Sentenza 18 giugno 2008
Massime • 1
In tema di prescrizione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'art. 10, comma terzo, L. n. 251 del 2005, la fine della pendenza del giudizio in primo grado corrisponde alla lettura del dispositivo in udienza, essendo irrilevante, ai fini della "pendenza" del processo, la pendenza del termine di deposito della motivazione della sentenza stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/06/2008, n. 38696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38696 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 18/06/2008
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 2824
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 36807/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. FONTANA NI il 14.6.2007, difensore di GU RT NI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia dell'1 marzo 2007. Letto il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Letta la memoria depositata dall'avv. Paolo Buscami, difensore della parte civile:
Conceria Sabrina S.p.A.;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Dr. Aurelio Galasso che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentiti l'avv. Paolo Buscemi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
e l'avv. NI Fontana, che, nell'interesse dell'imputato, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
UI RT NI era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di Venezia, del reato di cui all'art. 110 c.p., L. Fall., art. 216, comma 1, n. 1 e art. 223 perché, nella sua qualità di direttore della filiale di Padova dell'Istituto di credito Monte dei Paschi di Siena s.p.a. in concorso con OB AS, amministratore della società "Mari Lorens" S.p.a. dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Venezia in data 19.12.1991, essendo consapevole dello stato di insolvenza della suddetta società "Mari Lorens", distraeva ed occultava denaro della fallita (per complessive L. un miliardo e 600 milioni circa) ricavato dalla vendita di pellami in precedenza acquistati con modalità truffaldine presso la società "Conceria Sabrina" S.p.a., in particolare il UI consentiva al OB di operare su un conto corrente transitorio (n. 883905), di accendere libretti al portatore nonché di ottenere certificati di deposito bancario in modo occulto e mediante il ricorso a prestanomi (la moglie del OB, GI EL ed un amico dello stesso, GG LE); gli consentiva, inoltre, di versare sul conto ingenti somme di denaro in contanti senza essere censito quale cliente e senza registrare le relative operazioni, in aperta violazione delle disposizioni di cui alla L. n. 197 del 1991;
provvedeva, altresì, ad occultare e custodire personalmente, all'interno della cassaforte del proprio ufficio, denaro e valore di pertinenza del OB, alfine di sottrarli ad eventuali interventi e controlli delle competenti autorità..
Con sentenza del 6 dicembre 2005, il GUP del Tribunale di Venezia, pronunciando con le forme del rito abbreviato, dichiarava il UI responsabile del reato ascrittogli e, concesse le circostanze attenuanti generiche ed operata la riduzione per il rito, lo condannava alla pena di anni tre di reclusione, oltre consequenziali statuizioni. Lo condannava, inoltre, al risarcimento dei danni in favore della Conceria Sabrina S.p.a. in persona del legale rappresentante, da liquidarsi in separata sede.
Pronunciando sul gravame proposto dall'imputato, la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, perché estinto per intervenuta prescrizione. Confermava le statuizioni civili della sentenza impugnata, oltre consequenziali statuizioni.
Avverso la decisione anzidetta, il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia inosservanza od erronea applicazione dell'art. 157 c.p., L. n. 251 del 2005, art. 6 e art. 10, commi 2 e 3, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e conseguente violazione dell'art. 578 c.p.p..
Osserva, al riguardo, che i giudici di appello avevano erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie il previgente regime della prescrizione, nonostante la nuova disciplina della L. n. 251 del 2005 fosse entrata in vigore anteriormente alla sentenza di primo grado e fosse pienamente applicabile al relativo procedimento, nel quale, peraltro, non v'era stata dichiarazione di apertura del dibattimento in quanto svoltosi con le forme del rito abbreviato. La conseguente applicazione del più breve termine prescrizionale avrebbe fatto maturare l'estinzione del reato in epoca antecedente alla pronuncia di primo grado, donde l'erronea applicazione dell'art. 578 c.p.p. da parte dei giudici di appello.
Il secondo motivo di ricorso denuncia mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 546 c.p.p., comma 3 e art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione alla conferma delle statuizioni civili ai sensi del menzionato art.578 c.p.p.. Lamenta che sia stato ritenuto provato il coinvolgimento del direttore di banca nonostante le risultanze di causa non offrissero alcuna prova della consapevolezza da parte sua della provenienza del danaro dalla vendita di pellami con modalità truffaldine ne' dello stato di insolvenza della ditta poi fallita. Osserva che l'operazione bancaria posta in essere, versamenti di somme di danaro e trasformazione in certificati di deposito non presentava elementi di sospetto, ne' questi avrebbero potuto trarsi dalla scelta del rito e nemmeno dalla pretesa inosservanza delle prescrizioni della L. n. 197 del 1991, entrata peraltro in vigore in concomitanza delle vicenda oggetto di processo, peraltro senza una normativa di dettaglio ed il consolidarsi di univoca prassi bancaria in materia.
2. - La prima censura è manifestamente infondata, non rispondendo al vero che il nuovo regime prescrizionale di cui alla L. n. 251 del 2005 sia entrato in vigore anteriormente alla sentenza di primo grado. Infatti, tale pronuncia è datata 6 dicembre 2005, mentre la nuova disciplina è entrata in vigore l'8 dicembre successivo. È appena il caso di osservare, in proposito, che il limite temporale che segna la fine della pendenza del giudizio di primo grado è legato alla lettura del dispositivo in udienza, che segna il momento della pubblicazione del decisum del giudice, essendo all'uopo irrilevante, ai fini della pendenza del processo, la pendenza del termine di deposito della motivazione della stessa pronuncia (cfr., da ultimo, Cass. sez. 6, 26.5.2008, n. 871, rv. 31702). La seconda doglianza è inammissibile, in quanto prospetta profili di fatto in funzione, in tutta evidenza, della contestata mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.. Peraltro, la censura è manifestamente infondata, non risultando in atti l'evidenza di una causa di proscioglimento che avrebbe potuto determinare una più favorevole pronuncia per l'imputato, tanto più a fronte di motivata pronuncia di primo grado in punto di penale responsabilità. 3. - Per quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed alla relativa declaratoria conseguono le statuizioni dettate in dispositivo anche in ordine alla rifusione delle spese di parte civile, che si reputa congruo ed equo determinare come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di parte civile di questo grado di giudizio che liquida in Euro 4.000,00, oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 giugno 2008. Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2008