Sentenza 18 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/03/2003, n. 3940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3940 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2003 |
Testo completo
m. 159 0 3 940/03 ee 75094 Art. 13 Ант dill13 affe ff REPUBLICA siufunes ESENTE DA REGISTRAZIONEN NOME DEL POPOLO ITALIANO 26/5/84 LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto Terremoto 84 SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli il.mi Sigg i Magistrati: R.G.N. 4729/01 SACCUCC Presidente Dot. Bruno ODDO Consigliere Dott. Massimo Cron. 9033 Dott. Mario CICA A Consigliere Consigliere Rep, Dott. Giuseppe Vito Antonic MAGNO Ud. 01/07/02 DI PALMA Dott. Balvalore - Rei Consigliere ha pronunciato la sequente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILESENTENZA N. 75094. sul ricorso proposto da: MINISTERO CELLE FINANZZ, in persona del Ministre tempore, domiciliato in ROMA VIA CEL PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALL DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente e da AGENZIA DELLF ENTKATI, in persona del Ministro prc tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHES 12, presso 'AVVOCATURA GENERALE DELIO 2002 STATO, che lo rappresenta difende ope logis;
2966 ricorrente
contro
AN NINO;
- intimato -
avvers0 la sentenza n. 314/99 celia Commissione Tributaria regionalc ai PERUGIA, depositata ☐☐ 15/12/99; udita relazione dalla causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/02 dal Consigliere Dolt. Salvatore DI PALMA: udito per il ricorrente, 1 'Avvocato del o Stato DI MAR INO, che ha chiesto l'accoglimento de_ ricorso: ↓ F.M. iг. persona de_ Sostituto Procuratore Generale Lott. Maurizio VETARDI che ha concluso per il zigetto del ricorso. Ritenuto in fatic che, con sentenza 314/02/99 del 15 dicembre 1999, la Commissione tributaria regionale dell' Umbria ha respinto l'appe_lo dell'Ufficio delle entrate di Pe- - aver-e ad ogge 'iscrizione À ruolo della rugia maggiore i.r.pe. . ritenuta dovuta da NO AR per il 1985, quale calcolata previa rideterminazione della base Emponihile dichiarata e ricomprensione in csea de le somme di cui all'art. 13-quinques del d.l. n.159 del 1984, conv.. con mod., nella legge n.363 del 1984, affermato illegillimamente decot.te rizenendo legitzi- 2 mo l'imponibile dichiarato dai contribuente;
che, avverso tale sentenza il Ministro delle Fi nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura. che Vino Cociani, benché ritualmente intimato, non si è costituito, né ha s o lo attività difensiva. Considers to in diritto che, COC l'unico molivo (con cui doduce: "Violazione e falsa applicazione della legge 13 maggio 1999 n. 133, art.28; decreto-legge 30 dicembre 1985 П.791, art.3 comma 2-bis; legge 27.12.1997 n.449, art.13 prino ΓΟΠΠΙΑ, legge 28 febbraio 1986 n. 46, art.10; D.P.R.597/73, art.2; decreto-legge 29 maggio 1989 n.202 convert to in legge n.263/1989, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c."), il ricorrente critica la sen- tenza impugnata, sostenendo che le 3ommo di Qui all'art. 1s-quinquies del d.l. n. 159 dol 1904 non costi- tuircbberc Lin onere deducibile dalla base imponibile de l'i.r.pe. na dovrebbero essere unicamente escluse dalla sua formaz_one. - che il ricorso dove easere respinto;
che, infatti, costituisco consolidato orientamen- to di questa Corte (cfr., e pluribus, scott. nn. 4945 del 2000, 9659, 10237, 10236 e 10333 del 2001 , into- gralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui l'art.3 corma 2-bis del d.l. m. 191 del 1985, conV., con -mod. nella logge 0.46 del 1936 il quale prevede che le somme relative a pagament celle imposte dirette, sospesi ai sensi del 'art. 13-quinquies del d.l. г.159 del 1904, conv., con nod., nella .egge n. 363 del 1984, Fino al 31 dicembre 1985 Der i resigerti nei comuni dell'Italia centrate e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile Di fini dell' .r.pe.f. ن de] 11.10.2. allo luce dell'interpretazione autentica di cui all'art.28 della legge n.133 de 1999, deve essore considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consi- stente nelia rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versament.i 30- spesi;
che non sussistono i presupposti per pronunciare su le spese.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, i luglio 2002 |=1Il rel. ed est. I Fresidente Bruno ShccucciВишоSumo freewers' Salvatore Di DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 MAR. 2003Oggi IL CANCELLIERE CT IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio Osvaldo Ascanio 1