Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2009, n. 7697
CASS
Sentenza 16 gennaio 2009

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Massime1

In tema di prescrizione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni transitorie di cui all'art. 10, comma terzo, L. n. 251 del 2005, la pendenza del grado di appello, che rileva per escludere la retroattività delle norme sopravvenute più favorevoli, ha inizio dopo la pronunzia della sentenza di condanna di primo grado, che deve ritenersi intervenuta nel momento della lettura del dispositivo, non in quello, eventualmente successivo, del deposito della motivazione.

Commentario1

  • 1Cassazione a sezioni unite; prescrizione in materia penale; applicabilita’ della disciplina piu’ favorevole; pronunica della sentenza di primo grado;…
    Buzzoni Alessandro · https://www.diritto.it/ · 22 luglio 2010

    All'indomani dell'entrata in vigore della legge n.251 del 2005 (c.d. ex Cirielli), che ha profondamente modificato il regime dei termini di prescrizione dei reati pervenendo ad una disciplina certamente più favorevole, abbreviandone la durata, per i reati di c.d. “media-gravità”, si è immediatamente posto il problema di decifrare chiaramente la locuzione contenuta nell'articolo 10 della predetta legge, laddove si era originariamente esclusa l'applicabilità della relativa disciplina – appunto maggiormente benevola – per i “processi già pendenti in primo grado, ove vi fosse stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonchè per i processi pendenti in grado d'appello o avanti la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2009, n. 7697
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7697
Data del deposito : 16 gennaio 2009

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