Sentenza 24 novembre 2009
Massime • 1
Il delitto di maltrattamenti e quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare possono concorrere tra loro, avendo ad oggetto beni giuridici distinti, posti a tutela, il primo, della dignità della persona, e il secondo del rispetto dell'obbligo legale di assistenza nei confronti dei familiari.
Commentario • 1
- 1. Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi alla luce delle recenti riformeMarco Bertolo · https://www.filodiritto.com/ · 25 marzo 2014
1. Considerazioni introduttive 2. Il problema della collocazione topografica e il rebus del bene giuridico tutelato 3. Il soggetto attivo del reato di maltrattamenti 4. La condotta di maltrattamenti: un'analisi 5. La cosiddetta relazione qualificata tra soggetto attivo e vittima dei maltrattamenti 6. Rilievi sul versante soggettivo 7. Il comma 2 dell'articolo 572 del Codice Penale e la problematica della responsabilità dell'autore dei maltrattamenti in caso di suicidio della persona offesa 8. Rapporti con altri reati: brevissimi cenni 1. Considerazioni introduttive L'archetipo dei reati a danno delle fasce deboli è senza dubbio quello previsto dall'articolo 572 del Codice Penale, il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/11/2009, n. 4390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4390 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 24/11/2009
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 2036
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 31529/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.D., nato a (OMISSIS);
avverso sentenza della Corte di Appello di Torino resa in data 27 febbraio 2007;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Anna Maria Fazio;
Udita la requisitoria del Procuratore Generale in persona del sostituto Dott. Vito D'Ambrosio che ha concluso per la declaratoria di rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27 febbraio 2007, la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Verbania, in data 20 ottobre 2003, nei confronti di P.D., riconosciuto colpevole dei delitti di cui all'art. 572 c.p. in danno della moglie T.A. e del figlio L. (capo A) e di cui all'art. 570 c.p., commi 1 e 2 (capi B e C), dichiarava non doversi procedere in ordine al capo B perché estinto per prescrizione ed in ordine al capo C limitatamente al fatto commesso nei confronti della moglie per mancanza di querela e conseguentemente riduceva la pena.
Ricorre il difensore del P. e deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B, sotto il profilo che erroneamente non era stata affermata la sussidiarietà del capo C rispetto al delitto di maltrattamenti, invocando la conseguente declaratoria di improcedibilità; inoltre non sarebbe configurabile il delitto sub A per difetto negli anni (OMISSIS) della convivenza more uxorio tra l'imputato e la T., che non erano uniti in matrimonio ne' si comportavano come una normale famiglia legittima;
per il successivo periodo, dopo la celebrazione delle nozze avvenuta nel (OMISSIS), non sarebbe comunque ravvisabile il delitto in esame, data la sporadicità e l'occasionalità degli episodi di violenza, originati nell'ambito di un rapporto travagliato, connotato da reciproche manifestazioni di intolleranza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono palesemente infondati ed in conseguenza l'impugnazione è da dichiarare inammissibile.
1. Il primo motivo relativo alla mancato assorbimento nel delitto di maltrattamenti di quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non ha alcun pregio.
1.a. È principio pacifico, affermato, con uniformità di arresti, che concorrono tra loro il delitto di maltrattamenti e quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare, allorché l'agente rende intollerabile la vita al punto da costringere le vittime ad interrompere la convivenza e stabilirsi al di fuori della residenza familiare, e faccia mancare agli stessi i mezzi di sussistenza, riducendoli in stato di completa povertà, per essersene del tutto disinteressato e per averli abbandonati. (Sez. 6, Sentenza n. 12464 del 16/10/1985 Ud. (dep. 24/12/1985) Rv. 171449). Come esattamente osservato dal giudice di merito, le due fattispecie hanno ad oggetto beni giuridici fra loro diversi, e distinti, offendendo il primo la dignità della persona ed il secondo il rispetto dell'obbligo legale di assistenza nei confronti del familiare;
in relazione a tale punto nodale;
peraltro, il ricorrente si è affidato a considerazioni generiche, enunciando una serie di petizioni di principio e non indicando i punti critici specifici dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito.
2. Altrettanto palesemente infondati sono i rimanenti due motivi, relativi alla non configurabilità del delitto di maltrattamenti sia per difetto di convivenza legale sia per difetto di tipicità della condotta.
2.a Risulta accertato dalla Corte, la cui motivazione si integra con quella di primo grado, che i due, pur se non legalmente sposati, avevano instaurato un regime di convivenza more uxorio, che, come tale, è parimenti tutelato dalla norma di cui all'art. 572 c.p.: è stato, infatti, ribadito che la donna è stata sottoposta ad un regime continuo e sistematico di sofferenze, durante tutta la durata della convivenza con l'imputato, sia anteriormente che successivamente al matrimonio, come risultante non solo dalle sue dichiarazioni ma anche da quelle dei testi di riferimento. A fronte di tale precisa, logica e diffusa ricostruzione dei fatti, che richiama anche le vicissitudini accertate dalla sentenza civile di separazione tra le parti e la documentazione medica in atti, appare corretta la configurazione della fattispecie, a nulla rilevando che la donna;
per sottrarsi alle violenze, si sia rifugiata presso la famiglia di origine. La verifica che sollecita il ricorrente ossia che la sua condotta, irrispettosa, abbia carattere meramente estemporaneo ed occasionale, nel senso che sia solo l'espressione reattiva di uno stato di tensione, è comunque inibita in questa sede;
il ricorrente, infatti, introduce considerazioni di merito, peraltro generiche, che a fronte della completa e logica esposizione dell'iter argomentativo seguito dal primo giudice non possono avere ingresso in questa sede.
3. Anche il motivo aggiunto relativo alla avvenuta prescrizione del delitto di maltrattamenti non è fondato. Difetta infatti il presupposto, richiamato dal ricorrente, per la applicabilità del termine prescrizionale introdotto dalla L. n. 251 del 2005, essendo stata la sentenza di primo grado concernente il P. emessa nel 2003, ossia in data anteriore a quella indicata dall'art. 10 della citata nuova legge, pur come modificato dall'intervento della Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 393 del 2006. È cioè escluso che il processo fosse pendente in primo grado, dato che è pacifico che in tema di prescrizione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni transitorie previste dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3, la pendenza del grado d'appello ha inizio dopo la pronuncia della sentenza di primo grado. (vedi massime N. 1574 del 2008 Rv. 240156, N. 31702 del 2008 Rv. 240607, N. 37333 del 2008 Rv. 241699, N. 38587 del 2008 Rv. 241698, N. 38696 del 2008 Rv. 241693, N. 38720 del 2008 Rv. 241937, N. 3709 del 2009 Rv. 242561, N. 7697 del 2009 Rv. 242966, N. 25470 del 2009 Rv. 243898).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende, così equitativamente determinata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010