avverso un atto non impugnabile, dappoiché proveniente dal rappresentante della pubblica accusa e non già con riferimento ad un atto espressione di potestà giurisdizionale, tale non essendo il decreto anzidetto, adottato dall'organo dell'esecuzione penale al fine di dare corso, a mente dell'art. 656 c.p.p., ad una sentenza passata in giudicato. Nè vale l'obiezione difensiva secondo cui l'atto procedimentale in parola, in quanto direttamente incidente sui diritti di libertà, deve ritenersi comunque impugnabile per cassazione, posto che ad incidere sulla libertà del condannato, nel caso di specie, non è già l'esecuzione della sentenza di condanna, bensì la condanna stessa, titolo esecutivo.
A tacer d'altro, poi, nel nostro ordinamento giuridico mai un atto del rappresentante del P.M. può direttamente incidere sullo status libertatis di una persona.
Peraltro, conformemente alle conclusioni del P.G. in sede, l'illustrata situazione processuale non può portare alla declaratoria di mera inammissibilità dell'impugnazione stante il disposto dell'art. 568 c.p.p., u.c. e del principio, di generale applicazione procedimentale, che ispira la norma citata, secondo il quale "utile per inutile non viziatur", di guisa che l'atto in esame ben può essere qualificato come incidente di esecuzione e rimesso al giudice competente a conoscerlo (in tal senso Cass., Sez. 1, 24.5.1995, n. 1481, rv. 202353). Non ignora il Collegio che questa stessa sezione, in altro contesto processuale ebbe ad affermare il contrario principio secondo cui, il ricorso per cassazione proposto avverso ordine di esecuzione della pena emesso dal pubblico ministero, è inammissibile e non può essere convertito, ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5, in incidente di esecuzione, mancando il presupposto sul quale detta disposizione si fonda, dal momento che l'incidente di esecuzione, disciplinato dall'art. 666 c.p.p., non è soggetto a preclusioni e può essere proposto in ogni tempo (così: Cass., Sez. 1, 06/03/1996, n. 1481, rv. 204597) ma ritiene il Collegio di dover aderire al primo orientamento.
Non appare infatti condivisibile che la ratio legis della norma di cui all'art. 568 c.p.p., comma 5 risieda nel presupposto appena indicato, dovendosi essa individuare nel più generale principio di salvezza degli atti processuali e nella connessa esigenza di economicità dei mezzi del processo, proprio di ogni ordinamento giuridico procedimentale.
P.Q.M.
la Corte, qualificato il ricorso come richiesta di incidente di esecuzione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010