Sentenza 16 gennaio 2009
Massime • 1
In tema di prescrizione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'art. 10, comma terzo, L. n. 251 del 2005, la pendenza del grado di appello, che rileva per escludere la retroattività delle norme sopravvenute più favorevoli, ha inizio dopo la pronunzia della sentenza di condanna di primo grado, che deve ritenersi intervenuta nel momento della lettura del dispositivo, non in quello, eventualmente successivo, del deposito della motivazione.
Commentario • 1
- 1. Cassazione a sezioni unite; prescrizione in materia penale; applicabilita’ della disciplina piu’ favorevole; pronunica della sentenza di primo grado;…Buzzoni Alessandro · https://www.diritto.it/ · 22 luglio 2010
All'indomani dell'entrata in vigore della legge n.251 del 2005 (c.d. ex Cirielli), che ha profondamente modificato il regime dei termini di prescrizione dei reati pervenendo ad una disciplina certamente più favorevole, abbreviandone la durata, per i reati di c.d. “media-gravità”, si è immediatamente posto il problema di decifrare chiaramente la locuzione contenuta nell'articolo 10 della predetta legge, laddove si era originariamente esclusa l'applicabilità della relativa disciplina – appunto maggiormente benevola – per i “processi già pendenti in primo grado, ove vi fosse stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonchè per i processi pendenti in grado d'appello o avanti la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2009, n. 7697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7697 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NAPPI Aniello - Presidente - del 16/01/2009
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 158
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 036386/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NE ATTILIO, N. IL 09/09/1962;
avverso SENTENZA del 26/05/2008 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SAVANI PIERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Di Popolo A., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito, per la parte civile l'avv. Amodio;
Udito il difensore Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa in data 8 giugno 2005 dal Tribunale di Sondrio, sez. distaccata di Morbegno, appellata da NE Attilio, revocava la condanna del prevenuto al risarcimento del danno in favore della parte civile e confermava la sentenza quanto alla dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 479 c.p., commesso in data 15.12.1999, consistito, nell'ipotesi d'accusa, nella falsa attestazione, quale messo comunale nella relazione di notificazione dell'avviso di emissione del provvedimento di concessione edilizia, che la consegna era avvenuta a mani proprie del destinatario DEGHI Florio, mentre, al contrario, essendo quello assente, l'atto era stato lasciato sul davanzale della finestra della sua abitazione.
Propone ricorso per cassazione l'imputato, che deduce violazione di legge in quanto i giudici del merito avrebbero erroneamente ritenuto che la comunicazione del rilascio della concessione edilizia dovesse avvenire mediante una notificazione, mentre la Legge della Regione Lombardia che regola la materia edilizia statuisce che l'Amministrazione da un avviso dell'avvenuto rilascio del provvedimento concessorio, così che il NE munito dell'avviso da consegnare, non avendo trovato il destinatario si era limitato a lasciare lo stesso sul davanzale della finestra completando il modulo con l'inserimento della dicitura "allo stesso", dopo quella prestampata di "a mani". Rileva infine che la Corte d'Appello, nel revocare la condanna al risarcimento del danno, non aveva provveduto sulla sua condanna alla rifusione delle spese di p.c. contenuta nella sentenza di primo grado.
Ha depositato memoria il ricorrente con cui evidenzia che il reato sarebbe prescritto con l'applicazione delle disposizioni della L. n.251 del 2005, dovendosi ritenere quale momento di pendenza del processo in fase d'appello quello dell'iscrizione del procedimento nel R.G. del giudice dell'impugnazione. Sottolinea la necessità, a fronte di pronunce contrastanti delle sezioni di questa Corte, che la questione sia sottoposta al giudizio delle sezioni unite. MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che il ricorso è fondato solo nella parte in cui lamenta che il giudice di appello, avendo revocato la sua condanna al risarcimento del danno a favore della parte civile, avrebbe dovuto riformare la sentenza del Tribunale eliminando anche la condanna alla rifusione delle spese.
Invero, venuta meno la condanna al risarcimento del danno non v'è più titolo alcuno (art. 541 c.p.p.) perché l'imputato sia condannato a rifondere le spese sostenute dalla p.c. soccombente, così che sul punto la Corte d'Appello avrebbe dovuto provvedere riformando la sentenza di primo grado. L'impugnata sentenza andrà quindi annullata senza rinvio nella parte in cui, con la conferma della sentenza di primo grado nel resto, nelle parti cioè non coinvolte dall'esplicita riforma contenuta nel dispositivo, ne aveva finito per confermare le statuizioni di condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in primo grado;
all'annullamento della sentenza della Corte d'Appello consegue l'eliminazione delle sopra ricordate statuizioni. Nessun provvedimento pertanto anche in relazione alla nota spese della p.c. nel presente giudizio di legittimità.
Nel resto il ricorso del NE è manifestamente infondato. L'amministrazione comunale doveva (all'epoca dei fatti, ai sensi della L.R. n. 60 del 1977, art. 7) dare avviso al richiedente dell'avvenuto rilascio della concessione edilizia affinché costui provvedesse a versare al Comune la propria quota di contributo relativa all'incidenza degli oneri di urbanizzazione entro trenta giorni, termine comunque decorrente, come pure quello per l'inizio dei lavori, dalla data dell'avviso.
L'avviso è atto dell'Amministrazione che per produrre i suoi effetti deve essere portato a conoscenza dell'interessato; la distinta attività del messo comunale volta a portare a conoscenza dell'interessato un atto dell'Amministrazione altro non è che un'attività di notificazione che avviene, o secondo le norme del c.p.c. se effettuata direttamente dall'agente notificatore, o secondo le norme che disciplinano le notificazioni a mezzo del servizio postale (L. n. 890 del 1982). Poiché nella materia in questione, come visto, secondo la legge i termini decorrono dalla data dell'avviso, per tale non può intendersi la data dell'emissione dell'avviso, ma quella in cui in concreto l'avviso è giunto a conoscenza dell'interessato, e l'attività volta a portare a conoscenza di costui l'avviso deve necessariamente svolgersi secondo il rispetto di precise modalità, quelle delle notificazioni, che consentano di avere la certezza della conoscenza dell'atto e del momento in cui tale conoscenza si è verificata, o si deve intendere verificata.
Pertanto la relazione dell'agente concernente le attività svolte per la notificazione dell'avviso è atto pubblico la cui corrispondenza al vero è presidiata dalle norme incriminatrici correttamente applicate nel caso di specie dai giudici del merito.
Quanto alla dedotta prescrizione del reato osserva il Collegio che, come ha ritenuto condivisibile giurisprudenza di recente consolidatasi (Sez. 6, sent. n. 40976 del 10/10/2008, Rv. 241319, ric.:Nobile; n. 574 del 2008, Rv. 240156, n. 31702 del 2008, Rv. 240607) basata su una corretta lettura della sentenza n. 393/06 della Corte Costituzionale e sulle implicazioni della medesima quanto all'individuazione del momento certo di pendenza del giudizio di appello, che abbia le caratteristiche previste come indefettibili dalla citata sentenza, e cioè che comporti anche l'interruzione della prescrizione, non si può che ritenere che ai fini dell'applicazione delle disposizioni transitorie previste dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3, la pendenza del grado d'appello ha inizio dopo la sentenza di primo grado, che deve ritenersi intervenuta all'atto della lettura del dispositivo. Ciò posto, essendo stata pronunciata in data 8 giugno 2005 la sentenza del Tribunale di Sondrio, il processo si trovava già in fase di appello al momento dell'entrata in vigore (8.12.2005) della L. n. 251 del 2005, così che non si possono applicare al delitto ascritto al NE i più favorevoli termini prescrizionali di cui all'art. 157 c.p. nel testo modificato dalla Legge citata.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni di condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in primo grado, statuizioni che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2009