Sentenza 28 novembre 2016
Massime • 1
La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131 bis cod. pen., non opera nel procedimento innanzi al giudice di pace, dove trova, invece, applicazione la speciale disciplina di cui all'art. 34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/11/2016, n. 54173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54173 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2016 |
Testo completo
54 1 7 3/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 28/11/2016 Composta da: Sent. n. sez. 3012/2016 ANIELLO NAPPI Presidente- REGISTRO GENERALE N.15525/2016 MARIA VESSICHELLI SE GORJAN Rel. Consigliere - - EDUARDO DE GREGORIO GIUSEPPE RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PI SE nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 17/12/2015 del TRIBUNALE di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2016, la relazione svolta dal Consigliere SE GORJAN Udito il Procuratore Generale in persona del MARIO FRATICELLI che ha concluso per Udit i difensor Avv.; the Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Mario Fraticelli che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per il capo a) rigetto nel resto. Ritenuto in fatto Il Tribunale di Torino,quale Giudice d'appello, con la sentenza impugnata, resa il 17 22.12.2015, ha riformato la decisione di condanna assunta dal Giudice di- Pace di Torino nei riguardi del ZA. Difatti il primo Giudice aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti di ingiuria e minaccia a danni di ZI ON, mentre il Giudice d'appello aveva assolto il ZA da detti reati poiché persona non punibile per tenuità del fatto, ex art 131 bis cod. pen. Avverso la sentenza resa dal Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore fiduciario dell'imputato, rilevando i seguenti vizi di legittimità: concorreva vizio per travisamento della prova orale espleta in relazione alle dichiarazioni rese dai testi assunti, soprattutto per le intrinseche contraddizioni nel narrato della parte lesa ed i contrasti con quanto riferito dal teste Increta;
concorreva violazione di legge poiché l'istituto previsto dall'art 131 bis cod. pen. inapplicabile nei procedimento avanti il Giudice di Pace, siccome insegna questa Suprema Corte;
il delitto di ingiuria è stato abrogato, sicché s'impone la conseguente declaratoria, siccome ribadito anche nei motivi aggiunti. All'odierna udienza pubblica nessuno compariva per l'imputato e la parte civile, mentre il P.G. concludeva per l'annullamento senza rinvio quanto al delitto di ingiuria e rigetto nel resto. th Ritenuto in diritto Il ricorso de quo s'appalesa fondato e va accolto. 1 In effetto il delitto ex art 594 cod. pen. risulta abrogato con l'entrata in vigore del d.lgs. 7/2016, sicché al riguardo la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Quanto al residuo delitto ex art 612 cod. pen. concorre interesse dell'imputato all'impugnazione nonostante il suo proscioglimento, poiché un tanto avvenuto per il concorrere di causa di non punibilità che presuppone l'accertamento della materiale commissione del fatto-reato Cass. sez. 2 n° 12305/16 rv 264693 -.- Quindi effettivamente l'imputato conserva interesse all'assoluzione con formula di merito e quindi all'impugnazione. Assorbente risulta la fondatezza della ragione basata sulla violazione di legge in quanto l'istituto ex art 131 bis cod. proc. pen. non applicabile ai giudizi avanti il Giudice di Pace, anche in sede d'appello. Difatti è costante insegnamento di questa Corte - Cass. sez. 5 n° 16088/2016 - che l'istituto generale, posto dall'art 131 bis cod. pen., non trova applicazione nei giudizi avanti il Giudice di Pace poiché già previsto speciale istituto omologo dall'art 34 d.lgs 274/2000. I due istituti non appaiono sovrapponibili poiché, in considerazione della specialità del giudizio avanti il Giudice di Pace, il Legislatore ha previsto un istituto processuale-non esercizio dell'azione penale fondato sulla non opposizione - della parte lesa, mentre l'art. 131 bis cod. pen. disciplina un istituto sostanziale - proscioglimento per la presenza di causa di non punibilità -, la cui applicazione è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del Giudice, con il solo onere di sentire al riguardo le parti. Dunque concorre specialità che impedisce l'applicazione, nell'ambito del giudizio the avanti i Giudici di Pace, del citato istituto, poiché altrimenti svuotato il senso proprio della disposizione in art 34 d.lgs. 274/00,che dunque nella specie erroneamente risulta applicato dal Tribunale,quale Giudice d'appello. Il motivo di impugnazione inerente la valutazione delle prove rimane assorbito. 2 Consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino,quale giudice d'appello, per esame del merito del gravame circa il reato ex art 612 cod. pen.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'addebito d'ingiuria perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Annulla la sentenza quanto all'addebito di minaccia con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame. Così deciso in Roma il 28 novembre 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Aniello Nappi Sergio Gorjan DIPOSITATA IN CANCELLENA add 20 DIC 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carole Lanzuise их